Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1769 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1769 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 22151-2010 proposto da:
TESI

ANDREA

TSENDR66R291480A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso
lo studio dell’avvocato BALDASSARINI DESIDERIO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PODENZANA BONVINO DAVIDE, GAVOTTI IPPOLITO MARIA
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2315

TESI

GIULIANO

TSEGLN35E10B507D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso
lo studio dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

1

Data pubblicazione: 28/01/2014

AFFERNI VITTORIO, SCHIANO DI PEPE GIORGIO giusta
delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 670/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 22/06/2009 R.G.N. 222/09;

udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ric.n. 22151/10 rg.

Ordinanza.

Con ricorso depositato il 20 novembre 2003, Giuliano Tesi – in
qualità di proprietario di locali attribuiti in comodato d’uso al
figlio Andrea Tesi in una con la donazione a quest’ultimo

rapporto di comodato venisse dichiarato risolto per inadempimento
del comodatario all’obbligo di restituzione, con sua condanna al
rilascio dei locali medesimi.
Andrea Tesi si costituiva in giudizio formulando domanda
riconvenzionale di risarcimento danni per l’avvenuto forzato
rilascio dei locali e conseguente cessazione dell’azienda; nonché
di condanna dell’attore al pagamento delle indennità dovutegli per
le migliorie ed addizioni da lui apportate.
Con sentenza 390/08 il tribunale di Savona dichiarava risolto
il contratto di comodato in oggetto e condannava il convenuto al
rilascio dei locali; respingeva le domande riconvenzionali
proposte e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza interponeva appello Andrea Tesi in punto
qualificazione giuridica del rapporto ed erroneo rigetto della sue
riconvenzionali di risarcimento e rimborso. Con sentenza n. 670
del 22 giugno 2009, la corte di appello di Genova, in parziale
accoglimento dell’appello, respingeva la domanda di risoluzione
del contratto e di restituzione dell’immobile proposta (sotto un
profilo diverso da quello accolto dal Tribunale) da Giuliano Tesi;
respingeva, nel resto, l’appello di Andrea; compensava

3

dell’azienda di lavanderia in essi esercitata – chiedeva che il

Ric.n. 22151/10 rg.

integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, con
accollo paritetico delle spese di ctu.
Andrea Tesi proponeva quindi ricorso per cassazione avverso
tale decisione sulla base di sei motivi, ai quali resisteva con
controricorso il Giuliano Tesi.

speciale del ricorrente rinunciava al ricorso per cassazione a
spese compensate, dando atto dell’avvenuta transazione della lite
tra le parti. Tale rinuncia veniva accettata dal difensore e
procuratore speciale del controricorrente. Venivano
contestualmente depositate procure speciali di rinuncia ed
accettazione a mezzo notaio Federico Ruegg rep.nn. 42180/42181 del
27 novembre 2013.
A seguito di ciò deve pertanto dichiararsi, ex art.391
cod.proc.civ., l’estinzione del processo con compensazione delle
spese tra le parti.
Pqm

– dichiara estinto il processo a spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 5.12.13.

Con dichiarazione 29 novembre 2013, il difensore e procuratore

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