Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17693 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.17/07/2017), n. 17693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14470-2016 proposto da:
ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE, in persona del legale
rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA
VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PROCIDA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE MILETO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18 presso lo studio
GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO
PASQUINI, ROBERTA RICCIARINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2096/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE depositata il 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune di Arezzo, quale ente impositore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Istituto religioso contribuente impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa al riconoscimento o meno dell’esenzione dal pagamento dell’ICI per gli anni 2005 e 2006, da parte di un ente ecclesiastico, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che l’attività didattica svolta nell’immobile oggetto di controversia, pur se assistita da finalità di pubblico interesse, non potesse godere dell’agevolazione fiscale richiesta, perchè non esercitata dallo stesso ente proprietario dell’immobile che è il soggetto passivo d’imposta, ma da ente ecclesiastico diverso, a nulla rilevando l’esistenza di una concessione gratuita del bene immobile attraverso un contratto di comodato ed il fatto che il comodatario utilizzava il bene, in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, l’eccezione di giudicato esterno sollevato dal comune impositore non merita adesione, in quanto la difforme soluzione di una questione giuridica non è condizionata dall’accertamento degli elementi di fatto essenziali (Cass. n. 12763/14). Nello specifico, Cass. n. 8652/15, reso tra le stesse parti, non costituisce un giudicato esterno preclusivo, perchè costituisce una diversa regolamentazione giuridica, di una medesima vicenda di fatto. In particolare, Cass. n. 8652 cit., si riferisce a un orientamento di questa Corte che è successivamente mutato a partire dalla sentenza sempre di questa Corte n. 25508/15, secondo la quale il titolo sulla base del quale si realizzava l’utilizzo indiretto era un contratto di comodato gratuito come quello in esame, e tale indirizzo è stato successivamente seguito da Cass. ord. n. 14667/16.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte che “In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente” (Cass. n. 25508/15, Cass. ord.n. 14667/16).
Nel caso di specie, l’immobile oggetto di controversia, veniva utilizzato mediante un contratto a titolo gratuito da parte di un ente che costituiva un’articolazione dell’ente proprietario e utilizzava il bene, in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Il recente mutamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Spese compensate.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017