Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17694 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati SALEMME ANTONIO,

VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA GIANCARLO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO BENI CULTURALI AMBIENTALI, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 804/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Quarta Sezione Civile, emessa il 28/01/2008, depositata il

03/03/2008; R.G. A.C.C.N. 2536/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per inammissibilità o

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che C.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 804/2008 della corte d’appello di Napoli, che ne ha rigettato l’appello contro la sentenza del tribunale che,sulla base di una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento per la contravvenzione di cui all’art. 733 c.p., lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 115.049,36, in favore del Ministero dei beni culturali ed ambientali, a titolo di risarcimento del danno a seguito di distruzione di beni archeologici;

che al ricorso resiste con controricorso il Ministero;

che il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il ricorso si conclude con l’interpello della Corte circa l’essere o no la sentenza affetta dai vizi illustrati;

che si rende dunque applicabile il principio secondo il quale, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere- in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris (Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658);

che le medesime considerazioni si attagliano alla omessa indicazione dei fatti e delle ragioni concernenti i vizi di motivazione, anch’essi nello steso modo prospettati, senza il momento di sintesi prescritto nella parte finale dell’art. 366 bis citato;

che le spese della declaratoria di inammissibilità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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