Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17694 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.17/07/2017), n. 17694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15924-2016 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,
presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GASATI, DI SANGRO, EQUITALIA SUD SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11549/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti sia il concessionario della riscossione che l’ente impositore non hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento ICI per il 2006, notificato a persona deceduta, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, dell’art. 137 c.p.c. e ss., della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 e degli artt. 2964 c.c. e ss., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto valide e efficaci la notifica dell’avviso d’accertamento effettuata dall’ente impositore e della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione, viceversa affette da nullità assoluta e insanabile in quanto tali atti erano stati indirizzatati alla defunta Sig.ra D.G., anzichè agli eredi della stessa in forma impersonale e collettiva, con conseguente estinzione della pretesa tributaria per decorso del termine decadenziale per l’esercizio della potestà impositiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte che, “L’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonchè la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poichè, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purchè questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del “de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti” (Cass. n. 18729/14, 228/14, 26718/13, 28192/13, ord. n. 23416/15, 22476/15).
Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento della notifica dell’atto d’accertamento e il plico contenente la cartella, riportati in ricorso ai fini dell’autosufficienza, risultano intestati alla contribuente deceduta, di talchè l’atto impositivo e la sua notifica sono affetti da nullità assoluta e insanabile perchè intestati a soggetto inesistente.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna Equitalia Sud SpA e il comune di Castel di Sangro, in persona del Sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 510,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017