Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17695 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COLLARILE VINCENZO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

G.G., S.M. O M.A.

(OMISSIS);

– intimati –

e contro

MINISTERO GIUSTIZIA in persona del ministro p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l1AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– resistente –

Nonchè da:

S.M. O M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato

LIZZA ECIDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DELCOGLIANO

ERMINIA giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

G.G., MINISTERO GIUSTIZIA, M.G.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1075/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/04/2009, R.G.N. 4399/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G., accusato di violenza sessuale in danno di un minore, nel periodo di detenzione presso la cella n. (OMISSIS) del secondo piano del 6^ raggio della Casa Circondariale di (OMISSIS) subiva violenze fisiche e sessuali da parte dei compagni di cella A.M. e C.G.M.D., per tali fatti condannati con sentenza definitiva del 18-30 ottobre 2003, alla pena rispettivamente di anni 5 e di anni 4 di reclusione.

In data 29.10.2001, nel momento in cui G. veniva rinvenuto dagli Agenti di turno nel bagno della cella n. 225 in pessime condizioni fisiche e trasportato con urgenza presso l’infermeria della Casa Circondariale, dove gli venivano riscontrate numerosi ecchimosi e lesioni diffuse su tutto il corpo.

All’esito delle indagini dirette anche ad accertare eventuali responsabilità degli addetti alla sorveglianza, veniva esercitata l’azione penale nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria M.G. e S.M.A. in relazione, tra l’altro, ai delitti di concorso omissivo, ex art. 40 c.p., comma 2, in lesioni personali aggravate in danno del G. e di abuso di ufficio (per violazione del regolamento di Polizia Penitenziaria, avendo omesso i doverosi controlli e gli opportuni interventi).

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 18.3.2004, dichiarava il M. colpevole del reato di indebito rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p., e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici per un anno, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione;

dichiarava anche il S. colpevole di detto reato, con condanna alla pena di mesi due di reclusione e alla interdizione dai pubblici per un anno, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, condannava inoltre, i predetti e il Ministero della Giustizia, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della parte civile G., liquidati equitativamente in Euro 100.000,00.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 27.9.2005, in riforma di quanto statuito in 1^ grado, assolveva il M. e il S. dai reati ascritti per ritenuta insussistenza del fatto. A seguito del ricorso per cassazione da parte dello stesso G., questa Corte in sede penale annullava la sentenza della Corte d’Appello di Milano, e, pertanto, rinviava la decisione in grado di appello ai soli effetti civili sulla questione risarcitoria.

Riassunto il giudizio, e costituitisi il Ministero della Giustizia, il M. e il S., la Corte d’Appello di Milano, prima sezione civile, con la decisione in esame depositata in data 15.4.2009, così provvedeva: “accerta e dichiara la solidale civile responsabilità di M.G., S.M.A. e del Ministero della Giustizia per i danni morali sofferti da G.G. in conseguenza delle gravi condotte delittuose consumate ai suoi danni dai primi due in occasione del periodo di detenzione passato nel Carcere di S. Vittore in Milano;

conseguentemente dichiara tenuti e condanna M.G., S.M. ed il Ministero della Giustizia, al risarcimento del conseguente danno morale che si liquida nella somma omnicomprensiva di Euro 100.000,00 con gli interessi legali dalla data del fatto al saldo”. Ricorrono per cassazione in via principale il M. con sette motivi e relativi quesiti e il S., in via incidentale, con altrettanti sette motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale M.G.:

con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 185 c.p., art. 2043 c.c., art. 2059 c.c., artt. 2056 e 1223 c.c., art. 40 c.p., art. 40 c.p., comma 2, art. 43 c.p., comma 3, art. 328 c.p., in relazione alla sussistenza della responsabilità civile del M.G. per i danni morali sofferti da G.G. in conseguenza delle gravi condotte delittuose consumatesi ai suoi danni in occasione al periodo di detenzione passato nel carcere di San Vittore; degli artt. 24, 27 Cost.”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 185 c.p., art. 2043 c.c., art. 2059 c.c., artt. 2056 e 1223 c.c., 40 c.p., art. 40 c.p., comma 2, art. 43 c.p., comma 3, in relazione alla sussistenza di responsabilità civile solidale di M.G. con S.M.A. e Ministero della Giustizia; degli artt. 24 e 27 Cost.”.

Con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 e omessa valutazione delle prove testimoniali sulla condotta del ricorrente, sull’esistenza del nesso di causalità, sulla “esigibilità” del comportamento del ricorrente.

Ricorso incidentale S.M.A.:

si ripropongono con i sette motivi le identiche censure del ricorso principale.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Con essi, infatti, pur deducendosi violazione di legge, oltre che difetto di motivazione, si tende a un non consentito riesame su circostanze di fatto ed elementi probatori, riguardanti l’accertamento della responsabilità dei ricorrenti (della loro condotta e del relativo nesso eziologico con i danni per cui è processo), non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità. In particolare si prospetta una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella su cui si fonda la decisione impugnata.

Deve aggiungersi che la Corte di merito ha sul punto ampiamente e logicamente motivato, affermando in particolare che “e pare davvero essere un tentativo difensivo da retroguardia sostenere, così come anche in questa sede è stato fatto con toni neanche troppo velati, che tale ricostruzione dei fatti avvenuti fra il 26 e il 27 ottobre non possa ritenersi veritiera adducendo il curriculum personale degli attori della vicenda in esame e la loro particolare posizione all’interno della stessa. Al contrario la Corte deve condividere appieno le considerazioni svolte sul punto della sentenza del Tribunale allorchè ha affermato all’esito di attente considerazioni e valutazioni che la ricostruzione dei fatti della sera del 26 ottobre può ritenersi veritiera sia per quanto dichiarato dal G. sul punto, sia per le conferme che tali dichiarazioni hanno avuto da parte dell’ A. e del C.; la Corte deve anche tenere nella debita considerazione le argomentazioni, sempre davvero ferme e talvolta argomentate in termini anche forti, adoperate dalla Corte al fine di valutare le contrapposte e diverse valutazioni operate dalla Corte di Appello, la pronunzia è stata annullata, ancorchè ai soli effetti civili”.

In relazione alla reciproca soccombenza si compensano le spese tra ricorrente principale e incidentale, mentre non deve provvedersi sulle stesse nei confronti degli intimati non avendo questi ultimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese tra i ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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