Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17695 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17695 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 14811-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante

up

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA
2014

MARIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1477

contro

PERNICI

ANGELO

VALERIO

C.F.

PRNNCV61A05I991Q,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TARQUINIA

Data pubblicazione: 06/08/2014

5/D (STUDIO AVVOCATO MARIA LUISA FALLA TRELLA), presso
lo studio dell’avvocato RIOMMI MAURIZIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 691/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA per delega URSINO
ANNA MARIA;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO per delega RIOMMI
MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto.

di FIRENZE, depositata il 01/06/2007 r.g.n. 810/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1° giugno 2007 la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 16 dicembre 2003
con la quale era stata rigettata la domanda di Poste Italiane s.p.a., di
conferma della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di

mancata reperibilità alla visita medica fiscale domiciliare, durante
un’assenza per malattia del dipendente. La Corte territoriale ha
considerato che la fattispecie in esame è regolata dal combinato
disposto degli artt. 40, secondo comma e 54 punto 2 del CCNL di
categoria. Il primo, prescrivendo che in caso di assenza per malattia il
lavoratore è tenuto a trovarsi nel suo domicilio durante le fasce orarie
stabilite, precisa che, qualora l’allontanamento debba avvenire per
visite, prestazioni, accertamenti o altri giustificati motivi, il lavoratore
debba darne preventiva comunicazione alla società; il secondo, di
contenuto disciplinare, ritiene applicabile la sanzione della multa non
superiore a quattro ore di retribuzione in caso di comportamento che,
in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico
disposto dalla società. La Corte fiorentina ha considerato non
contestata la circostanza per cui il lavoratore ha dato tempestiva
comunicazione dell’allontanamento dal proprio domicilio durante le

retribuzione, applicata al dipendente Pernici Angelo Valerio per la

fasce orarie previste, pur in assenza di un accertamento istruttorio sul
punto, ed ha comunque considerato che il medesimo lavoratore si è
immediatamente recato presso l’ambulatorio dell’INPS per
l’accertamento del proprio stato di salute. In quella sede era stato
effettivamente accertato il suo stato di malattia, che legittimava
l’assenza.
Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su tre motivi.
li

o

Resiste con controricorso il Pernici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi trattati congiuntamente Poste Italiane lamenta: violazione
e falsa applicazione degli artt.4 comma 3,5 e 14 della legge 11 novembre
1983, n.638 in riferimento all’art.40 punti 8 e 9 CCNL dell’i 1 gennaio

arti 40 n.8 e 54 CCNL in relazione agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. ex art.
360 n.3 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo ex, art.360 n.5 cod. proc. civ. La
ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta alla
soluzione di conferma del rigetto della domanda, e di conseguente
dichiarazione di nullità della sanzione disciplinare in questione, senza
accertare circostanze di fatto necessarie al fine di valutare la legittimità
della stessa sanzione e, in particolare, la circostanza che il dipendente
fosse assente alla visita fiscale perché impegnato effettivamente in sedute
di fisioterapia; la circostanza che il lavoratore fosse stato debitamente
avvertito della necessità di effettuare le sedute di fisioterapia in orario
compatibile con le fasce di reperibilità; la circostanza che le sedute
fossero necessarie per una completa e pronta guarigione; la circostanza
che non esisteva alcuna possibilità di effettuare le sedute in orario
compatibile con le fasce orarie di reperibilità. Inoltre la sentenza
affermerebbe che la circostanza per cui il lavoratore aveva informato la
società del suo allontanamento durante la fascia oraria di reperibilità, era
pacifica in causa, mentre la ricorrente aveva contestato e chiesto, anzi, che
venisse accertata mediante apposita istruttoria.
Il ricorso è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto esposto a
conclusione del ricorso articolato, come detto, su tre motivi.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’esplicito quesito di
diritto con il quale si deve concludere l’illustrazione di ogni singolo

,_

2001 ex art. 360 n.3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli

motivo – la cui formulazione ha lo scopo di “rendere più agevole la
lettura del ricorso e, quindi, la pronta identificazione delle questioni da
risolvere” (Cass., n. 27130/2006) e di segnare i “confini della
pronuncia” di questo giudice di legittimità (Cass., sez. un., 26 marzo
2007 n. 7258), non può essere unico per l’intero ricorso ma deve

(ord. terza sez. civ. n. 27130, depositata il 19 dicembre 2006);
deve essere riferibile alla fattispecie concreta e non può essere
generico (Cass. Sez. Un., 5 gennaio 2007 n. 26).
In altri termini, l’art. 366 bis cod. proc. civ. nel suo complesso chiede
che l’illustrazione di ciascuno dei motivi indicati nel primo comma
dell’art. 360 cod. proc. civ. si concluda, a pena di inammissibilità, con
la formulazione di un quesito di diritto. Più precisamente,esso richiede
che, nel caso in cui il ricorrente denunci un errore di diritto della
sentenza impugnata, egli specifichi la questione interpretativa
sottoposta al giudice di merito nonché l’errore da questo commesso,
mentre, nel caso in cui egli deduca un vizio di motivazione
apparirebbe omessa o contraddittoria, oppure le ragioni di
insufficienza della stessa motivazione, sempre con riferimento ad un
fatto specifico.
Nel caso di specie, la ricorrente, dopo avere rubricato insieme tre
motivi di ricorso, ex art. 360, nn. 3 e 5, formula un unico quesito così
concepito: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, con
riferimento agli artt. 40 punto 8 CCNL e 54 punto 2 CCNL, fissare il
principio di diritto in materia di oneri probatori gravanti sul lavoratore
in ordine al requisito della indifferibilità dell’assenza alla visita dal
domicilio, con riferimento alla sussistenza della circostanza della
sottoposizione a cure e terapie, con riferimento alla coincidenza in
tutto o in parte degli orari di visite specialistiche e terapie con gli orari

3

essere formulato separatamente rispetto a ciascuna censura sollevata

delle fasce di reperibilità, nonché con riferimento alla circostanza
della preventiva comunicazione al datore di lavoro, obbligo
contrattualmente previsto, onde non procedere a visite infruttuose ma
comunque da retribuire”.
Sono evidenti la sovrapposizione e confusione delle questioni,

ricorso.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
in E 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014.

nonché la genericità del quesito, che producono l’inammissibilità del

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