Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17691 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 02/07/2019), n.17691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4034/2016 proposto da:

COMUNE BUTI, in persona del Sindaco pro tempore Dott. L.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI BIMBI;

– ricorrente –

contro

IDEA LUCE SRL, in persona del legale rappresentante P.E.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO GUIDI;

– controricorrente –

e contro

3EFFEGI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1314/2015 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Buti ricorre, con atto articolato su due motivi e notificato tra il 17 ed il 26/02/2016, per la cassazione della sentenza n. 1314 del 19/11/2015 con cui il Tribunale di Pisa ha dichiarato, qualificatala ai sensi dell’art. 617 c.p.c., inammissibile per tardività la sua opposizione, proposta dopo la notifica del precetto del 19/03/2013, avverso l’esecuzione presso terzi ai suoi danni intentata (presso il Tribunale di Pisa – s.d. di Pontedera, iscr. al n. 2327/11 r.g.e.) dalla Idea Luce srl in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa il 12/03/2012 nei suoi confronti quale terzo pignorato all’esito di un pignoramento ai danni di 3Effegi srl;

resiste con controricorso la Idea Luce srl.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i due motivi (il primo, con cui si invoca Cass. 11493/15 a confutazione della qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; il secondo, con cui si ribadisce la tesi dell’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione del credito in violazione del limite dell’art. 546 c.p.c.) sono inammissibili, entrambi ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

lo è il primo, perchè la qui gravata sentenza è conforme al consolidato orientamento di legittimità in base al quale l’ordinanza ai sensi dell’art. 553 c.p.c., va impugnata con opposizione agli atti esecutivi tutte le volte che se ne facciano valere vizi, ancorchè sostanziali (da ultimo e per tutte, v. Cass. 26/02/2019, n. 5489; ma già in precedenza, v. Cass. 20/11/2012, n. 20310 e numerose successive; mentre la richiamata Cass. 11493/15 si riferisce, a leggere con attenzione la fattispecie e la stessa massima, all’adduzione di fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale o vizi intrinseci al precetto): sicchè, decorrendo il termine per proporre l’opposizione dalla conoscenza anche informale del provvedimento da opporre (per tutte e con riferimento alla giurisprudenza anche pregressa, v. Cass. 06/03/2018, n. 5172) e risultando dallo stesso ricorso che piena notizia della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione in misura superiore al limite dell’art. 546 c.p.c., aveva l’odierno ricorrente ricevuto almeno il 16/02/2012 (v. pag. 3 del ricorso e, con precisazione che trattavasi di notificazione, pag. 2, punto 3, del controricorso; e comunque con la notifica del precetto in data 19/03/2013), l’opposizione sarebbe stata tempestiva ed ammissibile soltanto se proposta entro i venti giorni successivi, ciò che, sebbene i dati sul punto significativamente manchino con chiarezza negli atti di parte, non è avvenuto o comunque sarebbe stato onere del ricorrente allegare, a lui incombendo di sostenere la tempestività della propria iniziativa, ove questa, come nella specie, sia sottoposta a termini decadenziali di proposizione;

inammissibile è il secondo, perchè l’illegittimità o l’ingiustizia dei titoli esecutivi giudiziali per fatti o vizi anteriori alla loro formazione vanno fatti valere – se non nel procedimento in cui il titolo si forma e prima che esso diventi definitivo, a tutto concedere – con i mezzi di impugnazione propri di quello (Cass. ord. 21/09/17, n. 21954; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 17/02/2011, n. 3850; e innumerevoli altre, tra cui basti un richiamo a Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238): ciò che preclude in radice ed in questa sede la disamina nel merito della questione agitata dal terzo assegnato, divenuto debitore in proprio a seguito dell’ordinanza di assegnazione;

l’inammissibilità del ricorso impone non solo la condanna della soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, ma pure di dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma di detto art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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