Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17690 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. II, 28/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – rel. Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto il 23 febbraio 2005 da:

G.G., G.C. e G.B. –

rappresentati e possesso, difesi in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avv. Raffaele Soprano del foro di Nola ed

elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Debenedetti, n. 45,

presso l’avv. Gucci Luciano;

– ricorrenti –

contro

M.G. e M.M. – rappresentati e difesi in

virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avv.

Sandulli Michele, presso il quale sono elettivamente domiciliati in

Roma, alla via XX settembre, n. 3;

– controricorrenti –

N.T. – residente in

(OMISSIS);

L.A. – residente in (OMISSIS);

G.A. – residente in

(OMISSIS);

G.S. – residente in

(OMISSIS);

Gr.Si. – residente in

(OMISSIS);

Gr.Gi. – residente in

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3132 del 4

novembre 2004 – notificata il 5 gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

giugno 2010 dal Presidente Dott. Massimo Oddo;

udito per i controricorrente l’avv. Antonio Nardone per delega

dell’avv. Sandulli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Marinelli Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14 dicembre 1993, G., B., C., Gi., A., S. e Gr.Si., nonchè N.T. ed L.A., premesso che la defunta F.F. aveva devoluto per testamento ai loro danti causa Gi. e G.V. la nuda proprietà di un appartamento a piano terra e di un giardino nello stabile alla via (OMISSIS), e l’usufrutto di essi a g.

g., sorella di Gi. e V., e che quest’ultima era deceduta il (OMISSIS), lasciando eredi i figli G. e M.M., convennero i M. davanti al Tribunale di Nola e do mandarono, previa declaratoria del loro diritto di proprietà sugli immobili, l’accertamento dell’inefficacia del rogito (OMISSIS) con il quale gr.gi. aveva venduto al figlio G. l’appartamento e la condanna dei convenuti al rilascio di entrambi i beni.

Resisterono i M., deducendo che gli eredi avevano concordemente derogato alle disposizioni testamentarie della F. ed eccependo l’usucapione degli immobili, ed il Tribunale con sentenza del 30 novembre 2000 respinse la domanda degli attori. La decisione, gravata da G.B., G., C. e Gi. e dalla N., venne confermata il 4 novembre 2004 dalla Corte di appello di Napoli, che rigettò l’impugnazione, osservando che “è stato provato come in capo a gr.gi.

(dante causa dei M.) dal 1955 fino al 30.12.1983 e da tale data in capo a suo figlio M.G., sussista il possesso dell’immobile in questione in maniera continua, ininterrotta, pubblica, pacifica e con contenuti tipici ed i connotati esteriori propri della piena proprietà” e che risultava in modo inequivocabile che la dante causa degli appellanti non era stata proprietaria dei beni rivendicati e i G. e la N. non avevano provato un loro acquisto di essi a titolo originario. G., C. e G.B. sono ricorsi con cinque motivi per la cassazione della sentenza ed i M. hanno resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ed agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ravvisato un elemento di prova dell’usucapione degli immobili da parte dei convenuti in accordi intervenuti tra gli eredi che avevano derogato alle disposizioni testamentarie della F., benchè di essi non sussistesse alcuna dimostrazione e che, in ogni caso, sarebbero stati nulli per difetto della necessaria forma scritta.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per assenza di motivazione circa il punto decisivo dell’efficacia di accordi verbali nulli derogativi delle disposizioni testamentarie e dell’idoneità della menzione del testamento della F. nel contratto di compravendita del 30 giugno 1983 a provare l’interversio possessionis da parte delle venditrice.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c., avendo escluso che il richiamo nel contratto di vendita del (OMISSIS) al testamento della F. (“… dichiara (la venditrice) che il cespite le è pervenuto per successione della signora F.F. … in virtù di testamento olografo del (OMISSIS)”) costituisse un implicito riconoscimento dell’inesistenza nella venditrice dell’animus rem siti habendi necessario per l’interversio possessionis.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 948 c.c., avendo ritenuto che sugli attori gravasse un onere rigoroso di prova della proprietà e negato che l’avessero assolto, benchè fossero pacifici tra le parti la provenienza degli immobili dalla successione della F. e l’originaria proprietà degli immobili da parte della testatrice ed i convenuti, proponendo la domanda di accertamento dell’usucapione dei beni, avessero riconosciuto il diritto di proprietà degli attori.

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere indicato alcuna prova a sostegno dell’asserita usucapione del giardino da parte dei convenuti e ed avere omesso di considerare che rispetto ad esso il diritto di proprietà degli attori era stato da loro espressamente riconosciuto nella comparsa di costituzione, che, facendo riferimento a trattative instaurate per il suo acquisto, aveva anche interrotto il termine dell’usucapione.

Precede nell’ordine logico l’esame del quarto motivo che attiene alla titolarità del diritto di proprietà sugli immobili posto a fondamento dell’azione esercitata dai ricorrenti.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha negato che gli attori avessero assolto l’onere su essi gravante di fornire la prova della proprietà ed affermato che il rigore di questa non era attenuato dall’eccezione di usucapione formulata dai convenuti, avendo essi contestato l’appartenenza dei beni alla dante causa dei rivendicanti e risultando inequivocabile dalla documentazione prodotta che quest’ultima non era stata proprietaria dei beni dei quali aveva disposto con testamento, “essendo soltanto usufruttuaria ex lege dei cespiti che appartenevano al marito G.G., deceduto nel (OMISSIS)”.

Tale secondo rilievo, da solo idoneo ad escludere che la F. potesse disporre degli immobili oggetto della controversia e trasmetterne la proprietà agli eredi, non è stato censurato dai ricorrenti se non con l’assunto, privo di rilievo in materia di diritti reali, che era incontro versa tra le parti la proprietà dei beni in capo alla F., e ad essi aventi causa.

Non è ravvisabile, quindi, con riferimento ad esso la violazione del l’art. 948 c.c., (anche senza considerare la non pertinenza del richiamo a tale norma) per avere onerato gli attori della probatio diabolica ed escluso che la stessa fosse stata soddisfatta con la dimostrazione dell’avvenuto acquisto dei beni a titolo originario, pur in presenza di una eccezione di usucapione formulata dai convenuti.

Il rigore della regola, secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, infatti, non riceve di per sè attenuazione per il solo fatto che la controparte proponga una domanda riconvenzionale od una eccezione di usucapione, potendo il convenuto nel giudizio di rivendicazione avvalersi del principio possideo quia possideo anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. 2^, sent. 17 maggio 2007, n. 11555).

L’infondatezza del motivo, che attinge la prima delle due autonome ratio decidendo che sorreggono la sentenza, comporta l’inammissibilità degli altri che investono la seconda, costituita dal riconoscimento della fondatezza della questione di usucapione sollevata dai convenuti, giacchè la sufficienza di essa a sorreggere la decisione di secondo grado ne esclude l’interesse all’esame dei ricorrenti. All’infondatezza od inammissibilità dei motivi seguono il rigetto de ricorso e la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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