Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17691 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore sig.ra T.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato

LIVI MAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato PROVERBIO MICHELE

giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

C.V., C.M., L.M., C.

M.T.C., C.F.M.R., D.

M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2815/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2005 R.G.N. 9328/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

A udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Velletri depositato il 5 giugno 2009 AEG s.r.l propose opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione intrapresa da C.M., D. M.A., C.M.T.C., C. F.M.R. e C.V. nei confronti di M. L., con pignoramento di un immobile sito in (OMISSIS). A sostegno del mezzo dedusse di avere acquistato il predetto cespite da L.S. e da O.A. il 31 gennaio 1996 e di avere solo successivamente appreso che sullo stesso risultava trascritto un pignoramento. Aggiunse che dalla documentazione ipocatastale emergeva che i suoi danti causa, signori S. L. e O.A., avevano donato l’immobile ai figli, ma che detta donazione era poi stata revocata per mutuo dissenso con atto del 23 marzo 1994, annotato in epoca antecedente alla trascrizione del predetto atto esecutivo.

Con sentenza del 4 agosto 2001 il giudice adito, in accoglimento dell’opposizione, dichiarò illegittima l’esecuzione intrapresa dalla D. e dai C., disponendo la cancellazione del pignoramento. Proposto gravame, la Corte d’appello di Roma, con pronuncia depositata il 23 giugno 2005, in riforma della decisione impugnata, ha respinto l’opposizione alla esecuzione proposta ex art. 619 cod. proc. civ. da A.E.G. Immobiliare s.r.l..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione A.E.G. Immobiliare s.r.l., articolando tre motivi e notificando l’atto a C.M., C.M.T.C., F. C., C.V.. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi proposti è la verifica dell’adempimento degli oneri processuali connessi all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal collegio.

A norma dell’art. 331 cod. proc. civ., “se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione” (comma 1), di talchè “l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato” (comma 2).

A sua volta l’art. 371 bis cod. proc. civ. dispone, “qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato”.

Ora, con ordinanza del 16 febbraio 2011, il collegio, rilevato che non risultavano prodotte le ricevute di ritorno attestanti l’avvenuta notifica del ricorso a L.M. e a M.A. D., ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, assegnando all’uopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza. Tanto in applicazione del principio, affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui, nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante (o il ricorrente) lì abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia stata omessa, ovvero risulti inefficace o inesistente o, ancora, non ne venga dimostrato il perfezionamento – come in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta, – deve trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo, ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto a quello della ragionevole durata dello stesso, di talchè il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare tout court inammissibile l’impugnazione (Cass. civ. sez. un. 11 giugno 2010, n. 14124).

2 Emesso dunque l’ordine di rinotifica, nessuna attività è stata compiuta.

Ne deriva che il ricorso, ex art. 331, comma 2, e art. 371 bis cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese del giudizio, per non essersi costituito in giudizio alcuno degli intimati ai quali il ricorso è stato notificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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