Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1769 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34841/2018 proposto da:

U.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino n. 7,

presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato Gianluca Vitale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 809/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 21 maggio 2017, respingeva il ricorso proposto da U.E., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Torino, a seguito dell’impugnazione presentata dal richiedente asilo (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dalla (OMISSIS) per sfuggire alle minacce di morte del proprietario di un camion a lui affidato come autista e rimasto coinvolto in un incendio), rilevava, fra l’altro, che nel paese di origine del migrante non vi era in atto una situazione di violenza indiscriminata caratterizzante un conflitto armato in corso di livello così elevato da porre in pericolo una persona a motivo della sua sola presenza in quel territorio;

in merito alla richiesta di protezione umanitaria la corte distrettuale, preso atto che il migrante nulla aveva motivato in ordine al ricorrere di precisi presupposti per la concessione di tale forma protezione, escludeva che un eventuale rientro avrebbe esposto l’appellante a trattamenti inumani e degradanti e che questi si trovasse in condizioni riconducibili al disposto dell’art. 19 T.U.I., aggiungendo infine che il grado di integrazione non consentiva di per sè l’accoglimento della domanda, in mancanza di una violazione o pericolo di violazione dei diritti umani costituzionalmente garantiti;

in virtù di simili argomenti la Corte di merito, con sentenza del 21 aprile 2018, rigettava l’appello e nel contempo revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso U.E. prospettando quattro motivi di doglianza;

l’amministrazione intimata si è costituita al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 5 e art. 14, comma 1, lett. b), e art. 15 direttiva 2011/95/UE in punto di rilevanza del rischio di danno grave ascrivibile a soggetti non statuali ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria: la corte territoriale, nel negare rilevanza alla vicenda raccontata perchè concernente un fatto personale e privato per il quale il migrante non era sottoposto ad alcun procedimento penale nè a repressioni di tipo statuale, non avrebbe considerato che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 indica come possibili responsabili della persecuzione o del danno grave anche soggetti non statuali allorchè le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata;

i giudici di merito avrebbero perciò dovuto verificare, assolvendo all’obbligo di cooperazione istruttoria a cui erano tenuti, la concreta accessibilità ed effettività dell’azione delle autorità di pubblica sicurezza del paese di origine;

4.2 il motivo è inammissibile;

vero è che a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale i responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere anche soggetti non statuali, se lo Stato o i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano offrire protezione;

occorre tuttavia considerare che la proposizione del ricorso in materia di protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015);

la verifica del ricorrere delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), richiedeva quindi una specifica allegazione del ricorrere di circostanze riconducibili a una simile evenienza;

la sentenza impugnata non fa il minimo cenno a tale questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta dal reclamante;

nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento del motivo, risulta che l’appellante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato di non poter fare ricorso alla tutela delle autorità di pubblica sicurezza;

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

5.1 il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, la violazione dei criteri legali per l’accertamento della sussistenza di una condizione di violenza indiscriminata nel paese di origine del richiedente asilo: la corte territoriale avrebbe escluso l’esistenza di una condizione di violenza indiscriminata in (OMISSIS) senza fare alcun riferimento alle informazioni raccolte a questo proposito, limitandosi a operare un generico richiamo al sito internet del Ministero degli affari esteri;

5.2 il motivo è infondato;

questa Corte ha già avuto modo di precisare che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019);

un simile onere può considerarsi correttamente adempiuto anche tramite l’acquisizione delle necessarie informazioni dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perchè provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale (Cass. 11103/2019);

d’altra parte non si può tralasciare di considerare che la sentenza di primo grado aveva preso in esame una pluralità di fonti informative (Amnesty International, Human Rights Watch), espressamente richiamate all’interno della sentenza della Corte d’appello;

siffatte indicazioni valgono a integrare, sul punto, la decisione della corte territoriale e danno luogo a un unico impianto argomentativo, pur in mancanza di un esplicito rinvio alla sentenza di primo grado, dato che il collegio di appello ha svolto i medesimi passaggi logico-argomentativi e ha indicato gli stessi elementi di prova già valorizzati dal primo giudice (Cass. 16504/2019);

6.1 il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 della violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione umanitaria: la corte territoriale, facendo improprio riferimento ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione umanitaria, avrebbe erroneamente trascurato di considerare che la situazione di vulnerabilità che poteva dar luogo al rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiva un catalogo aperto non necessariamente fondato sulle fattispecie elencate all’art. 19 T.U.I., sul fumus persecutionis o sul pericolo di un danno grave per la vita o l’incolumità; i giudici distrettuali avrebbero così omesso di effettuare una valutazione comparativa della vita privata e familiare del migrante in Italia con la situazione personale vissuta nel paese di origine prima della partenza, a cui questi si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, tralasciando di compiere alcun accertamento rispetto a quest’ultimo profilo;

6.2 il motivo è infondato;

in tesi di parte ricorrente la corte distrettuale sarebbe venuta meno ai propri doveri istruttori e a quel giudizio comparativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., 29459/2019) tra le prospettive di vita del migrante in Italia e in (OMISSIS);

una simile valutazione comparativa presupponeva tuttavia l’allegazione non solo della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, ma anche del fatto che l’eventuale rimpatrio avrebbe determinato la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto dello standard minimo costitutivo dello statuto della dignità personale;

allegazione che competeva al richiedente asilo, in quanto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);

nel caso di specie la corte del merito ha rilevato la carenza di “qualsiasi allegazione in fatto che possa essere ricondotta alle previsioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19”; di conseguenza, in mancanza di alcuna allegazione idonea a fondare il giudizio di comparazione di cui si lamenta l’omessa esecuzione, la Corte d’appello non era affatto chiamata a compiere alcuna valutazione nel senso voluto dall’odierno ricorrente, in applicazione del principio dispositivo;

7.1 il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, la violazione dei criteri in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poichè la corte distrettuale avrebbe proceduto alla revoca del beneficio in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, quando in realtà un simile provvedimento doveva essere adottato all’esito del riscontro di un profilo di dolo o colpa grave nell’agire in giudizio;

7.2 il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno della sentenza impugnata e in uno con la decisione sul merito della controversia piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2;

il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il decreto che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 testo unico in parola (Cass. 3028/2018, Cass. 29228/2017, Cass. 32028/2018);

8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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