Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17694 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20406-2018 proposto da:

MAYRIG S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA

3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO LAZZATI, e

GIORGIO TARZIA;

– ricorrente –

contro

VOLKSWAGEN LEASING GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio dell’avvocato CARLO FELICE

GIAMPAOLINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABIO GUASTADISEGNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1971/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2012 la s.r.l. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Volkswagen group Italia s.p.a., la Volkswagen Bank Gmbh, la Volkswagen Leasing Gmbh e la BNP Paribas s.p.a., chiedendo, tra l’altro, che venissero condannate al risarcimento del danno conseguente alla notevolissima decurtazione del prezzo di alcuni immobili oggetto di un contratto di leasing a seguito dell’applicazione della c.d. clausola risk reduction.

A sostegno della domanda la società attrice, premesso di avere operato per molti anni come concessionario di vendita delle società Volkswagen e Audi, espose di essersi trovata in notevoli difficoltà economiche e che per tale ragione essa aveva sottoscritto, in data 12 gennaio 2009, un piano di riduzione del debito di fornitura con le parti convenute, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d). Tale piano prevedeva, tra l’altro, la cessione, in favore della società Volkswagen Bank o di altra del gruppo, di un contratto di lease back avente ad oggetto una serie di immobili, il cui valore risultava però diminuito del 22,5 per cento per l’operatività della clausola suddetta. La società Car Comauto, quindi, chiese in via principale che fosse dichiarata la nullità della pattuizione contenente il c.d. piano di risanamento, in quanto stipulata in violazione del divieto del patto commissorio, e in subordine la nullità della clausola risk reduction.

Il giudizio così introdotto fu dichiarato interrotto a seguito del fallimento della società attrice, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 aprile 2013, e non più riassunto, poichè nelle more la Curatela del fallimento era in trattative per la cessione dei crediti litigiosi della società (OMISSIS). Tale cessione si perfezionò, ai sensi della L. Fall., art. 106, con atto del 4 dicembre 2014, grazie al quale la s.r.l. Mayrig acquistò dalla Curatela i crediti litigiosi che la società fallita aveva in precedenza posto a fondamento del giudizio risarcitorio di cui sopra.

2. Estintosi il giudizio promosso dalla società (OMISSIS) per mancata riassunzione, la s.r.l. Mayrig, in qualità di cessionaria del credito, citò davanti al Tribunale di Milano la Volkswagen Leasing Gmbh e, richiamata la vicenda processuale appena riassunta, chiese che la medesima fosse condannata al risarcimento dei danni, determinati nella somma di Euro 8.839.831.

A fondamento della domanda invocò l’illiceità della clausola risk reduction che, a suo dire, era stata imposta con l’abuso di una situazione di dipendenza economica e che comportava un’esorbitante decurtazione del prezzo di cessione del contratto di leasing stipulato con la società cedente poi fallita, anche perchè alcuni immobili di rilevante valore risultavano indebitamente esclusi dal conteggio. La domanda ipotizzò inoltre, a carico della società convenuta, anche una responsabilità per il reato di ricettazione prefallimentare (L. Fall., art. 232).

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite, ritenendo che la stessa fosse priva di legittimazione in senso sostanziale, in considerazione della diversità tra la causa petendi della domanda oggetto del giudizio promosso dalla società (OMISSIS) con la citazione del 2 marzo 2012 e quella della domanda proposta dalla società Mayrig.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 aprile 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che la società appellante aveva agito nei confronti della società tedesca in qualità di cessionaria dei crediti litigiosi della società (OMISSIS), sulla base del suindicato atto del 4 dicembre 2014. Poichè, nella cessione, i crediti litigiosi erano stati individuati per relationem attraverso il richiamo all’atto di citazione del 2 marzo 2012 della società poi fallita, la Corte ha ritenuto di dover procedere ad una ricognizione del contenuto di quest’ultimo allo scopo di verificare la legittimazione della società Mayrig.

La sentenza ha quindi rilevato che la domanda risarcitoria della società (OMISSIS) aveva innanzitutto prospettato un intento di approfittamento, da parte delle società convenute che godevano di una posizione dominante, della situazione di grave difficoltà finanziaria nella quale la parte attrice si trovava. Le domande proposte in quel giudizio, quindi, presentavano tutte “un unico e comune filo conduttore, rappresentato dall’assunto del divieto del patto commissorio ad opera delle controparti”. La tesi centrale della società attrice era che il piano di riduzione del debito non fosse altro che un finanziamento di scopo assistito da patto commissorio, cioè un finanziamento garantito dalla cessione di un credito; per cui il titolo dedotto in giudizio era “individuato in maniera inequivoca in una violazione tipizzata a norme imperative ex artt. 1963 e 2744 c.c.”, cioè le norme che vietano il patto commissorio. E’ vero che tra le domande proposte figurava anche, come domanda subordinata di cui al punto f) delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione, quella di dichiarare nulla per illiceità della causa la clausola sulla risk reduction; ma si trattava di una domanda coerente con la tesi di fondo della società (OMISSIS), incentrata appunto sulla violazione del patto commissorio.

Tanto premesso, la Corte ambrosiana ha rilevato che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando la parte chiede la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, le ragioni di invalidità “si pongono come elemento costitutivo della domanda e, in quanto tali, non sono suscettibili di modifica o di diversa qualificazione giuridica da parte del giudice”.

La società Mayrig, al contrario, aveva posto a fondamento della domanda giudiziale di declaratoria di illegittimità della clausola risk reduction la presunta “violazione del divieto di abuso di posizione dominante da parte delle società del gruppo Volkswagen”; si trattava, quindi, “di un titolo diverso da quello azionato da (OMISSIS)”, per cui correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la società attrice fosse priva della legittimazione sostanziale a porre una simile domanda.

Ha poi aggiunto la Corte d’appello che era da rigettare anche il secondo motivo di gravame col quale la società appellante aveva chiesto il risarcimento del danno prospettando, a carico della convenuta, una responsabilità per ricettazione prefallimentare. Nell’atto di citazione del 2 marzo 2012 della società (OMISSIS), infatti, non risultava avanzata alcuna domanda riconducibile a tale titolo; anzi, alla p. 23 di quell’atto (punto 30) si escludeva espressamente la necessità di accertare l’esistenza del reato, per cui era chiaro che la società attrice non intendeva far valere pretese risarcitorie connesse alla commissione di un reato. Anche in relazione a quel credito litigioso, pertanto, mancava la legittimazione sostanziale della parte appellante.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la s.r.l. Mayrig con atto affidato a due motivi.

Resiste la Volkswagen Leasing Gmbh con controricorso affiancato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’interpretazione del contratto di cessione di crediti stipulato il 4 dicembre 2014 tra il Fallimento della società (OMISSIS) e la società Mayrig.

Osserva la società ricorrente, dopo aver richiamato le conclusioni avanzate dalla società (OMISSIS) nell’atto di citazione notificato il 2 marzo 2012 ed il contenuto dell’atto di cessione dei crediti litigiosi suindicato, che essa non aveva ritenuto opportuno riproporre nell’odierno giudizio le domande che la società (OMISSIS) aveva proposto in via principale, bensì soltanto quelle proposte in via subordinata alle lettere f) e g) dell’atto di citazione. Ciò premesso, la ricorrente rileva che, ove pure si potesse ammettere la diversità della causa petendi tra i due diversi atti di citazione, ciò non potrebbe comunque giustificare “il giudizio di una diversità del diritto fatto valere dalla Mayrig rispetto a quello che le era stato ceduto”. Tale diversità, affermata invece dalla sentenza impugnata, sarebbe conseguente ad una violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., cioè delle regole ermeneutiche fondamentali in tema di interpretazione dei contratti. La corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre, invece, a riconoscere che la società Mayrig aveva riproposto il credito litigioso a suo tempo fatto valere dalla società (OMISSIS), e non un credito diverso; si trattava, quindi, del credito “derivante dall’arbitraria decurtazione del prezzo della cessione del contratto di leasing degli immobili facenti parte del patrimonio della (OMISSIS), quale che fosse la norma applicabile per ravvisare l’antigiuridicità di quella decurtazione”.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Occorre innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte insegnato che le norme dettate dal codice civile in tema di interpretazione dei contratti sono da considerare applicabili anche in materia di interpretazione della domanda giudiziale (v., tra le altre, le sentenze 30 ottobre 1986, n. 6367, 6 maggio 1987, n. 4205, e 21 luglio 2005, n. 15299).

Nel caso odierno, la Corte d’appello è pervenuta al rigetto della domanda sulla base dei seguenti questi passaggi logici: 1) la cessione dei crediti litigiosi in favore della società Mayrig era avvenuta attraverso il richiamo all’atto di citazione del giudizio introdotto da (OMISSIS) e poi estinto; 2) si doveva perciò porre a confronto quest’ultimo con l’atto di citazione della società Mayrig; confronto dal quale emergeva la diversità della causa petendi, perchè la Mayrig aveva fondato la domanda di illiceità della clausola risk reduction sulla violazione delle norme in tema di abuso di posizione dominante, mentre la domanda della (OMISSIS) era centrata sulla violazione del patto commissorio; 3) nessuna domanda di danni da ricettazione prefallimentare era stata proposta da (OMISSIS).

1.3. Tanto premesso, il Collegio osserva come la doglianza del motivo in esame sia condensata nell’affermazione contenuta alla p. 11 del ricorso, in precedenza già riportata, là dove si afferma che “quand’anche quella ritenuta diversità della causa petendi vi fosse stata, ciò non avrebbe giustificato il giudizio di una diversità del diritto fatto valere dalla Mayrig rispetto a quello che le era stato ceduto”. In altre parole, la società ricorrente sostiene che la diversità della causa petendi non si sarebbe potuta comunque tradurre in una diversità del diritto fatto valere in giudizio; di talchè la motivazione resa dalla Corte milanese si tradurrebbe in un’erronea interpretazione della clausola contrattuale avente ad oggetto la cessione dei crediti litigiosi.

Tale ricostruzione, però, è priva di fondamento per la semplice ragione che il diritto fatto valere dalla società Mayrig è pur sempre un diritto di credito avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro; si tratta di un diritto c.d. eterodeterminato, cioè individuato dai fatti costitutivi posti a suo fondamento, a differenza di quanto avviene per i diritti assoluti, che sono invece autodeterminati (v., tra le altre, le sentenze 21 novembre 2006, n. 24702, e 5 novembre 2010, n. 22598, nonchè l’ordinanza 17 ottobre 2017, n. 24435). Ciò comporta che, non essendo in contestazione la circostanza secondo la quale il credito fatto valere dall’odierna società ricorrente era quello risultante dall’atto di cessione da parte della società (OMISSIS), era all’atto di citazione del 2 marzo 2012 che bisognava riferirsi ai fini dell’individuazione dei fatti costitutivi del credito; perchè se, in ipotesi, si fosse voluto svincolare il diritto di agire in capo alla società Mayrig dalla causa petendi fatta valere dalla società Car Comauto, lo si sarebbe dovuto specificare nell’atto di cessione. Cosa che pacificamente non è avvenuta, per cui il preteso errore di interpretazione della clausola, che dovrebbe essere meglio definito come errore di sussunzione, evidentemente non sussiste.

Il richiamo contenuto nella p. 11 del ricorso al fatto che il credito risarcitorio era sempre quello “derivante dall’arbitraria decurtazione del prezzo della cessione del contratto di leasing degli immobili facenti parte del patrimonio della (OMISSIS)” non sposta i termini del problema, perchè rimaneva decisiva l’individuazione della causa petendi risultante dall’atto di cessione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alle regole applicate agli atti processuali messi a confronto per l’individuazione della causa petendi fatta valere dalla società fallita e dalla cessionaria.

La censura è suddivisa in due parti. La prima riguarda la domanda relativa alla risk reduction. La ricorrente si duole del fatto che la sentenza abbia considerato quella domanda, proposta in via subordinata dalla società (OMISSIS) alla lettera f) delle conclusioni, come fondata anch’essa sulla violazione del patto commissorio. Dalla lettura del par. 28 dell’atto di citazione del 2 marzo 2012, che viene trascritto nel ricorso, la ricorrente deduce, invece, che l’impugnazione della clausola suindicata era fondata sulla “sproporzione che essa ha introdotto tra le due prestazioni corrispettive previste in contratto (il valore dei diritti immobiliari ceduti ed il prezzo convenuto)”. Ne consegue che, a prescindere dall’evidente diversità tra l’impugnativa dell’intero contratto per violazione delle regole sul patto commissorio e l’impugnativa di una sola clausola per abuso di posizione dominante, la società Mayrig sostiene che la domanda avente ad oggetto la clausola risk reduction era stata proposta in via subordinata e, come tale, presupponeva l’ipotesi del rigetto della domanda principale. Ragione per cui la sentenza avrebbe violato fondamentali regole interpretative. La seconda parte della censura, invece, contesta la decisione nella parte in cui ha escluso la risarcibilità dei danni derivanti dalla ricettazione prefallimentare. Richiamato il testo dell’atto di citazione della (OMISSIS) (pp. 22-23), la società ricorrente osserva che la clausola risk reduction era stata impugnata con dei chiari richiami alla responsabilità penale per il reato di cui alla L. Fall., art. 232, per cui la sentenza impugnata sarebbe errata anche sotto questo profilo, avendo escluso la legittimazione sostanziale della Mayrig anche per tale domanda risarcitoria.

2.1. Il motivo, inammissibile sotto certi profili, è comunque privo di fondamento.

2.2. Rileva innanzitutto la Corte che la stessa parte ricorrente dichiara (p. 6 del ricorso) di aver proposto un nuovo giudizio nel quale si discuteva della illegittimità dell’abnorme decurtazione del prezzo di cessione del contratto di leasing, e ciò sotto un duplice profilo, cioè l’abuso di posizione dominante e la c.d. ricettazione prefallimentare, il che significa che la questione della violazione delle regole sul patto commissorio non era stata posta nel giudizio odierno.

Quanto alla seconda causa risarcitoria, cioè la ricettazione prefallimentare, è evidente l’infondatezza del ricorso, posto che la sentenza ha escluso che quel profilo risarcitorio fosse presente nella domanda giudiziale proposta dalla (OMISSIS) (che ipotizzava soltanto, in caso di futuro fallimento, che all’epoca, ovviamente, non era stato dichiarato, un profilo di rilevanza penale). La sentenza impugnata richiama correttamente, in relazione a quest’aspetto, il par. 30 dell’atto di citazione di (OMISSIS), ponendo in luce il fatto che la società poi fallita aveva espressamente escluso che in quella sede si potessero esaminare profili risarcitori connessi con l’eventuale responsabilità penale della controparte, tanto più che il fallimento non era stato ancora dichiarato nel momento in cui la società (OMISSIS) aveva introdotto il giudizio poi estinto.

2.3. Più complessa è, invece, l’altra parte del motivo in esame, nella quale la società ricorrente ipotizza la violazione delle norme in tema di interpretazione della domanda giudiziale ponendo in luce il presunto errore commesso dalla sentenza impugnata consistente nell’affermazione secondo cui anche la domanda subordinata proposta dalla (OMISSIS) si sarebbe fondata sulla violazione del divieto del patto commissorio.

E’ chiaro, infatti, che la violazione di tale divieto comporta, per legge, la nullità dell’intero contratto nel quale tale patto è inserito; mentre l’illiceità della singola clausola (risk reduction) comporta la nullità soltanto di essa, ma non dell’intero contratto.

La correttezza di tale osservazione della società ricorrente non giova, tuttavia, all’accoglimento del motivo in esame, e ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, perchè la censura è carente in relazione all’illustrazione del contenuto dell’atto di citazione della odierna parte ricorrente; la società Mayrig, infatti, mentre si sofferma a lungo nel richiamare il testo dell’atto di citazione della (OMISSIS) – evidenziando come esso contenesse non solo una domanda principale di nullità dell’intero patto di cessione, per violazione dell’art. 2744 c.c., ma anche una domanda subordinata di illiceità della clausola risk reduction – nulla dice circa il fondamento della domanda da essa proposta. Simile omissione non mette la Corte in condizioni di confrontare l’atto di cessione del credito litigioso con l’atto di citazione dell’odierno giudizio, per cui non si riesce a comprendere se, realmente, la Corte d’appello abbia commesso un errore di interpretazione o meno.

Ma non è tutto. Leggendo la motivazione della sentenza impugnata, infatti (v. soprattutto la parte finale della p. 10), emerge con chiarezza che la Corte d’appello ha esaminato anche la domanda di illiceità della clausola risk reduction proposta dalla società Mayrig in via evidentemente subordinata, ed ha dichiarato di non poterla decidere nel merito in quanto fondata su di una causa petendi, cioè l’abuso di posizione dominante, che la società (OMISSIS) non aveva fatto valere nel giudizio da essa proposto. Ragione per cui, richiamando le considerazioni già svolte a proposito del primo motivo relativamente alla natura eterodeterminata del diritto di credito oggetto del giudizio odierno, è palese che anche questa censura è infondata, perchè la Corte territoriale ha rigettato la domanda di illiceità della clausola non in quanto fondata sul divieto del patto commissorio, quanto invece perchè fondata sull’abuso di posizione dominante che era assente nel giudizio proposto dalla società (OMISSIS).

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2104, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 22.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese giudiziali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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