Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17693 del 07/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4728/2012 R.G. proposto da:

A.M.T. – c.f. (OMISSIS) – L.M. – c.f.

(OMISSIS) – T.G. – c.f. (OMISSIS) – A.P. –

c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, al corso

Vittorio Emanuele II, n. 269, presso lo studio dell’avvocato

professor Romano Vaccarella che li rappresenta e difende in virtù

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.F. – c.f. (OMISSIS) – B.E. – c.f. (OMISSIS) –

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del

controricorso dall’avvocato Giuseppe Stara ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via dei Gracchi, n. 123, presso lo studio

dell’avvocato Raimondo Dettori;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 669 dei 15.9/24.10.2011 della corte d’appello

di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato professor Romano Vaccarella per i ricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 8.5.1991 A.M.T., L.M., T.G. e A.P. citavano a comparire innanzi al tribunale di Sassari B.F. ed B.E..

Esponevano che con atto in data 16.1.1978 avevano acquistato un lotto di terreno edificabile in (OMISSIS), della superficie, quale acclarata in sede di rilascio della concessione edilizia, di mq. 2.037, lotto identificato con il n. 8 nel piano di lottizzazione oggetto della convenzione siglata tra la “S.A.I.S.” s.p.a. ed il comune di Sassari il 14.4.1970 e trascritta il 6.5.1970; che il lotto confinava a valle con quello acquistato con atto in data 12.9.1983 dai convenuti, della superficie di mq. 2.032 ed identificato con il n. 7 nel piano di lottizzazione; che essi attori avevano realizzato sul confine, in direzione della proprietà B., un muro in pietra locale.

Esponevano che i convenuti avevano edificato il loro lotto in violazione dei limiti, richiamati negli atti di acquisto, di cui al regolamento edilizio del comune di Sassari ed al piano di lottinazione; che, in particolare, avevano esorbitato dai limiti della fascia di edificabilità di cui al planovolumetrico allegato al piano di lottizzazione ed avevano costruito oltre l’altezza massima consentita; che avevano abusivamente acquisito al loro lotto mediante la demolizione del muro costruito sulla linea di confine una rilevante porzione del lotto di essi ricorrenti con arretramento verso monte del confine.

Chiedevano che l’adito giudice accertasse il confine tra le contigue proprietà, individuandolo lungo la dividente ove era stato realizzato il muro poi demolito e che condannasse i convenuti a restituire la porzione di terreno abusivamente accorpata al loro lotto, ad arretrare merce demolizione la loro costruzione fino ad otto metri dall’acclarando confine, a risarcire il danno cagionato correlato alla menomata fruizione del loro immobile.

Si costituivano i convenuti.

Instavano per il rigetto delle avverse domande; in via riconvenzionale chiedevano verificarsi la conformità della costruzione degli attori alle prescrizioni del regolamento edilizio ed al piano di lottizzazione nonchè accertarsi l’esatta linea di confine tra le adiacenti proprietà.

Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 889/2005 il tribunale adito rigettava le domande tutte di parte attrice ed in parziale accoglimento dell’esperita riconvenzionale identificava il confine tra le finitime proprietà con quello individuato al momento della proposizione della domanda attorea; compensava integralmente le spese di lite.

Interponevano appello A.M.T., L.M., T.G. e A.P..

Resistevano B.F. ed B.E.; esperivano altresì appello incidentale avverso la disposta compensazione delle spese.

Espletata nuova c.t.u., con sentenza n. 669 dei 15.9/24.10.2011 la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame principale, rigettava il gravame incidentale e compensava integralmente le spese del grado.

Esplicitava – la corte di merito – in ordine al primo ed al secondo motivo dell’appello principale, che, nel segno della qualificazione, per nulla censurata e perciò coperta dal giudicato, in guisa di rei vindicatio della domanda esperita in prime cure dagli attori, siccome operata dal primo giudice, ed alla stregua del più modesto onere probatorio gravante sui medesimi principali appellanti, circoscritto alla dimostrazione dell’esistenza di un valido titolo d’acquisto dell’area asseritamente acquisita dalle controparti, l’esame comparato del titolo degli appellanti principali e del titolo del professor C., loro dante causa, induceva a ritenere che gli iniziali attori “non sono proprietari dell’area in contestazione, situata oltre i confini del lotto ad essi venduto dal prof. C.” (così sentenza d’appello, pag. 6) ed oltre quelli del lotto al professor C. venduto dalla “S.A.I.S.” s.p.a.; che, specificamente, le risultanze dei titoli, per nulla smentite da prova contraria, erano nel senso che la “S.A.I.S.” aveva alienato al professor C. un lotto della superficie di mq. 2.000 comprensivo della metà del tratto di strada situato a monte, la cui linea mediana identificava il confine a monte, ed altresì che non vi era prova che i picchetti di legno fotografati dal consulente di parte appellante fossero stati posizionati in contraddittorio con la lottizzatrice ovvero che gli stessi fossero stati apposti dal dante causa dei principali appellanti; che conseguentemente, disconosciuta la proprietà in capo al professor C. e poi ai suoi aventi causa, gli iniziali attori, dell’area contesa, l’edificio degli appellati rispettava “la distanza sia dal confine che dalla costruzione degli appellanti” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Esplicitava – la corte – in ordine all’ulteriore motivo dell’appello principale – con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui si era opinato nel senso che le disposizioni del piano di lottizzazione non consentissero la tutela ripristinatoria ma unicamente la tutela risarcitoria e nella parte in cui si era escluso che il piano di lottizzazione riflettesse le prescrizioni del regolamento edilizio del comune di Sassari, contemplante la distanza di almeno 8 metri tra edifici – che il c.t.u. officiato in grado d’appello aveva “verificato – con accertamento esente da censure e condotto nel rigoroso rispetto della documentazione inviata dal Comune di Stintino (…) – il rispetto dell’altezza massima consentita dell’immobile degli appellati” (così sentenza d’appello, pag. 7); che, limitatamente all’unica violazione della fascia di edificabilità accertata dal c.t.u., ovvero all’eccedente, in misura pari a m. 2,40, spigolo della terrazza a livello dell’immobile degli appellati, difettava al riguardo qualsivoglia disciplina nel regolamento edilizio del comune di Sassari e le regole di cui al piano di lottizzazione non avevano valenza di norme edilizie agli effetti di cui agli artt. 872 c.c. e segg.; che d’altra parte, ai fini della tutela ripristinatoria, quale ancorata alla prefigurazione del vincolo violato nel titolo d’acquisto, debitamente trascritto, di B.F. ed E., gli appellanti principali, a fronte dell’inesatto rilievo del primo giudice – che aveva al riguardo erroneamente disconosciuto la tutela ripristinatoria – non avevano con l’atto di gravame “specificamente riproposto anche il titolo convenzionale, limitandosi a riproporre infondatamente la sola violazione del regolamento edilizio del Comune di Sassari” (così sentenza d’appello, pag. 7), come asseritamente integrante la convenzione di ionizzazione; che infine la pretesa risarcitoria era stata azionata in via subordinata per la prima volta in grado d’appello, sicchè era inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ed, in pari tempo, era stata correlata in via esclusiva alla ipotizzata e disconosciuta violazione delle distanze legali.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.M.T., L.M., T.G. e A.P.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.

B.F. ed B.E. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

I controricorrenti parimenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono “violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1363 c.c.; insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 23).

Adducono che l’assunto della corte d’appello, secondo cui il lotto di essi ricorrenti ha come confine, a monte, la linea mediana della strada di Ionizzazione, contrasta con la puntuale indicazione dei confini di cui all’art. 1 del titolo d’acquisto del loro dante causa; che quivi propriamente si precisa che “il confine è costituito dalla strada, e non dalla linea mediana della strada” (così ricorso, pag. 25); che, conseguentemente, “se la strada costituisce il confine del lotto, la superficie misurata di mq. 2.000 non può che essere compresa dentro il confine” (così ricorso, pag. 25).

Adducono che, d’altra parte, la corte di merito ha del tutto trascurato la circostanza per cui i terreni compravenduti sono oggetto di un piano di Ionizzazione, tant’è che all'”art. 3 del contratto S.A.I.S. C. è trasferito l’impegno all’acquirente del lotto di cedere gratuitamente al Comune la porzione di strada acquistata, nell’eventualità di richiesta da parte dell’amministrazione” (così ricorso, pag. 26); che, “inquadrata in tale contesto – nel contesto, cioè, del piano di lottizzazione (…) – la locuzione per cui nella superficie venduta è compresa la metà della strada confinante acquista il suo vero significato, del tutto conforme all’indicazione (…) della strada come confine” (così ricorso, pag. 26); che, nel segno del parametro ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., ulteriore riscontro dell’inesattezza del postulato esegetico affermato dalla corte distrettuale lo si evince dalla previsione dell’art. 4 del titolo d’acquisto del loro dante causa, ove sono disciplinati gli accessi carrozzabili “dalle strade di uso comune”.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 765 del 1967, art. 8 e relative modifiche e integrazioni, e del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; travisamento dei presupposti di diritto nell’interpretazione del rapporto giuridico negoziale” (così ricorso, pag. 28).

Adducono che la corte territoriale non ha considerato che il piano di lottizzazione convenzionato “è strumento di pianificazione territoriale con valenza di precettività, simile a quella degli strumenti programmatici della pubblica amministrazione” (così ricorso principale, pag. 28); che, conseguentemente, in nessun modo può far parte di un lotto edificabile la superficie di una strada di lottizzazione destinata all’uso pubblico.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione degli artt. 872 e 873 c.c., e dell’art. 96 R.E. del Comune di Sassari – comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” (così ricorso principale, pag. 30).

Adducono che, riscontrata alla stregua dei rilievi addotti con il primo ed il secondo motivo l’esatta estensione del lotto di loro proprietà, è indubitabile la violazione nel caso di specie delle distanze alla stregua della previsione dell’art. 96, comma 1, lett. d), del regolamento edilizio del comune di Sassari, ove sono previste le distanze di m. 5 e di m. 8 dal confine, rispettivamente, per gli edifici con fronte fino a m. 15 e con fronte superiore.

Il primo ed il secondo motivo sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina congiunta.

I medesimi motivi, in ogni caso, sono destituiti di fondamento.

Il che conseguentemente assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo, dai ricorrenti esplicitamente formulato subordinatamente al buon esito dei primi due (“laddove codesta Ecc.ma Corte si pronunciasse per l’accoglimento dei motivi che precedono (…), si dovrà individuare (…). In proposito si formula il seguente motivo (…)”.. così ricorso, pag. 29).

Innegabilmente le censure che il primo ed il secondo motivo veicolano, risolvono la res litigiosa in una quaestio ermeneutica (tanto, del resto, in linea con le prefigurazioni dei ricorrenti: “(…) ragione per la quale i ricorrenti sono costretti, nella presente sede, a dedurre, sub specie del canone che impone di interpretare il contratto non fermandosi ad una sola clausola”: così ricorso, pag. 24; la corte territoriale “non ha considerato che la presunzione di legittimità del p.d.l. (…) non consente all’interprete di superare od obliterare tali previsioni (..)”: così ricorso, pag. 29; “rilievo che conforta una razionale interpretazione del contratto SAIS – C.”: così memoria ex art. 378 c.p.c., dei ricorrenti).

In questi termini si evidenzia in primo luogo che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo dell’atto in data 16.1.1978, costituente il loro titolo d’acquisto, il testo dell’atto in data 28.3.1972, costituente il titolo del professor C., loro dante causa, il testo dell’atto in data 12.9.1983, costituente il titolo dell’acquisto dei controricorrenti (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito).

Nei medesimi termini si evidenzia in secondo luogo che non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2,5.2006, n. 10131).

Altresì, l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cenati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello è in loto inappuntabile, giacchè, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

Si rappresenta dapprima che, in perfetta aderenza all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (il canone ermeneutico previsto dall’art. 1362 c.c., nel sancire che l’interprete, nell’individuare la comune intenzione delle parti, non deve limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta affatto l’elemento letterale del contratto; intende piuttosto ribadire, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni adoperate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, che non è ammissibile una diversa interpretazione; ed infatti, solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui all’art. 1362 c.c.e segg., aventi evidentemente carattere sussidiario: cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2231; Cass. 3.7.1982, n. 3974), la corte di merito ha ancorato l’operazione esegetica cui ha atteso, al tenore letterale e logico di ben precise espressioni figuranti nel testo del titolo d’acquisto del dante causa dei ricorrenti (“(…) 3) nella superficie venduta è compresa la metà della strada confinante (…)”; “(..) la porzione di strada acquistata con il presente atto”: cfr sentenza d’appello, pag. 5).

Si rappresenta dipoi che l’ineccepibilità dell’esito ermeneutico cui la stessa corte è pervenuta, si svela pur in rapporto alla previsione dell’art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 11.61999, n. 5747, secondo cui in tema di interpretazione del contratto, anche quando l’interpretazione di ciascuna delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale è compiuta sulla base del “senso letterale delle parole” e conduca a risultati di certezza, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell’interpretazione sistematica, posto dall’art. 1363 c.c., riferendo le varie espressioni adoperate all’intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante): se nella superficie venduta è compresa la porzione della metà della strada, l’identificazione nel rogito del 1972, con cui il professor C. ebbe ad acquistare dalla “S.A.I.S.” s.p.a., del confine, sic et simpliciter, con la strada non può che essere intesa, siccome in guisa del tutto condivisibile ha provveduto ad intenderla la corte territoriale, quale “linea mediana della strada di lottizzazione confinante a monte” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Si rappresenta, da ultimo, che non riveste valenza la prospettazione dei ricorrenti – di cui propriamente al secondo motivo – a tenor della quale “in nessun modo può far parte di un lotto edificabile una superficie (…) destinata per legge ad uso pubblico” (così ricorso, pag. 29).

Rilevano al riguardo specifiche previsioni di cui al titolo d’acquisto del professor C. (“qualora il Comune di Sassari decidesse di acquisire la rete stradale, come previsto dalla Convenzione di cui alle premesse, l’Acquirente si impegna a cedere gratuitamente al suddetto Comune (…), la porzione di strada acquistata con il presente atto”: cfr. in proposito sentenza

d’appello, pag. 5) e di cui al titolo d’acquisto dei ricorrenti (“la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza dei patti, oneri e condizioni contenuti nell’atto di compravendita a mio rogito in data 28 marzo 1972 (…). Pertanto, la medesima parte acquirente dichiara di assumere a suo carico tutte le obbligazioni già assunte dal venditore con l’atto innanzi citato (…)”: cfr. in proposito sentenza d’appello, pag. 5).

Ciò, ben vero, al di là dei profili di novità che, siccome denunziano i controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 19), connoterebbero il secondo motivo di ricorso.

I ricorrenti, giacchè soccombenti, vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara in tal guisa assorbito il terzo; condanna in solido i ricorrenti, A.M.T., L.M., T.G. e A.P., a rimborsare ai controricorrenti, B.F. ed B.E., le spese del giudizio di legittimità che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA