Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17688 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13995/2018 R.G. proposto da:

ITALGAS RETI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL VIMINALE 5,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GALLO, da cui è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

C.C.A., rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO

PAGANI, ed EMANUELE MANCUSO, presso lo studio del secondo dei quali

elettivamente domicilio in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO, 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1853/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 02/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 26/06/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

la domanda di C.C.A., proposta con citazione del 29/11/2012 davanti al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto nei confronti di Italgas spa per conseguirne condanna alla voltura di un contratto di somministrazione di gas ed al risarcimento del danno, fu accolta limitatamente a quest’ultimo ai sensi dell’art. 2043 c.c. e per una somma equitativamente determinata in Euro 3.000, oltre interessi e spese, con attribuzione di queste;

l’appello al Tribunale di Tivoli è stato respinto, ritenendosi riferita pure all’utente finale la nozione di cliente al quale la convenuta dovesse adempiere obblighi contrattuali di stipula e di attivazione “per garantire l’allaccio dell’utenza”;

per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 02/11/2017 col n. 1853, ricorre, con atto articolato su quattro motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 02/05/2018, l’Italgas reti spa, postulata la qualità di successore di Italgas spa; resiste con controricorso il C.; e, per l’adunanza camerale del 26/06/2020, la ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO

che:

è pienamente emendabile anche solo in questa sede l’evidente errore materiale da cui è affetta l’intestazione della sentenza qui gravata, riferita a parti diverse da quelle effettive;

non può rilevare, invece, alcuna integrazione delle lacune di esposizione del ricorso introduttivo (in generale, a conferma di una giurisprudenza consolidata, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), a maggior ragione con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., che, alla stregua di quella già disciplinata dall’art. 378 c.p.c., ha l’unica funzione di illustrare tesi ed argomenti in precedenza ritualmente introdotti nel giudizio di legittimità e non anche quella di sanarne irregolarità od incompletezze;

ciò posto, non possono essere esaminati nel merito i quattro motivi: il primo, di omesso esame del fatto che Itaigas svolge solo attività di distribuzione, quale presupposto per poi valutare l’assenza di qualsivoglia competenza e obbligo giuridico della stessa ad effettuare la voltura dell’utenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; il secondo, di omesso esame della circostanza per cui la voltura dell’utenza del C. era già avvenuta, ad opera del venditore Eni spa, in data antecedente alla proposizione dell’azione giudiziaria da parte del C., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; il terzo, di “violazione del D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 2, comma 1; art. 14, comma 1; art. 16, comma 2; art. 17, comma 1 e art. 22 (c.d. Decreto Letta), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”; il quarto, di “violazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”;

alla disamina di tutti i motivi può premettersi il decisivo rilievo della carenza di elementi, nel ricorso, di precisa identificazione dei contenuti dell’atto di citazione in giudizio e della sentenza di primo grado, come pure dei documenti postulati a sostegno della propria linea difensiva dalla ricorrente (tra cui quelli indicati come prodotti ad una non meglio specificata udienza del 06/02/2014): la quale, a ben vedere, neppure idoneamente contesta che tutti i rapporti anteriori al giudizio erano intercorsi proprio con essa;

quanto poi ai singoli motivi e ad iniziare dal primo, questo secondo quanto emerge dalla stessa intestazione – non individua un fatto storico ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma deduce l’omessa valutazione di una quaestio iuris i cui elementi fattuali individuatori non sono indicati, sicchè il motivo esorbita dal paradigma della norma richiamata; inoltre ed in ogni caso, si omette in ricorso una precisa indicazione del contenuto dell’atto di appello in cui il fatto sarebbe stato prospettato come da esaminarsi, giacchè si preferisce dare una indicazione del tutto generica della comparsa di costituzione di primo grado e della comparsa di costituzione in appello della controparte;

sul secondo motivo, poi, è singolare che si postuli l’omesso esame di un fatto che si dice introdotto nelle note conclusive del giudizio di primo grado e, così, in modo evidentemente tardivo;

inoltre, i fatti di cui si lamenta l’omesso esame – e dei quali qui si adduce una definizione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza di questa Corte a seguito della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – sono stati comunque presi in considerazione dal giudice di appello, sia pure con formula molto sintetica, nel momento in cui ha definito non condivisibile l’interpretazione dell’appellante in merito alla nozione di cliente nei cui confronti sarebbe stata responsabile, riferita al solo grossista e non pure al cliente finale; ed è il caso di rilevare che comunque i danni da mancata riattivazione sono stati infine riconosciuti, pure a seguito della reiezione del gravame, solo ed appunto fino ad aprile 2012 (e quindi a prima della stessa instaurazione della lite);

il terzo motivo si limita ad illustrare e ribadire una tesi giuridica astratta, in radicale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 nulla deducendosi degli elementi sulla cui base ricostruire il rapporto negoziale intercorso con la controparte o comunque tra questa ed il soggetto indicato come tenuto alle prestazioni tardivamente erogate: e, del resto, neppure disconoscendosi i molti contatti direttamente intercorsi col C. prima dell’insaturazione della lite, giustificabili solo con un ruolo diretto proprio dell’odierna ricorrente, da questa liberamente assunto e giocato;

quanto al quarto motivo:

– non rileva, siccome operato soltanto in memoria, il richiamo a specifica documentazione prodotta fin dal primo grado – documenti 3 e 4 allegati alla comparsa di risposta – o ad argomentazioni in alcuni atti pregressi, tra cui le note conclusive di primo grado e la comparsa conclusionale d’appello;

– il mezzo di censura difetta, in primo luogo ed in ricorso, della invece doverosa illustrazione di come e perchè il risarcimento sarebbe stato riconosciuto a titolo extracontrattuale;

– ancora, pur censurandone il riconoscimento di una natura extracontrattuale, non prospetta il pregiudizio che deriverebbe dal mutamento del titolo rispetto a quello rivendicato come corretto;

– infine e in via dirimente, la censura si risolve nella contestazione del presupposto di ogni ipotesi di responsabilità in capo alla ricorrente, in base alla prospettata carenza di titolarità passiva dell’obbligazione di procedere alle operazioni (poco rileva se di voltura o di allacciamento) utili a consentire al consumatore la fruizione della fornitura di gas: circostanza questa, però, non apprezzabile per le rilevate carenze, in ricorso e non qui emendabili, sugli elementi relativi alla domanda ed ai suoi sviluppi;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità;

infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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