Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17691 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22905-2018 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA MESSINA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO MAZZU’;

– ricorrenti –

contro

S.C., C.D., S.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LIEGI, N. 58, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO SCOLLO, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIOVANNI RANDAZZO, ALESSANDRO MUNAFO’;

– controricorrenti –

e contro

S.G., S.C., HERMES SRL IN LIQUIDAZIONE,

F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 348/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 15-6-1998 i coniugi S.S. e C.D., comproprietari di un fondo sito in (OMISSIS), lamentarono che il (OMISSIS), a causa di un imponente scavo di sbancamento eseguito – senza alcun idoneo accorgimento tecnico – nell’ambito di un sottostante cantiere edile aperto dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Messina per la costruzione di alcune palazzine date in appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra la SIRE srl e la Hermes SpA, si era verificata una notevole frana lungo il versante a valle di detto fondo, con il trascinamento verso il basso di gran parte del terreno ed il conseguente totale sconvolgimento del loro fondo e la distruzione di alcuni, muri di contenimento nonchè delle piantagioni e di un capannone.

Con ordinanza 14-7/20-7-1999 il G.D., in esito all’espletata CTU, pose a carico dell’IACP tutte le opere ritenute necessarie per salvaguardare i beni di proprietà dei detti coniugi (provvedimento poi esteso dal Collegio, in sede di reclamo, anche alla SIRE srl, sia in proprio che come capogruppo del RTI).

Con distinte citazioni dell’8-10-1999 e 11-1-2000, rivolte rispettivamente allo IACP ed alla SIRE (giudizi poi riuniti), i coniugi S.- C. chiesero al Tribunale di Messina la conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c. e la condanna dei convenuti all’esecuzione delle opere di ripristino o al pagamento delle relative spese, oltre al risarcimento dei danni; l’IACP chiamò in garanzia la SIRE.

Nel giudizio venne disposta anche la chiamata in causa di F.S., proprietario di terreno confinante.

Nel corso del giudizio la Sire srl venne fusa per incorporazione nella (OMISSIS) SpA; quest’ultima fu poi dichiarata fallita ed il processo dapprima fu interrotto e poi riassunto dai coniugi nei confronti dello IACP, del Fallimento (OMISSIS) SpA e della Hermes srl.

Con sentenza non definitiva 19-4-06 l’adito Tribunale dichiarò l’improcedibilità delle domande proposte dai coniugi nei confronti della Curatela.

Con sentenza definitiva 1281/201 del 10-6-2014 l’adito Tribunale estromise dal giudizio il convenuto F.S. e condannò in solido lo IACP di Messina e la Hermes spa al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 72.000,00, a titolo di costi per il ripristino delle originarie condizioni del terreno, Euro 54.000,00, a titolo di costi per la ricostruzione risarcimento dei danni, Euro 33.000,00 per il mancato uso dello stesso ed Euro 28.000,00 per la perdita dei frutti; oltre al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza propose gravame l’IACP; si costituirono C.D., in proprio e quale erede del defunto S.S., nonchè G. e S.C., quali eredi di S.S.; rimasero contumaci la Hermes, in liquidazione, e F.S..

Con sentenza 348/2018 del 10-4-2018 la Corte d’Appello di Messina ha respinto il gravame e condannato l’IACP al pagamento, in favore degli appellati C.- S., delle spese del grado; in particolare la Corte:

1)ha evidenziato che, come già rilevato dal primo Giudice, la domanda di manleva non era mai stata formulata dallo IACP nei confronti della Hermes SpA; ed invero l’Istituto, nel costituirsi a seguito della riassunzione, aveva ribadito la domanda di manleva solo nei confronti della SIRE SpA, in proprio e quale capogruppo del RTI; ai sensi, tuttavia, del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 9, la rappresentanza processuale spettava all’impresa mandataria (o capogruppo) esclusivamente nei rapporti con la stazione appaltante, e non anche nei confronti di terzi estranei a quel rapporto; nessuna domanda di riversare sulla Hermes SpA gli effetti negativi dell’accoglimento della domanda degli attori era stata formulata dallo IACP nè in origine nè in comparsa conclusionale e memoria di replica;

2)ha evidenziato che correttamente il primo Giudice aveva applicato il principio generale secondo cui il proprietario che fa eseguire sul suo fondo lavori di sbancamento risponde direttamente ex art. 2050 c.c. del danno che da tali lavori sia derivato ad una costruzione finitima, indipendentemente dal fatto che tali lavori siano stati dati in appalto, salvo che, quale esercente di attività pericolosa, non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; la sussistenza di un rapporto di appalto può solo consentire un’eventuale rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità può solo aggiungersi a quella del proprietario ma mai sostituirla od eliminarla; nella specie, non solo non risultava superata la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. a carico di tutti i soggetti concorrenti nell’attività pericolosa, ma vi era la prova della violazione di precise norme tecniche e dei generali canoni di diligenza e prudenza (come risultava dalla CTU, infatti, la causa del dissesto era da attribuire ad un enorme scavo eseguito ai piedi della scarpata in modo azzardato e senza le dovute cautele); al riguardo la Corte territoriale ha soggiunto che, pur essendo di norma, nell’ipotesi di lavori di escavazione dati in appalto, l’appaltatore esclusivo responsabile dei danni, sussiste anche una responsabilità del proprietario committente quando lo stesso – in forza del contratto di appalto – abbia possibilità di impartire prescrizioni e di intervenire; nel caso di specie l’IACP aveva poteri di indirizzo e sorveglianza, come dimostrato, tra l’altro, dallo scambio di corrispondenza e dagli ordini di servizio nonchè dalla prova testimoniale (dalla quale risultavano i poteri di sorveglianza e controllo esercitati dal proprietario-committente tramite il direttore dei lavori, sempre presente in cantiere per impartire direttive all’impresa);

3)quanto alla graduazione delle colpe, la Corte territoriale, dopo avere ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2055 c.c. (unico fatto dannoso, alla cui produzione avevano concorso con efficacia causale più condotte), ha evidenziato che non vi era una specifica domanda di accertamento dei rispettivi apporti e che comunque l’IACP, su cui gravava il relativo onere, non aveva provato la ricorrenza di circostanze idonee a superare la presunzione di pari concorso di colpa di cui all’art. 2055 c.c.;

4)ha ritenuto inammissibile per genericità la doglianza concernente il “quantum”.

Avverso detta sentenza l’IACP propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato da successiva memoria.

C.D., in proprio e quale erede del defunto S.S., nonchè G. e S.C., quali eredi di S.S., resistono con controricorso, illustrato anche da successive memorie.

Hermes srl in liquidazione e F.S. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, D.Lgs. n. 584 del 1977, art. 22, D.Lgs. n. 687 del 1984, art. 9 con riferimento agli artt. 106 e 303 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello non abbia considerato che l’IACP aveva proposto domanda di manleva nei confronti della Hermes e che siffatta domanda non era mai stata rinunciata e che comunque la stessa era stata riproposta in giudizio anche dopo la riassunzione; in particolare sostiene che era stata formulata domanda di manleva nei confronti della capogruppo SIRE quando la stessa era ancora in bonis, con conseguenti effetti sostanziali e processuali anche nei confronti delle associate (e quindi anche nei confronti della Hermes); siffatti effetti non erano stati rimossi dall’interruzione del giudizio, che infatti era stato riassunto anche nei confronti della Hermes (che si era costituita); di conseguenza, doveva essere affrontata in giudizio la specifica responsabilità della Hermes e quantificata la sua responsabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. c.p.c., nn. 3 e 5 -violazione e falsa applicazione degli artt. 840,2043,2049,2050,2051,2055,1662,2697 e 1218 c.c., sostiene l’erroneità del riparto di responsabilità tra committente ed appaltante, in quanto la Hermes (o la SIRE) non poteva essere considerata quale “nudus minister”.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2055 c.c., comma 3 e art. 2697 c.c. si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che la ripartizione di responsabilità ex art. 2055 c.c. costituisce un’ipotesi solo residuale.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2727 c.c. nonchè art. 116 c.p.c., sostiene che le acquisite prove era da ritenersi sufficienti ad affermare la responsabilità della Hermes.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1223,1226 e 2056 c.c., sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, le censure sul “quantum” contenute nell’atto di gravame erano specifiche.

Con il, sesto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostiene l’erroneità della statuizione impugnata anche per quanto concernente la distribuzione delle spese di lite.

Il ricorso è improcedibile.

Come già affermato da Cass. S.U. 8312/2019 “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”.

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato in Cancelleria copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa; gli intimati Hermes srl in liquidazione e F.S. non hanno svolto attività difensiva in questa sede ed il ricorrente non ha provveduto a depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’adunanza in camera di consiglio; ne consegue, alla stregua del su riportato principio, l’improcedibilità del ricorso.

In ogni modo il ricorso, ove non fosse stato dichiarato improcedibile, sarebbe stato anche inammissibile, atteso che i motivi risultano, in parte, non rispettosi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo indicato dove e come questa S.C. avrebbe potuto verificare le dedotte circostanze su cui le doglianze sono fondate, e in parte aventi ad oggetto, sub specie di violazione di legge, l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, non sindacabile in sede di legittimità.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato improcedibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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