Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17693 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 02/07/2019), n.17693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 731-,-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.E.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 183/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 14/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nelle camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 183/1/2011, depositata il 14 luglio 2011, non notificata, la CTR delle Marche rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. L.E. avverso la sentenza della CTP di Ascoli Piceno, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2002, basato sullo scostamento emerso tra i ricavi dichiarati e quelli stimati in base all’applicazione dello studio di settore di riferimento in relazione all’esercizio da parte del contribuente dell’attività di fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

La CTR ritenne che l’Ufficio si fosse limitato ad effettuare una semplice operazione di carattere aritmetico, senza considerare debitamente le osservazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio che, in relazione al concreto svolgimento dell’attività d’impresa, avrebbero portato ad escludere la fondatezza dell’accertamento presuntivo basato sullo studio di settore.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, lamentando che la CTR, pur dando conto dell’inquadramento, a seguito dell’espletamento del contraddittorio con il contribuente, nell’ambito delle presunzioni semplici, riguardo all’accertamento di maggiori ricavi, in caso di significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati in forza dello studio di settore applicabile, ha affermato quindi che nella fattispecie l’Ufficio non avrebbe in alcun modo replicato alle osservazioni svolte dal contribuente in sede di contraddittorio.

1.1. Tale conclusione appare inficiata, sul piano logico, dalla non attenta considerazione da parte del giudice di merito del contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, riportato dall’Amministrazione finanziaria, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, laddove è dato pieno conto delle deduzioni svolte dal contribuente, significandosi, tra l’altro, a mero titolo esemplificativo, come l’elemento centrale addotto dal contribuente riguardo alla crisi del c.d. TAC (settori tessile, abbigliamento, calzaturiero) fosse smentita dagli stessi dati contabili del contribuente, che evidenziavano come per il 2002, anno oggetto di accertamento, il contribuente avesse esposto i ricavi maggiori nel quinquennio 2000- 2004, con relativi costi per l’impiego di più unità di lavoro dipendente.

1.2. A ciò consegue l’illegittimità della pronuncia impugnata, che ha annullato l’accertamento impugnato per carenza motivazionale su un presupposto di fatto invero insussistente, cioè che l’accertamento fosse giustificato dal solo dato matematico del divario tra ricavi dichiarati e quelli stimati in base allo studio di settore di riferimento, senza pronunciare nel merito sulla fondatezza o meno della pretesa impositiva secondo i noti principi in materia in base ai quali, una volta espletato il contraddittorio, al contribuente incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di quelle circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal normale modello di riferimento settoriale ritenuto applicabile, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 15 gennaio 2019, n. 769; Cass. sez. 5, 13 luglio 2016, n. 14288; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3415).

2. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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