Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17693 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UCCELLA Fulvio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VOLVO AUTO ITALIA S.P.A. (OMISSIS) già “VOLVO ITALIA S.P.A.”

(qui di seguito “VOLVO”) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA

DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VASSALLO MARIA GRAZIA giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CESARMECCANICA S.R.L. (OMISSIS) in liquidazione volontaria in

persona del Presidente del Consiglio di amministrazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.CUBONI 12, presso lo STUDIO

MACCHI DI CELLERE CANGEMI, rappresentata e difesa dall’avvocato

BORGHESI DOMENICO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/06/2006, R.G.N. 939/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ISIDORO CAMPISI per delega dell’Avvocato MARIA

GRAZIA VASSALLO;

udito l’Avvocato DOMENICO BORGHESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.1.98, la Cesarmeccanica s.r.l conveniva la Volvo Auto Italia s.p.a. innanzi al Tribunale di Bologna assumendo: di aver stipulato con la Volvo un contratto di concessionario per la zona di Salerno e di Avellino con effetto 1.1.96; con lettera 15.4.96 la Volvo aveva invitato essa concessionaria a provvedere e entro trenta giorni alla ricapitalizzazione della società un misura adeguata, nonchè al trasferimento della stessa in locali idonei, dato che l’immobile del quale la Cesarmeccanica faceva uso non risultava più adeguato per l’attività del concessionario; con la stessa lettera Volvo aveva informato l’attrice che, in mancanza di quanto sopra, il contratto sarebbe stato ritenuto risolto senza ulteriore avviso.

Successivamente, la Volvo, non avendo ritenuto idonei altri locali condotti in locazione dalla Cesarmeccanica, ribadiva la risoluzione del contratto.

Ciò premesso, la società istante chiedeva che il Tribunale dichiarasse illegittima detta risoluzione (mentre non chiedeva il risarcimento dei danni, nè tanto meno la loro quantificazione.) La Volvo si costituiva, eccependo la totale infondatezza della domanda ex adverso proposta.

Con sentenza n. 981/01 del 29.11.2000/30.3.2001, il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda della Cesarmeccanica, dichiarava l’illegittimità della risoluzione del contratto in questione, con condanna della Volvo alle spese.

A seguito dell’appello della Volvo, costituitasi la società intimata, la Corte d’Appello di Bologna, con la decisione in esame n. 704 depositata in data 21.6.2006, confermava quanto statuito in primo grado; affermava in particolare la Corte di merito che “è, quindi, evidente che la Volvo invoca il rimedio della risoluzione del contratto, non già sulla base di inadempimenti già verificatisi, ma sul presupposto, futuro, tutto da verificare, però, che, al termine dei lavori di trasformazione dell’immobile, imposti dall’acquirente Ministero di Grazia e Giustizia, sarebbero derivati danni alla clientela a causa della impossibilità della concessionaria di svolgere la sua attività. Quindi la Volvo ha applicato, unilateralmente, il rimedio della risoluzione, non già in relazione a un inadempimento attuale ma eventuale e futuro. Non si può, poi, prescindere dal considerare che i casi previsti dall’art. 35 del contratto di concessione, atti a legittimare una risoluzione anticipata dello stesso, si riferiscano, chiaramente, ad inadempimenti in essere e non a previsioni future”.

Ricorre per cassazione la Volvo con otto motivi; resiste con controricorso l’intimata società.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi si deduce violazione degli artt. 83, 125 e 156 c.p.c., in relazione alla ritenuta nullità della Procura apposta in calce alla comparsa conclusionale dell’odierna ricorrente e con firma illegibile.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1175, 1375 e 1227 c.c. con riferimento al contratto intercorrente tra le parti.

Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione con particolare riferimento ai danni alla clientela quale ipotetici.

Con il quinto motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine agli inadempimenti ritenuti insussistenti da parte della concessionaria.

Con il sesto e settimo motivo si deduce violazione de gli artt. 1362 e 1365 c.c..

Con l’ottavo motivo si deduce infine difetto di motivazione.

Preliminarmente deve rilevarsi che fondati sono i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.

Censurabile sotto un duplice profilo è la decisione impugnata là dove afferma che “osserva, preliminarmente, la Corte che all’udienza del 3/5/2005, la Volvo Auto Italia s.p.a ha depositato la comparsa conclusionale, recante in calce una nuova procura, conferita in data 30/5/05, a nuovi difensori (Avv. Isidoro Campisi del foro di Milano ed Avv. Alessandro Errani del foro di Bologna); Rileva la Corte che tale procura è irrituale, anzitutto perchè apposta su di un atto che non è ricompresso nell’art. 83 c.p.c. E’ noto che la parte avrebbe dovuto costituirsi con nuovo procuratore, mediante specifico atto e, poi, depositare la comparsa conclusionale. Peraltro dalla procura allegata all’origine della comparsa conclusionale, non si ricava il nome del procuratore che avrebbe firmato la stessa (l’autografia sull’originale è illeggibile). La procura, quindi, è nulla, sicchè questa Corte, ai fini della decisione della causa, non potrà tenere conto della comparsa conclusionale e della memoria di replica ai firma dei due nuovi difensori.” Infatti secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, da un lato, la elencazione degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell’art. 83 c.p.c. la procura ad litem riguarda l’instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicchè la nomina d’un nuovo difensore nel corso del giudizio, in aggiunta ad altro, può essere effettuata, in ragione della diversa e più ampia portata dell’attività difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere, anche su un atto diverso da quelli indicati in detta norma, quale la comparsa conclusionale, che determini l’ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale, purchè ne risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità della procura (tra le altre, Cass. n. 7920/2005, 6515/2003); dall’altro lato, la procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c., comma 3, ove sottoscritta con firma illeggibile è nulla solo quando dall’intestazione o dal contesto dell’atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge l’atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente (tra le altre, 16264/2004).

E’ evidente quindi che nella vicenda in esame ha errato la Corte di merito nel ritenere nulla la procura in questione, riguardante un “nuovo” difensore, sia perchè conferita nella comparsa conclusionale (non ricompresa tra gli atti ex art. 83 c.p.c.) sia perchè a firma illeggibile. Ne deriva che il giudice del rinvio dovrà operare altra attività decisionale considerando anche gli ulteriori atti difensivi posti in essere dal difensore dell’odierna ricorrente, destinatario della procura erroneamente ritenuta nulla e priva di effetti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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