Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17691 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 26/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22438/2011 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BADO’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DEL

CIONDOLO;

– ricorrente –

contro

C.L. in proprio e nella qualità di erede di

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PINGUE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA;

– controricorrente –

e contro

C.W., AZIENDA AGRICOLA IL VALLONE di

C.W. & C. S.a.s., EREDI DI Z.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 969/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato DEL CIONDOLO Francesco, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CORDEIRO GUERRA Roberto difensore della resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Azienda Agricola Il Vallone di C.W. & C. s.a.s. in data 30 gennaio 1998, 8 gennaio 1999 e 5 marzo 2002, con tre distinti contratti di compravendita, cedeva l’intero suo patrimonio immobiliare al socio accomandante C.M..

L’altro socio accomandante, C.L., citava in giudizio la società nonchè il fratello M. e il padre W., socio accomandatario, perchè fosse accertata la simulazione e dichiarata la nullità o inefficacia dei contratti.

Si costituivano i convenuti che resistevano alle domande attrici e interveniva in giudizio Z.L., moglie separata di W. e madre di M. e L., la quale, aderendo alla posizione di quest’ultima, chiedeva estendersi nei suoi confronti gli effetti favorevoli della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione.

Il Tribunale di Montepulciano respingeva le domande dichiarando che l’interveniente non aveva alcun titolo ed interesse a impugnare i contratti intercorsi tra la società e i terzi.

Proponeva appello l’attrice, mentre Z.L. spiegava impugnazione incidentale. Le altre parti si costituivano in giudizio anche in fase di gravame.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 16 giugno 2010, in accoglimento degli appelli proposti, dichiarava simulati i contratti di compravendita impugnati, rilevando che tale inefficacia operava anche nei confronti di Z., il cui intervento in causa riconosceva essere legittimo. Per quanto qui rileva, il giudice del gravame osservava che la consulenza tecnica disposta in primo grado aveva accertato che i valori dichiarati negli atti di compravendita erano di gran lunga inferiori a quelli di mercato; rilevava che C.W., in sede di interrogatorio formale, aveva riconosciuto di non aver ricevuto alcun compenso per le compravendite; precisava che oltre all’esiguità del prezzo e alla mancanza di alcuna traslazione dei beni risultavano essere rappresentative della simulazione altre circostanze, come l’occultamento all’appellante principale delle operazioni di cessione poste in essere, l’impedimento opposto a che quest’ultima accedesse alla contabilità della società, l’omesso deposito dei bilanci societari fin dall’anno 2002, il fatto che C.W. avesse continuato a risiedere presso uno degli immobili oggetto della vendita, la circostanza per cui, disponendosi degli immobili, era stato possibile escludere un coinvolgimento, nell’operazione posta in atto, dell’attrice, la quale, ove fosse stata attuata una cessione delle partecipazioni societarie, avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione previsto dallo statuto. La stessa Corte di Firenze osservava, poi, che C.L. era legittimata ad impugnare i citati contratti di compravendita dal momento che il socio della società di persone diverso dal legale rappresentante della stessa aveva titolo per agire in proprio, oltre che nel sostanziale interesse della società, al fine di tutelare l’integrità del patrimonio di questa.

Contro questa sentenza ha proposto un ricorso per cassazione affidato a quattro motivi C.M.; resiste con controricorso C.L., in proprio e quale erede di Z.L.. C.W. e la società Azienda Agricola Il Vallone, benchè intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede di legittimità. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta il ricorrente che la domanda di simulazione assoluta era stata accolta sulla scorta della presunta e contestata irrisorietà del prezzo dei tre immobili oggetto di compravendita, laddove, qualora con riferimento a una cessione venga dedotta l’applicazione di un corrispettivo inferiore a quello effettivo di mercato, l’unica azione esperibile era quella tesa a far valere la simulazione relativa del contratto e quindi l’esistenza di un negotium mixtum cum donatione. In particolare, l’esiguità del prezzo non poteva costituire prova dell’assenza di volontà quanto alla conclusione dei contratti, tenuto conto sia delle quietanze contenute nei singoli contratti di compravendita, sia dell’accollo del debito che era stato convenuto, in uno dei nominati contratti, con riferimento al rimborso del mutuo precedentemente concluso.

Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 100 c.p.c., nonchè degli artt. 2313, 2314,2315, 2318, 2319 e 2320 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Rileva l’istante che la sentenza non aveva difetto di legittimazione dell’appellante C.L.. Quest’ultima essendo socio accomandante della società Azienda Agricola Il Vallone, non poteva proporre azione di simulazione nei confronti di un contratto concluso dalla società, non vantando alcun diritto da far valere in causa, ma solo l’interesse coincidente con quello della società stessa.

Il terzo motivo censura, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5), la mancata valutazione della prova o, comunque, la motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria in ordine alla valutazione del materiale probatorio. Tale motivo è sviluppato unitamente al quarto, con cui, in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, viene denunciata violazione degli artt. 2697 e 2730 c.c., con riferimento agli artt. 226 e 230 c.p.c.. L’istante torna a lamentare, nei due motivi, che la domanda di accertamento della simulazione era stata accolta nonostante in tutti e tre i contratti fosse stata rilasciata quietanza a saldo del prezzo e nonostante che in uno di essi parte del corrispettivo dovesse essere corrisposto con l’accollo di un mutuo, mentre l’onere di provare la simulazione gravava sull’attrice. Il ricorrente si duole, poi, che la Corte di merito abbia attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dal socio accomandatario C.W., nonostante nel processo con pluralità di parti l’interrogatorio formale non potesse essere deferito su di un punto dibattuto nel processo tra il deferente e un soggetto diverso dal confitente, il quale non aveva il potere di disporre quanto alle situazioni giuridiche facenti capo ad un’altra parte del rapporto processuale: tali dichiarazioni potevano essere solo apprezzare liberamente dal giudice per trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti degli altri contendenti, ma non potevano prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.

Conviene esaminare per priorità logica il secondo motivo, che pone una questione afferente la legittimazione all’impugnativa dei contratti di cui è stata denunciata la simulazione.

Parte ricorrente argomenta il difetto di legittimazione del socio all’impugnativa dei contratti conclusi dalla società muovendo dalla soluzione che questa S.C. ha dato al problema allorchè si è trattato di prendere in esame la questione relativa alla sussistenza di una tale legittimazione in capo al socio della società di capitali.

Questa S.C. ha infatti rilevato che nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un proprio autonomo patrimonio, l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente sia tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, oltre che di far valere l’eventuale responsabilità degli organi sociali, ma non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa (così Cass. 25 febbraio 2009, n. 4579; in senso conforme, tra le tante: Cass. 15 aprile 2002, n. 5420; Cass. 7 gennaio 2000, n. 82; Cass. 15 novembre 1999, n. 12615).

A conclusioni non diverse ritiene il Collegio che debba pervenirsi allorquando si affronti il tema della legittimazione all’azione di nullità, proposta dal socio accomandante, del contratto concluso dalla società in accomandita semplice.

Va anzitutto osservato, in termini generali, che anche le società di persone sono, come è noto, dotate di una propria soggettività giuridica: costituiscono, cioè, un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia (ad es.: Cass. 4 gennaio 2013, n. 123; Cass. 16 novembre 2010, n. 23129; Cass. 2 marzo 2006, n. 4652; Cass. 19 luglio 2002, n. 10573; Cass. 16 giugno 2000, n. 8239).

In cosa la soggettività giuridica delle società di persone si differenzi da quella delle vere e proprie persone giuridiche, come le società di capitali, è questione annosa e dibattuta: ed è senz’altro vero, come rilevato in dottrina, che ciò che nelle società considerate dal legislatore come dotate di personalità giuridica può in astratto apparire come conseguenza della loro alterità rispetto ai soci, finisce con l’evidenziarsi anche in tipi di società che quella personalità giuridica non hanno.

Tuttavia, la soluzione del problema non appare condizionata dalla definizione, in termini logico-dogmatici, dell’autonomia patrimoniale delle società di persone. Infatti, come pure è stato osservato, la differenza tra i diversi tipi di società previsti dal codice civile va scrutinata avendo riguardo alle connotazioni specifiche di ciascun tipo e – va aggiunto – facendo riferimento alle norme che, disciplinando le diverse situazioni che ineriscono al gruppo, e che possono concretamente prospettarsi, forniscono indicazioni quanto all’imputazione dei diritti e degli obblighi correlativi alla società o ai singoli soci.

Ora, l’art. 2266 c.c., nel prevedere che la società di persone “acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza” conferma che l’ente è un vero e proprio soggetto di diritto, in quanto ha la capacità di divenire titolare di diritti: a tal fine deve farsi pure menzione dell’art. 2659 c.c., nel testo modificato dalla L. n. 52 del 1985, che regolamenta la trascrizione degli acquisti immobiliari anche persone.

L’art. 2256 c.c. sottrae disponibilità dei beni conferiti ritiene comunemente che il patrimonio sociale, costituito dai conferimenti dei singoli soci, faccia capo alla società in quanto tale, non ai singoli soci (per tutte: Cass. S.U. 26 aprile 2000, n. 291; Cass. 22 agosto 2001, n. 11182; Cass. 21 gennaio 2000, n. 642; Cass. 20 aprile 1994, n. 3773; Cass. 24 luglio 1989, n. 3498). Tutto ciò ha delle innegabili ricadute anche sul piano dell’applicazione dei principi generali: si è così ritenuto che, nell’ambito della disciplina societaria – con riferimento alle società prive di personalità giuridica e dotate, tuttavia, di autonomo patrimonio vincolato allo scopo sociale l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., venga a riguardare direttamente l’autonomo centro di imputazione del patrimonio della società, rispetto al quale il patrimonio del socio potrebbe solo di riflesso risultarne avvantaggiato (Cass. 26 luglio 2002, n. 11051).

Il singolo socio vanta solo un diritto con riferimento alla somma di denaro che rappresenta il valore della quota: diritto che sorge quando il socio cessa di essere parte del rapporto sociale e che, sintomaticamente, costituisce un diritto di credito, non essendo la liquidazione della quota assimilabile a un atto di divisione del patrimonio sociale (cfr. Cass. 24 luglio 1980, n. 4808; Cass. 9 ottobre 1963, n. 2684).

Con particolare riguardo alla società in accomandita semplice viene poi in discorso l’art. 2305 c.c., – dettato per le società in nome collettivo, ma estensibile alle società in accomandita in forza del rinvio operato dall’art. 2315 c.c., – secondo cui il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore: sicchè, in ultima analisi, al detto creditore è consentito far valere i suoi diritti solo sugli utili sociali, fatta salva la possibilità di compiere atti conservativi della quota (art. 2270 c.c.).

Rileva, altresì, l’art. 2313 c.c., secondo cui i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita: ciò che pone l’accomandante in una posizione analoga a quella dei soci limitatamente responsabili delle società di capitali.

Da tali disposizioni emerge come nel caso del socio accomandante esista una precisa distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio è che è relativamente insensibile alle pretese dei creditori dello stesso) e il patrimonio individuale del socio (che, all’opposto, non risponde dei debiti della società).

Di certo il diritto del socio accomandante all’integrità della propria quota è tutelabile, ma lo è sul piano dei rapporti interni, attraverso la consentita reazione a condotte del socio accomandatario che pregiudichino la sua posizione. Così, raccomandante ha la facoltà di intentare l’azione di responsabilità nei confronti del suddetto accomandatario (al pari degli altri soci delle società di persone nei confronti degli amministratori di queste: cfr. Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045); può richiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore (posto che l’art. 2319 c.c. relativo alla revoca degli amministratori della società in accomandita semplice – da attuarsi col consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto – riguarda l’ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l’ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le società di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt. 2315 e 2293 c.c.: Cass. 12 agosto 1976, n. 3028); può inoltre agire per l’estromissione del socio accomandatario a causa di gravi inadempienze di questo, a norma dell’art. 2286 c.c. (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27504; Cass. 29 novembre 2001, n. 15197); può ancora impugnare il rendiconto (Cass. 19 settembre 1986, n. 4648).

Ma si tratta di rimedi che si collocano, come si è detto, sul piano delle relazioni interne al gruppo.

Sul piano dei rapporti esterni – quelli che impegnano la società coi terzi – il socio accomandante non vanta invece un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società: è quest’ultima, in quanto titolare del patrimonio sociale a poter disporre di esso e a risentire del danno conseguente dall’invalidità dell’atto posto in essere. L’invalidità del contratto si ripercuote solo in via mediata sul singolo socio, il quale, come si è visto, non è titolare di un diritto di comproprietà sul patrimonio sociale, nè può ritenersi creditore della somma rappresentativa della quota prima che abbia avuto luogo lo scioglimento del vincolo sociale relativo alla sua posizione. L’interesse alla preservazione del patrimonio sociale, sul piano delle relazioni esterne, compete dunque alla società, mentre il socio accomandante vanta il diritto a che la società, a mezzo del socio accomandatario, non pregiudichi la propria posizione nell’ambito del gruppo. E’ quanto dire che l’interesse del socio accomandante non ha una proiezione esterna (tale da poter rilevare ex art. 100 c.p.c., ai fini dell’impugnativa del contratto nullo) trovando la sua piena collocazione nell’ambito endosocietario.

Affermare il contrario significherebbe, d’altra parte, assimilare la posizione del socio accomandante a quella del comproprietario (di un comproprietario del patrimonio sociale): soggetto, questo, cui è riconosciuta una legittimazione ad agire per la tutela del bene proprio in considerazione della titolarità di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe la cosa comune (da ultimo: Cass. 28 gennaio 2015, n. 1650).

Errata è, d’altro canto, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’accomandante sia legittimato ad agire in nome proprio nell’interesse della società, da momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, una tale proposizione trova il suo ostacolo nel principio generale posto dall’art. 81 c.p.c., e sarebbe oltretutto configgente col divieto di immistione di cui sono destinatari i soci accomandanti (art. 2320 c.c.).

Il secondo motivo va dunque accolto, dovendosi escludere che C.L. fosse legittimata a impugnare per simulazione i contratti oggetto di causa.

La trattazione del ricorso non è tuttavia esaurita, dal momento che la Corte di appello ha affermato l’inefficacia dei contratti di compravendita anche nei confronti di Z.L., riconoscendo l’ammissibilità del suo intervento; la legittimazione della predetta rispetto all’azione di simulazione non è stata, del resto, oggetto di impugnazione. Il ricorrente conserva quindi interesse alla decisione degli ulteriori motivi di ricorso.

Il primo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Il primo prospetta una questione che è riassunta dal ricorrente a pag. 16 del ricorso: se cioè incorra in vizio di falsa applicazione di norme di legge in relazione al disposto dell’art. 1414 c.c., la sentenza di merito che, nel decidere una controversia avente ad oggetto la simulazione assoluta di un contratto di compravendita, accolga la domanda sulla base di una “istruttoria concentrata esclusivamente sulla congruità ed effettività del prezzo pagato e non sulla volontà relativa all’effetto giuridico del trasferimento della proprietà voluto dai contraenti”.

Il tema sollevato non è in realtà riducibile al denunciato error in judicando in jure che si sarebbe prodotto nel fare applicazione dell’art. 1414 c.c., ma si risolve, piuttosto, nella denuncia di un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè il ricorrente si duole, in definitiva, della incongruità esistente tra le risultanze probatorie e l’accertata simulazione. Lamenta, cioè, che le indicate circostanze non potessero dar ragione della simulazione stessa. E’ il caso di sottolineare, in proposito, che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (per tutte: Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195).

In tal senso, il motivo si allinea agli altri qui scrutinati, che investono il vizio di motivazione e la dedotta erronea applicazione di norme che governano il corretto utilizzo delle disposizioni circa l’onere della prova e gli effetti della confessione giudiziale.

Occorre premettere che non coglie nel segno l’assunto della difesa di parte ricorrente, espresso nella memoria ex art. 378 c.p.c.: si sostiene, in particolare, che l’affermazione della simulazione darebbe ragione del fatto che il contratto non fu simulato, ma anzi voluto dai contraenti. In realtà, la creazione dell’apparenza delle compravendite si concreta nella rappresentazione esteriore di uno scambio inesistente tra gli immobili ceduti e il prezzo riscosso. Il terzo subisce, allora, il pregiudizio derivante da un impoverimento del patrimonio sociale (veicolato dall’apparenza del trasferimento, creata proprio al fine di sottrarre lo stesso a sue future rivendicazioni), che non è compensato dal versamento del corrispettivo che avrebbe dovuto essere pagato se l’operazione fosse stata realmente posta in essere.

Ciò posto, e tornando all’esame dei motivi, non è corretto affermare che il giudice dell’impugnazione abbia conferito rilievo esclusivo alle nominate circostanze relative alla mancata rispondenza del prezzo ai valori di mercato e alla omessa corresponsione di esso.

La pronuncia dà conto, invece, di una complessità di elementi, costituiti, come si è visto, dal fatto che le operazioni di cessione erano state celate dagli ostacoli che erano stati frapposti all’esame, da parte della controricorrente, della contabilità della società, dal mancato deposito dei bilanci societari, dal protratto godimento di uno degli immobili compravenduti da parte di C.W., dal fatto che le operazioni risultavano congegnate in modo tale da escludere l’esercizio del diritto di prelazione di C.L. (diritto di prelazione che ad essa sarebbe spettato ove la cessione avesse avuto ad oggetto le partecipazioni societarie, e non i cespiti immobiliari).

Ora, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 28 ottobre 2014, n. 22801; Cass. 26 novembre 2008, n. 28224; Cass. 30 maggio 2005, n. 11372; Cass. 24 novembre 2003, n. 17858).

La sentenza, sul punto, si sottrae a censura in quanto, in modo del tutto congruo, valorizza, nel loro insieme, più elementi correttamente ritenuti cospiranti nel senso della nominata simulazione.

Si ricorda, in proposito, che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità (Cass. 1 agosto 2007, n. 16993).

Nè è corretto sostenere che l’incongruità del prezzo sia espressiva di una simulazione relativa (cfr. ricorso, pag. 9), dal momento che anche detta circostanza, unitamente ad altre, può dar ragione di una simulazione assoluta del contratto (si vedano, ad esempio, Cass. 26 novembre 2008, n. 28224 cit. e Cass. 30 maggio 2005, n. 11372 cit.).

Agli indicati elementi va poi aggiunto quello del mancato pagamento del prezzo.

Questa S.C., come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata, ha infatti precisato che ove da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento (Cass. 15 gennaio 2006, n. 1413).

Sul punto, occorre escludere che tale prova sia stata fornita con le attestazioni contenute nei contratti di compravendita. Infatti, in tema di simulazione fatta valere dal creditore di una delle parti del contratto (ma le conclusioni non mutano nell’ipotesi di azione proposta da altro soggetto terzo) questa S.C. ha rilevato che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. 30 maggio 2005, n. 11372 cit.; nel senso dell’irrilevanza dell’indicata dichiarazione, cfr. pure, da ultimo, Cass. 22 ottobre 2014, n. 22454).

Tale rilievo riveste portata assorbente rispetto alle deduzioni svolte dal ricorrente all’interno del quarto motivo: deduzioni che investono la portata delle dichiarazioni rese da C.W. in sede di interrogatorio formale. La sentenza impugnata contiene infatti un’articolata motivazione, che – come si è visto – questa Corte reputa logica e convincente, in ordine alla mancata prova del pagamento del prezzo, di cui C.M., acquirente degli immobili, era onerato. Tale ratio decidendi da sola sostiene la pronuncia sul punto che qui interessa. Ebbene, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

Si osserva, peraltro, che il ricorrente muove dall’assunto secondo cui la Corte di merito avrebbe conferito alle dichiarazioni rese da C.W. valore confessarlo, laddove, di contro, la sentenza si è limitata a evidenziare che le medesime potevano assumere spessore indiziario (quanto alla simulazione delle compravendita): proposizione, questa, in sè sicuramente corretta. Infatti, se è vero che la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri e distinti soggetti del rapporto processuale, il giudice ha pur sempre il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (Cass. 12 ottobre 2015, n. 20476; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4486).

Per quanto poi concerne l’accollo del mutuo che sarebbe stato convenuto in uno dei tre contratti di compravendita (accollo che proverebbe, secondo il ricorrente, che perlomeno uno dei tre contratti di compravendita non sarebbe stato oggetto di simulazione), va osservato che la sentenza di appello non fa menzione della questione che costituisce oggetto della censura. Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).

In conclusione, il primo, il terzo e il quarto motivo sono infondati.

La sentenza va dunque cassata senza rinvio con riferimento al secondo motivo; i restanti motivi vanno invece respinti.

L’esito della lite e la novità della questione oggetto del secondo motivo inducono a compensare per l’intero le spese di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, respinge gli altri; cassa senza rinvio con riferimento al motivo accolto e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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