Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17692 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 380/2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), B.M.M.

(OMISSIS), L.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI MATTEO PUGLIESE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PUGLIESE Francesco Matteo giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

e contro

B.M., B.D., A.V.; A.

T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 08/11/2007; R.G.N. 114/1998.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato PUGLIESE FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva 29 settembre – 7 ottobre 1992, avverso la quale nessuna delle parti ha fatto riserva di gravame, il tribunale di Lagonegro ha accolto la domanda come originariamente proposta – con citazione 28 febbraio 1973 – da F.M. e fatta propria dai suoi eredi, ordinando ai convenuti B.A. (figlio della F.) e alla di lui moglie, L.R., l’immediato rilascio di un immobile di proprietà dell’attrice, precariamente occupato dai convenuti.

Svoltasi una ulteriore fase istruttoria, nel corso della quale a tale giudizio è stato riunito altro, promosso con atto 10 luglio 1993 da BR.An. e da A.V. quale mandatario di B.C. e D. nei confronti di B.A. e L.R. per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima della casa di loro proprietà, con sentenza 7 -20 maggio 1997 il tribunale di Lagonegro, da una parte, ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione protratta dell’immobile loro concesso in via precaria, dichiarando tuttavia inammissibile la domanda volta alla quantificazione dei danni, atteso che questi si sarebbero dovuti liquidare in separata sede dopo il passaggio in giudicato della pronunzia sull’an debeatur, dall’altra, ha accolto la domanda riconvenzionale del B. e volta al conseguimento di un importo pari all’aumento di valore del suolo della FERRARI per effetto della realizzata costruzione, condannando gli attori in solido al pagamento della somma di L. 65 milioni, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi compensativi a tasso legale dalla data del rilascio dell’immobile sino al soddisfo.

Gravata tale sentenza in via principale da B.M. da A.V., sia in proprio che quale mandatario di B.C. e B.D., e in via incidentale da B.A. e L.R. la Corte di appello di Potenza, con sentenza non definitiva 8 febbraio – 6 aprile 2000 ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti dell’appello principale relativi alla dedotta rinuncia o sostituzione della domanda riconvenzionale di B.A., ha rigettato i motivi dell’appello principale concernenti la carenza di domanda indennitaria ex art. 936 c.c., del B. nei confronti degli eredi della F., di prescrizione della stessa, di difetto di titolarità da parte del predetto B.A., ha dichiarato il debito ereditario della F., relativo all’indennizzo ex art. 936 c.c., ripartito pro quota tra gli eredi nei sensi di cui in motivazione e rigettato, infine, l’appello incidentale.

Successivamente, svoltasi una ulteriore fase istruttoria la stessa la Corte di appello di Potenza, con sentenza definitiva 6-8 novembre 2007, in riforma della sentenza del primo giudice, da un lato, ha condannato B.A. e L.R. in solido tra loro a pagare in favore di A.V. la somma di Euro 7.869,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e interessi al tasso legale dal giugno 2003 al soddisfo, dall’altro, ha condannato B.M.A., B.C. e B.D.S. a pagare ciascuno di essi a B.A. la somma di Euro 814,46 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e interessi al tasso legale dal giugno 2003 al soddisfo, compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di entrambe tali sentenze hanno proposto ricorso, con atto 22 dicembre 2008, affidato complessivamente a 4 motivi (3 relativi alla sentenza non definitiva, uno con riguardo a quella definitiva) e illustrato da memoria L.R., B.M. M. e B.G., la prima in proprio e tutte quali eredi di B.A. deceduto il (OMISSIS), nei confronti A.V., in proprio nonchè quale mandatario di B.C. e di B.D. e di B.M..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza interlocutoria 28 gennaio – 26 febbraio 2010 questa Corte ha ordinato la integrazione dei contraddittorio nei confronti degli eredi di B.C., assegnando, allo scopo, termine di giorni 90 dalla data di comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.

Comunicata tale ordinanza al difensore dei ricorrenti in data 16 marzo 2010, i ricorrenti hanno omesso – entro il termine assegnato – di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di B. (cfr. attestazione della Cancelleria in data 30 maggio 2011) è evidente, pertanto, che – ai sensi dell’art. 3 c.p.c., art. 31 c.p.c., comma 2 – deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

2. Oppone la difesa dei ricorrenti – specie nel corso della discussione orale – che erroneamente è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di B.C., atteso che nei confronti di quest’ultima il contraddittorio doveva ritenersi ritualmente instaurato.

Si osserva infatti, che il ricorso introduttivo è stato notificato, presso l’avv. Michele Aldinio in Potenza, difensore costituito e domiciliatario di A., mandatario di B.C. nel giudizio di Appello.

3. L’assunto è destituito di qualsiasi fondamento.

Si afferma, in particolare, nello stesso ricorso per cassazione, che B.C. è deceduta come da certificazioni già depositate in atti in grado di appello il giorno 19 gennaio 1992.

Pacifico quanto sopra, si osserva:

– giusta la testuale previsione di cui all’art. 1722 c.c., n. 4, il mandato si estingue per la morte … del mandante;

– a prescindere da ogni altra considerazione e dalla circostanza che il procuratore ad litem dell’ A. abbia, o meno, nel corso del giudizio, mai dichiarato l’avvenuto decesso di B.C. è palese che non rivestendo – già al momento della instaurazione del giudizio di appello 23 aprile 1998 – A.V. la qualità di procuratore generale di B.C., deve escludersi che la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore ad litem dell’ A. fosse idoneo a instaurare il contraddit-toric nei confronti della B..

Per completezza di esposizione – infine – non può tacersi che qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (come nella specie la morte di una delle parti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia, ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non. dichiarato nè notificato (Cass., sez, un., 28 luglio 2005, n. 15783).

E’ vero, al riguardo, che limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 come il presente il dovere di indirizzare l’impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell’evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l’impugnazione, essendo tale interpretazione l’unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n, 15783), ma è palese la inapplicabilità – nella specie – di tale principio.

Come evidenziato sopra – infatti – al momento della proposizione del ricorso per cassazione (20 dicembre 2008) la circostanza che l’intimata B.C. fosse deceduta il giorno 19 gennaio 1992 (e, quindi, da oltre 16 anni) era ben nota alle odierne ricorrenti che non solo già nei corso del giudizio di appello erano a conoscenza dell’evento (tanto da produrre, nel corso di questo, la certificazione della morte della B.) ma che avevano espressamente riferito la circostanza nel ricorso sì che non potevano – contemporaneamente -pretendere.; di notificare il ricorso stesso a mani del procuratore ad litem del mandatario (cessato da 16 anni dall’incarico) della parte intimata.

4. Le ricorrenti hanno, comunque, fatto istanza di remissione in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., assumendo di essere state nella impossibilità di adempiere alla disposta integrazione del contraddittorio nei termini assegnati dalla precedente ordinanza di questa Corte.

5. La richiesta non può trovare accoglimento.

Almeno sotto due, concorrenti, profili:

– in primis si osserva che l’istanza è inammissibile, perchè in ispregio del precetto di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, alla luce del quale il nuovo (all’epoca) art. 184 bis cod. proc. civ., trova applicazione unicamente con riguardo alle controversie introdotte, in primo grado, successivamente al 30 aprile 1955, mentre la presente è stata promossa con citazione 28 febbraio 1973 (Cass. 19 marzo 2004, il. 5539);

– in secondo luogo, deve evidenziarsi – comunque – in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa delle ricorrenti, da un lato, che ai fini della rimessione in termini, nella versione prevista dall’art. 184 bis cod. proc. civ., la qualificazione dei fatti addotti corte causa, non imputabile, operata dalla parte, non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere che 1:evento addotto dalla parte non sia in rapporto causale con il verificarsi della decadenza e in questo caso, il giudice non è tenuto a motivare sotto il profilo della imputabilità o meno del fatto alla parte, essendo esclusa in radice la possibilità della rimessione in termini (Cass. 23 gennaio 2003, n. 1014), dall’altro, che l’accoglimento di una tale istanza richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà dei quale è necessario fornire la prova ai sensi dell’art. 294 cod. proc. civ. (Cfr. Cass., 25 marzo 2011, n. 7003) e nella specie non solo tale prova è assolutamente carente (esaurendosi nelle affermazioni assolutamente apodittiche esposte nella memoria 20 giugno 2011, dopo oltre un anno dalla scadenza del termine entro il quale doveva provvedersi alla integrazione del contraddittorio), ma le giustificazioni addotte – difficoltà a rinvenire i nominativi degli eredi (nonostante la conoscenza, da parte delle odierne ricorrenti dell’evento quantomeno dal 2005, data in cui le stesse hanno acquisito i certificati di morte della B., e quindi, da oltre cinque anni), nonchè ignoranza delle norme relative alle modalità con cui dovevano eseguirsi le notifiche all’estero – paiono totalmente imputabili alla inerzia parte.

6. Come sopra, anticipato, in conclusione, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA