Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17694 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 630408/2011 R.G. proposto da:

N.G., c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Alberto Zanetta ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Rasella, n. 155, presso lo studio dell’avvocato Marco Corradi;

– ricorrente –

contro

V.T., c.f V., R.M.G. c.f.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Pierluigi da

Palestrina, n. 63, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Contaldi

che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Pier Rosario

Montegrosso li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

O.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma, al

piazzale Clodio, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Andrea

Graziani che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Riccardo

Borgna lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1578 dei 8/28.10.2010 della corte d’appello di

Torino;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Marco Corradi, per delega dell’avvocato Alberto

Zanetta, per il ricorrente;

Udito l’avvocato Stefania Contaldi, per delega dell’avvocato Gianluca

Contaldi, per i controricorrenti V.T. e

R.M.G.;

Udito l’avvocato Andrea Graziani per il controricorrente O.M.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato N.G., proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato in (OMISSIS), citava a comparire innanzi al tribunale di Novara V.T. e R.M.G. proprietari del terreno limitrofo.

Esponeva che i convenuti avevano sul loro fondo intrapreso la costruzione di un manufatto lesivo dei suoi diritti; che, in particolare, avevano demolito una recinzione in rete metallica posta a confine tra gli adiacenti fondi, avevano reciso una siepe collocata all’interno del fondo di sua proprietà ed avevano in suo luogo costruito un muretto, avevano edificato in violazione delle prescritte distanze.

Chiedeva che l’adito giudice acclarasse l’esatta linea di confine tra le contigue proprietà e condannasse i convenuti al ripristino della rete metallica, alla demolizione delle opere eseguite a distanza irregolare e al risarcimento dei danni cagionati.

Si costituivano i convenuti. Instavano per il rigetto delle avverse domande.

Autorizzati i convenuti alla chiamata in causa, si costituiva il geometra O.M., direttore dei lavori.

Assunte le prove articolate, espletata c.t.u., acquisita l’integrazione alla relazione di consulenza tecnica, con sentenza n. 651/2002 il tribunale adito rigettava le domande tutte di parte attrice.

Interponeva appello N.G..

Resistevano V.T. e R.M.G..

Resisteva O.M..

Espletata nuova c.t.u., acquisito il supplemento alla nuova c.t.u., con sentenza n. 1578 dei 8/28.10.2010 della corte d’appello di Torino rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.

Esplicitava la corte di merito che ai fini della determinazione del confine era stato seguito il criterio più corretto.

Esplicitava altresì – la corte – ai fini del riscontro della conformità della costruzione ” V. – R.” alla disciplina urbanistica vigente all’atto del rilascio delle concessioni e, segnatamente, in ordine al rapporto di copertura, che “all’epoca del rilascio delle concessioni il terreno V. – R. era compreso in tre diverse aree, con destinazione urbanistica non omogenea” (così sentenza d’appello, pag. 16); che, tuttavia, siccome era dato desumere dal supplemento alla relazione di c.t.u. del geometra Ro., il progettista aveva recepito sul punto l’interpretazione estensiva delle norme del p.r.g.c. “per prassi adottata dal Comune di Gattico, in tutte le pratiche edilizie ove si richiedeva la definizione della massima superficie copribile” (così sentenza d’appello, pag. 17); che, al contempo, la volumetria e l’altezza dell’edificio degli originari convenuti, “secondo quanto accertato dal c.t.u., erano all’epoca conformi alle norme vigenti” (così sentenza d’appello, pag. 18).

Esplicitava inoltre, ai fini del riscontro della conformità della costruzione ” V. – R.” alla disciplina urbanistica sopravvenuta nel comune di Gattico in data 30.5.2006, che l’altezza dell’edificio degli originari convenuti, giacchè pari a m. 11,458, era superiore all’altezza massima – m. 9,50 – consentita; che nondimeno non vi era alcuna “irregolarità perchè – secondo quanto si evince dalla c.t.u. che si condivide – l’edificio è preesistente e regolare ai sensi dell’art. 68 del regolamento edilizio comunale” (così sentenza d’appello, pagg. 21 – 22); che in ogni caso, siccome aveva osservato il c.t.u., “la situazione volumetrica sarà regolare con le sistemazioni esterne” (così sentenza d’appello, pag. 22) e gli scavi ancora visibili inducevano a ritenere che “non si può considerare come facente parte dell’altezza del fabbricato ciò che verrà poi coperto dalla terra” (così sentenza d’appello, pag. 22).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso N.G.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese.

V.T. e R.M.G. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

O.M. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 950 c.c.) e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avuto riguardo alla determinazione del confine” (così ricorso, pag. 5).

Deduce che, ai fini dell’accertamento del confine – quale operato dal consulente nominato in seconde cure e quale recepito dalla corte d’appello, che su tale scorta ha ritenuto di non far applicazione dell’art. 950 c.c., comma 3 – la corte di merito per nulla ha delibato le censure formulate dal proprio consulente tecnico in ordine alla qualità e quantità dei punti di collimazione prescelti dal c.t.u., ovvero dei punti prescelti onde far coincidere il rilievo alla cartografia, in ordine all’omessa verifica dell'”esistenza di tipi di frazionamento catastale che avessero interessato, anche in passato più lontano, i mappali delle parti in causa” (così ricorso, pag. 8), in ordine alla omessa utilizzazione, “come base di confronto con i risultati del rilievo e per la rideterminazione del confine, della cartografia ufficiale dell’Agenzia del Territorio, avendo lo stesso c.t.u. preferito utilizzare come base un foglio di cartografia fornito da parte appellata geom. O.M., dunque una cartografia non ufficiale” (cosi ricorso, pagg. 8 – 9).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c.) e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avuto riguardo alla esistenza di parti dell’immobile oggetto di causa a distanza inferiore a quella legale (setti in cemento armato)” (così ricorso, pag. 13).

Deduce che è fuor di dubbio che i setti in cemento armato sono collocati a distanza dal confine, quale acclarato, inferiore a quella prescritta; che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, che in parte qua ha recepito acriticamente i rilievi del c.t.u., i setti in cemento armato “possiedono la fisica consistenza dell’opera edile, non assolvono nessuna funzione ornamentale, non rientrano in alcun filo di fabbrica” (così ricorso, pag. 15); che a nulla rileva la circostanza per cui l’edificio ” V. – R.” sarebbe in corso di costruzione, atteso che “l’unico parametro valutativo da adottarsi è quello dell’esistenza dell’edificazione dei suoi caratteri attuali” (così ricorso, pag. 15).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c.) e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avuto riguardo alla esistenza d’irregolarità edilizie nell’immobile oggetto di causa tali da determinare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno” (così ricorso, pag. 16).

Deduce che, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, che in parte qua parimenti ha recepito acriticamente i rilievi del c.t.u., “l’edificio V. – R. non rispetta la normativa urbanistica in vigore all’epoca della sua realizzazione, in quanto copre una superficie maggiore di quanto assentibile” (così ricorso, pag. 17); che, invero, contrariamente a quanto asserito dal c.t.u., “il fatto che per verificare il rapporto di copertura si prenda in conto solo la superficie di terreni urbanisticamente omogenei è la prassi indistintamente applicata ovunque in Italia” (così ricorso, pag. 17).

Deduce ulteriormente che la costruzione ” V. – R.” può reputarsi conforme alla disciplina edilizia attualmente in vigore nel comune di Gattico, a condizione che, ai sensi dell’art. 68 del regolamento edilizio comunale, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina l’opera sul terreno di parte avversa fosse da ritener “esistente” e fosse stata “realizzata e/o legittimata in conformità alle leggi e disposizioni vigenti”, leggi e disposizioni vigenti alla cui stregua, altrimenti, sul terreno di parte avversa “non sarebbe assolutamente possibile realizzare alcun edificio” (così ricorso, pag. 21); che, viceversa, il manufatto di parte avversa non risulta “realizzato in conformità alle leggi vigenti, (…) per il mancato rispetto del valore limite di rapporto di copertura, (…) e ancor di più perchè la volumetria realizzata è ben superiore a quella consentita” (così ricorso, pag. 20); che, al contempo, perchè l’edificio ” V. – R.” possa considerarsi “esistente” ai sensi dell’art. 68 del reg. ed. è necessario che “quanto manca all’eventuale completamento dell’opera non abbia influenza sulle caratteristiche dell’immobile che hanno diretta influenza su (…) altezza volumi, superfici” (così ricorso, pag. 21); che, di contro, l’interramento, per il quale non è stata inoltrata richiesta di autorizzazione all’esecuzione, costituisce “intervento che riveste fondamentale importanza per la definizione del volume dell’edificio stesso, poichè, senza di esso, non v’è rispetto del volume” (così ricorso, pag. 21).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c.) e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avuto riguardo alla esistenza d’opere edili a distanza inferiore a quella legale nel fondo dei resistenti” (così ricorso, pag. 24).

Deduce che la corte torinese ha opinato nel senso che i manufatti edificati da V.T. e R.M.G. su loro terreno non sono collocati a distanza inferiore a quella prescritta; che nondimeno “tale affermazione (…) risulta corretta solo quando si prenda per certa anche la ricostruzione del confine effettuata dal c.t.u.” (così ricorso, pag. 24); che il c.t.u. aveva comunque segnalato, rispetto al confine quale individuato in loco, che talune porzioni dell’edificio di controparte non erano collocate a distanza legale.

Deduce ancora che in rapporto al confine quale individuato dal consulente d’ufficio la sua costruzione, per giunta, sarebbe irregolare in quanto posizionata a meno di cinque metri dal limite tra le contigue proprietà; che tale assunto “impone più che un legittimo dubbio sulla bontà del compiuto accertamento” (così ricorso, pag. 25), atteso che all’epoca della realizzazione del proprio manufatto le norme del p.r.g. del comune di (OMISSIS) imponevano addirittura la distanza di 6 m. e non già di 5 m. dal confine.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 871, 872 e 873 c.c.), nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in rapporto all’art. 112 c.p.c. e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avuto riguardo alla necessità della realizzazione delle terre armate per il legittimo e lecito completamento dell’immobile dei resistenti e alla loro natura d’opera edile” (così ricorso, pag. 26).

Deduce che l’imprescindibile impiego del “geotessile” vale a rendere “artificiale” la sistemazione del terreno nel fondo di controparte e, quindi, comporta l’esistenza di una “terra armata” da considerare senz’altro ai fini del computo delle distanze; che infatti “senza struttura artificiale il terreno necessario all’interramento dell’edificio degli appellati (…) mai e poi mai potrebbe mantenere la necessaria pendenza, poichè (…) scivolerebbe a valle anche senza (…) pioggia” (così ricorso, pag. 31).

Deduce altresì che la corte d’appello, nonostante sua espressa domanda, non si è in alcun modo pronunciata al riguardo.

Il primo ed il quarto motivo sono strettamente connessi.

Se ne giustifica, pertanto, la simultanea disamina.

Ambedue i motivi, in ogni caso, non meritano seguito.

Si premette che i motivi de quibus si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione del n. 5) del comma dell’art. 360 c.p.c..

Occorre tener conto, da un lato, che N.G. coi motivi in esame censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“in conclusione, l’esame, corretto e scevro da pregiudizi, dei compiuti rilievi in contraddittorio coi cc.app. rapportato alle mappe secondo le regole ed il metodo (…) dimostra come il confine sia dove lo vuole l’appellante e non già dove lo colloca il c.t.u. (…)”: così ricorso, pag. 11; “non vi sono ulteriori opere poste a distanza inferiore a quella legale o delle N.TA.. Il c.t.u. proclama con assoluta certezza quanto sopra, in modo apodittico (..)”: così ricorso, pag. 24).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si premette, ulteriormente, che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n 4980), quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo della relazione di consulenza tecnica d’ufficio disposta in seconde cure, il testo del supplemento alla relazione di c.t.u. depositato dal medesimo ausiliario – geometra Ro.Ma. – officiato in grado d’appello ed il testo della consulenza tecnica di parte e non limitarsi a trascriverne singoli stralci.

Si rappresenta, comunque, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta, conseguentemente, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che, in parte qua agitur, sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte territoriale ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (“è stato seguito il criterio più corretto per determinare il confine in questione con riferimento sia alle mappe sia ai capisaldi utilizzati, da cui risulta che il muretto di recinzione costruito dai V. – R. è all’interno del loro terreno e a distanza dal confine N. di oltre 5 mt., con la conseguenza che nessuna violazione vi era nè per quanto concerne la distanza della costruzione dal confine, nè per la distanza tra le pareti finestrate dei due edifici”: così sentenza d’appello, pagg. 13 – 14; “in sostanza le nuove consulenze, con i modesti aggiustamenti nella determinazione del confine dovuti – si ritiene – alla maggiore precisione delle strumentazioni utilizzate dal c.t.u. Ro., confermano i risultati di quelle disposte in primo grado”: così sentenza d’appello, pag. 14; “è perciò corretta la determinazione del confine effettuata dal ct.u. Ro.”: così sentenza d’appello, pag. 19).

In pari tempo, il dictum della corte territoriale è perfettamente in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità.

Ovvero con l’insegnamento a tenor dei quale, in tema di regolamento di confini, l’art. 950 c.c., consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali solo in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo, in quanto in tale materia le mappe catastali costituiscono solo un elemento probatorio di carattere sussidiario; pertanto quando gli altri elementi probatori permettono l’individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il riferimento ad esse deve ritenersi non necessario (cfr., tra le altre, Cass. 15.4.1982, n. 2265, e, più di recente, Cass. 29.12.2009, n. 27521).

Ovvero con l’insegnamento a tenor del quale il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282).

Orbene, con precipuo riferimento a tal ultimo profilo, si puntualizza che dalla mera lettera delle motivazioni, in parte qua, dell’impugnata statuizione (cfr. “sulla determinazione del confine”: pagg. 10 – 14) si evince agevolmente che la corte piemontese ha recepito i rilievi di cui alla relazione di c.t.u. e di cui al supplemento alla relazione di c.t.u., a firma, l’una e l’altro, del geometra Ro., che, dal canto suo, aveva tenuto conto e replicato alle osservazioni del consulente tecnico di parte appellante (“con ordinanza 12/5/2009 la Corte a seguito di altre osservazioni dell’appellante stilla nuova c.t.u. rimetteva la causa in istruttoria disponendo di sentire il c.t.u. a chiarimenti ed alla successiva udienza del 30/6/2009 veniva disposto un supplemento di c.t.u.. Infine depositato il supplemento di c.t.u. la causa viene ora a decisione per una terza volta con una nuova richiesta di rinnovo della c.t.u. da parte dell’appellante”: così sentenza d’appello, pag. 9).

Non è fuor di luogo pone in risalto, infine, che le censure veicolate dai motivi in disamina sostanzialmente riflettono le critiche già disattese dalla corte torinese sulla scorta delle argomentazioni di cui alla relazione di c.t.u. di seconde cure e di cui al supplemento alla relazione di c.t.u. di seconde cure (cfr. sentenza d’appello, pagg 10 – 14).

Il secondo ed il quinto motivo del pari sono strettamente connessi.

Il che analogamente ne suggerisce la contestuale delibazione.

Entrambi i motivi, comunque, sono immeritevoli di seguito.

Si premette che la corte d’appello ha in proposito esplicitato quanto segue.

Per un verso, che “il c.t.u. Ro. (2^ relaz.) (…) segnala che non si tratta di un filo di fabbrica (…), ma soprattutto segnala che il basamento in C.L.S. di tali setti è a quota molto inferiore rispetto al piano di campagna della proprietà N. e che quindi tali elementi non concorrono al computo della distanza” (così sentenza d’appello, pagg. 14 – 15).

Per altro verso, che “sulle contestazioni relative all’interramento, il c.t.u. ha chiarito che per la sistemazione esterna del terreno (…) gli interventi autorizzati non comportano la messa in opera di terre armate, ciò perchè tali sono solo quelle ove oltre alla geogriglia, foglio a maglia sottile, sia previsto l’impiego di fogli di rete elettrosaldata, non previsto nel progetto depositato (…) ai fini della concessione” (così sentenza d’appello, pag. 19); che “sono al riguardo convincenti le osservazioni del c.t.u. perchè il concetto di terra armata richiama un intervento di tipo strutturale (…) mentre l’autorizzazione di cui si tratta è riferita solo alla sistemazione del terreno (…)” (così sentenza d’appello, pagg. 19 – 20); che “da ciò deriva che non vi sono obblighi di distanze, nè di altezze in relazione alla semplice sistemazione del terreno come nel caso di specie” (così sentenza d’appello, pag. 20).

Su tale scorta si evidenzia, innanzitutto, con precipuo riferimento al quinto motivo di ricorso, che del tutto ingiustificata è la prospettazione del ricorrente secondo cui la corte subalpina avrebbe omesso di “pronunciarsi sulla natura del riporto/modellamento del terreno, nonostante espressa domanda del ricorrente in tale senso” (così ricorso, pag. 32) ed avrebbe “omesso di pronunciarsi sulla non necessità di rispetto delle distanze di legge per i contenimenti di terreno artificialmente compiuti” (così ricorso, pag. 33).

Nei termini esposti – sgomberato il campo dalla pretesa “nullità della sentenza per mancata corrispondenza fra richiesto e pronunciato” (così ricorso, pagg. 32 – 33) – è ben evidente che anche i motivi in disamina si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Difatti, pur con il secondo motivo, pur con il quinto motivo N.G. censura sostanzialmente il giudizio di “fatto” cui la corte di merito ha atteso (“i setti in parola possiedono la fisica consistenza dell’opera edile, (…)”: così ricorso, pag. 15; “ciò che rende la sistemazione del terreno artificiale è il geotessile”: così ricorso, pag. 28; “siamo di fronte ad un’opera edile che non rispetta le distanze di legge”: così ricorso, pag. 32).

Ovviamente anche al riguardo riveste valenza l’inottemperanza al canone di “autosufficienza” del ricorso per cassazione: il ricorrente, oltre al testo della relazione di c.t.u. espletata in secondo grado, oltre al testo del supplemento alla relazione di c.t.u. di secondo grado, oltre al testo della c.t.p., avrebbe dovuto nel ricorso riprodurre più o meno integralmente per giunta il testo della relazione di c.t.u. espletata in prime cure sulla cui scorta ha reputato pacifico che “i setti in parola siano a distanza inferiore rispetto al confine comunque determinato” (così ricorso, pag. 15).

In ogni caso – e nel segno dei medesimi insegnamenti dapprima menzionati circa l’ambito del sindacato di questa Corte in ordine al giudizio di “fatto” del giudice del merito – i passaggi motivazionali cui, in partis quibus agitar, è ancorata la decisione della corte distrettuale, risultano assolutamente ineccepibili.

Analogamente la corte territoriale – siccome si è premesso – ha vagliato nel complesso e poi in maniera inappuntabile ha selezionato il materiale probatorio su cui ha fondato la sua statuizione.

Anche in partis quibus la statuizione della corte torinese è perfettamente aderente alle indicazioni di questo Giudice del diritto.

Invero è sufficiente reiterare l’insegnamento secondo cui l’art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi, la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata nei regolamenti locali, si riferisce, in relazione all’interesse tutelato dalla norma, ad opere che, oltre a possedere caratteri di immobilità e di stabile collegamento con il suolo, siano erette sopra il medesimo sporgendone stabilmente, e che, inoltre, per la loro consistenza, abbiano l’idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria, idoneità il cui accertamento (rimesso al giudice di merito ed insindacabile se adeguatamente motivato) è indispensabile per qualificare l’opera quale costruzione ai fini dell’applicazione della norma menzionata, senza che ciò comporti deroga alla presunzione di pericolosità collegata dalla legge al mancato rispetto delle distanze legali, presupponendo tale presunzione il preventivo accertamento che il manufatto eretto a distanza inferiore a quella legale abbia i caratteri della costruzione; e secondo cui l’art. 873 c.c., non comprende invece nè le opere completamente realizzate nel sottosuolo nè i manufatti che non si elevino oltre il livello del suolo, non ricorrendo per le une o per gli altri la ragione giustificatrice della norma stessa (cfr. Cass. 1.7.1996, n. 5956).

Si badi che la corte piemontese ha debitamente puntualizzato che l’esame della documentazione fotografica dava riscontro della non ancora compiuta risistemazione del terreno circostante l’edificio, sicchè i “setti” sarebbero stati, a loro volta, oggetto di ulteriore sistemazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 15).

E d’altra parte va certamente recepito il rilievo dei controricorrenti V. – R. secondo cui “le opere di sistemazione esterna progettate consistono nella rimodellatura del terreno circostante il fabbricato (…) e non sono previsti muri di sostegno (…)” (così controricorso V. – R., pag. 39).

Fondato e meritevole di accoglimento è, nei termini che seguono, il terzo motivo di ricorso.

Si è premesso che la corte d’appello, in relazione al “rapporto di copertura” ovvero al rapporto percentuale tra superficie coperta e superficie fondiaria, ha dato atto che “all’epoca del rilascio delle concessioni il terreno V. – R. era compreso in tre diverse aree, con destinazione urbanistica non omogenea” (così sentenza d’appello, pag. 16).

Evidentemente al riguardo questa Corte di legittimità non può che reiterare il proprio insegnamento, secondo cui la definizione urbanistica di “lotto” è funzionale a determinare le possibilità edificatorie di un terreno e la volumetria in esso assentibile, sicchè il “lotto”, in senso urbanistico, è la porzione unitaria di terreno utilizzabile a fini edificatori e può essere costituito anche da più particelle catastali, purchè aventi la medesima destinazione urbanistica (Cass. (ord.) 12.2.2014, n. 3197), insegnamento, si badi, perfettamente in linea con l’elaborazione della giurisprudenza amministrativa, a tenor della quale l’asservimento della volumetria realizzabile su un lotto in favore di un altro, per consentire in quest’ultimo una maggiore edificabilità, è consentita solo per lotti aventi la medesima destinazione urbanistica, in quanto l’opposta soluzione comporterebbe un’evidente alterazione delle norme urbanistiche che mirano a realizzare determinate caratteristiche tipologiche della zona (cfr. Cons. Stato 11.4.1991, n. 530; e, più di recente, Cons. Stato 194.2013, n. 2220; cfr. anche Cons. Stato 6.9.1999, n. 1402, secondo cui il dm. 2.4.1968 fissa gli “standards” di edificabilità delle aree distinguendo a tal fine, la densità edilizia in densità territoriale e densità fondiaria: la prima è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sull’intera superficie della zona; mentre, la densità fondiaria è riferita alla singola area e definisce il volume massimo consentito su di essa, ed il relativo indice (c. d. indice di fabbricabilità) va applicato all’effettiva superficie suscettibile di edificazione).

In questi termini, per un verso, la corte di merito avrebbe dovuto dar seguito alla doglianza dell’appellante (“la verifica del rapporto di copertura si effettua solo considerando terreni che abbiano destinazione omogenea (ad aree edificabili)”: così sentenza d’appello, pag. 17), per altro verso, avrebbe dovuto censurare l’opzione interpretativa operata dall’originario progettista, ancorchè conforme alla prassi del comune di Gattico (cfr. sentenza d’appello, pag. 17).

Negli stessi termini la corte distrettuale non avrebbe dovuto senz’altro opinare per la legittimità della costruzione ” V. – R.” alla stregua della disciplina urbanistico – edilizia vigente all’atto del rilascio della concessione, nè, in pari tempo, alla stregua dell’art. 68 del sopravvenuto regolamento edilizio del comune di Gattico, per la legittimità della medesima costruzione, siccome “esistente” e “realizzata e/o legittimata in conformità alle leggi e disposizioni vigenti”.

In parte qua agitur, pertanto, il dictum della corte territoriale è inficiato da violazione di legge (cfr. Cass. 24.10.2007, n. 22348, secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero, ancora, che sia stata male applicata), segnatamente dalla violazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 7 (“i limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabili come segue: (…)”), che, evidentemente, si riflette nel corpo dell’art. 872 c.c., ai fini del risarcimento del(l’eventuale) danno.

Non meritano seguito, viceversa, le altre ragioni di censura che il motivo in disamina veicola.

E’ innegabile che le censure ulteriormente addotte si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1: N.G. in parte qua similmente censura il giudizio di “fatto” cui la corte piemontese ha atteso (“presupposto fondamentale (…) è classificare il manufatto, oggetto di causa, come edificio esistente”: così ricorso, pag. 21; “l’intervento di interramento non può essere considerato analogo a dei meri interventi di finitura”: così ricorso, pag. 20; “l’interramento non è mero completamento dell’edificio”: così ricorso, pag. 21).

Ben vero anche al riguardo riveste valenza l’inottemperanza, nelle stesse guise in precedenza evidenziate, al canone di “autosufficienza” del ricorso per cassazione.

Comunque, le argomentazioni cui, in parte qua agitur, è ancorata la decisione della corte d’appello, risultano analogamente in toto inappuntabili.

Più esattamente, la corte di merito ha reputato corrette – e recepito – le osservazioni del c.t.u. “in ordine alla valutazione della superficie da considerare ai fini del calcolo volumetrico” (così sentenza d’appello, pag. 18); la corte, in particolare, ha posto in risalto che il consulente d’ufficio già nella prima relazione aveva evidenziato che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, punti b) e c), del regolamento del comune di Gattico vigente all’epoca del rilascio della concessione, erano da escludere “dal calcolo della superficie utile lorda i locali cantinati, e che il terreno circostante da prendere in esame, ai fini del calcolo della s.u.l., è quello post operam” (così sentenza d’appello, pag. 19); la corte in conclusione ha soggiunto che, “come osservato dal c.t.u., la situazione volumetrica sarà regolare con le sistemazioni esterne” (così sentenza d’appello, pag. 22).

In accoglimento, per quanto di ragione, del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 1578 dei 8/28.10.2010 della corte d’appello di Torino va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

In dipendenza del buon esito – per quanto di ragione – del terzo motivo del ricorso, formulato (anche) ed accolto nel segno della previsione del n. 3) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, si attende, giusta il disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1, all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue:

il “rapporto di copertura” ovvero il rapporto percentuale tra superficie coperta e superficie fondiaria nel segno del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 7, si determina con riferimento a zone territoriali omogenee, ossia aventi la medesima destinazione urbanistica.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso; rigetta ogni ulteriore motivo e censura; cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 1578 dei 8/28.10.2010 della corte d’appello di Torino; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Torino anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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