Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17688 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato COLACINO

VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato DONNINI DONNINI giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E Q VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

Sezione civile, emessa il 27/01/2009, depositata il 07/02/2009;

R.G.N. 770/2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato COLACINO VINCENZO per delega dell’Avvocato DONNINO

DONNINI;

udito l’Avvocato MIRAGLIA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 S.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 7 febbraio 2009 e notificata il 15 aprile 2009, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il suo appello principale perchè proposto con ricorso depositato il 22 luglio 2008 e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., visto che la sentenza di primo grado le era stata notificata, presso il domicilio eletto il 24 aprile 2008, come da originale della notifica prodotto dalla controparte. Secondo la Corte territoriale, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui “qualora la relazione di notificazione dell’atto sia stata apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l’avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in un’ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato la vocatio in ius per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario” (Cass. n. 4993/08;

2527/06). Resiste l’intimato con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

2 La ricorrente denuncia, nell’unico motivo, violazione dell’art. 148 c.p.c. e, menzionando orientamenti di questa S.C. che assume divergenti da quello indicato dalla Corte territoriale, chiede se sia vero che, con riguardo al destinatario dell’atto, ai fini della validità e regolarità della notificazione, vada fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata e che allorchè in detta copia manchino gli elementi della relazione essenziali a norma dell’art. 148 c.p.c., quali l’indicazione della data, nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, si verifica la nullità della notificazione.

3. La censura è fondata. Merita, infatti, di essere confermato il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, l’omessa indicazione della data nella copia dell’atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra – come nell’ipotesi in esame un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l’esercizio dei diritti stessi (Cass. n. 5636/86; 3068/87; 16578/02), con conseguente applicabilità del termine “lungo” per l’impugnazione (Cass. n. 5559/98; 3068/87, cit.).

Nel caso di specie la sentenza del tribunale ha invece riconosciuto prevalenza alla data di notificazione della sentenza di primo grado effettuata, secondo quanto si evince dalla relata apposta sull’originale, in data 24.4.2008, con conseguente intempestività dell’appello della S. depositato oltre il termine “breve” decorrente da detta data. Invece, sussistendo discordanza tra la copia dell’atto notificato, non contenente l’indicazione della data di notifica, e l’originale, il giudice di merito non ha fatto esatta applicazione della norma di cui all’art. 148 c.p.c., rivelandosi inconferente il richiamo che la Corte territoriale ha effettuato alla sentenza n. 4993 del 2008, la quale si riferisce ad ipotesi di mancanza della relata nella copia di un’impugnazione notificata a mezzo posta; così come non pertinente si rivela anche l’ipotesi di cui a Cass. 2527 del 2006, in cui la relazione di notificazione di un atto introduttivo era stata apposta dall’ufficiale giudiziario solo sull’atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, sicchè questa S.C. affermava che la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l’avvenimento della notificazione come indicata nella relazione, concretava una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato la vocatio In ius per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario, senza contare che, in quell’ipotesi, l’appellato si era costituito in giudizio, chiedendo non solo la dichiarazione di nullità o inefficacia dell’atto di appello, per la mancanza di sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma anche, in via subordinata, il rigetto della impugnazione perchè infondata e che, quindi, a seguito di tale costituzione, anche la nullità della notificazione sarebbe stata in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo. Quindi, in nessuna delle ipotesi asseritamente in contrasto con l’orientamento qui confermato veniva in rilevo la ben diversa ipotesi – qui ricorrente – in cui la mancanza di data sulla copia notificata della sentenza, che non può determinare per il destinatario la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. in considerazione del consolidato orientamento di questa S.C. sopra richiamato.

4. Pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, ala Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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