Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17691 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8994-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BAR VENEZIA S.N.C. DI C.S. E G. – C.F e P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LIDIA CORALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 914/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, relativa all’iscrizione a ruolo attraverso cartelle di pagamento di una pretesa erariale per ILOR, anni 1990, 1991 e 1992, e ciò, nell’ambito degli eventi calamitosi siciliani di quegli anni, lamentando la violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 40 e della L. n. 388 del 2000, art. 138 in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, nonchè del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero sancito la decadenza dell’ente impositore dalla relativa potestà impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.” (Cass. ordd. nn. 7274714, 16074714, 956/14).

Nel caso di specie, la notifica della cartella impugnata è avvenuta il 20.11.2006, quindi, tardivamente, rispetto alla scadenza del 31.12.1998, per effetto dell’applicazione retroattiva dei termini stabiliti del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 (v. Cass. ord. n. 16074 citata, ma vedi anche, Cass. n. 1435/05, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis – ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, ex art. 36-bis, comma 2 che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle (come il caso di specie) ancora “sub iudice”)”.

In buona sostanza, alla data del 15.12.2002, di cui alla L. n. 388 citata, art. 138, comma 1 (non essendosi la società avvalsa di alcuna regolarizzazione di cui al successivo comma 3 – nel qual caso il termine sarebbe stato posticipato al pagamento dell’ultima rata), come riconosciuto dallo stesso ufficio (v. parte narrativa del ricorso), il termine per la dichiarazione, secondo il D.L. n. 106, art. 1, comma 5 ter cit. applicabile sia alle liti pendenti che non pendenti, andava a scadere il 31.12.1998 (cioè, il 31 dicembre del quinto anno successivo, quantomeno per la dichiarazione dell’anno 1992, da presentare entro il 31.12.1993).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorrente soccombente è un’Amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Motivazione semplificata.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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