Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17688 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2093-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BTV SPA, BMC SPA, BRE SRL, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA PAPARO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROBERTA BONADEO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1090/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 18/06/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalle

controricorrenti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa all’atto di recupero di crediti di imposta per l’anno 2007 con irrogazione di sanzioni alla capogruppo BMC s.p.a., nell’ambito del regime di liquidazione Iva di gruppo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 73, u.c. optato dall’1 gennaio 2007 – per avere le controllate BTV s.p.a. e BRE s.r.l. indebitamente utilizzato in compensazione il credito Iva da esse maturato al 31 dicembre 2006 senza prestare le garanzie fideiussorie previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2, – il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado favorevole alle predette società, in quanto l’intervenuta decadenza dal potere di controllo dell’amministrazione (stante la notifica degli atti di recupero nel 2012, a termine scaduto il 31 dicembre 2011) comportava “la inesigibilità della pretesa tributaria.. e la conseguente ctistallkaione della situazione creditoria esposta dalla Società in occasione della dichiarazione dell’anno 2007 per il 2006”;

2. l’amministrazione impugna la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, , in quanto il recupero dei crediti in questione originava dal controllo esperito sul Mod. Iva PR 2008 per l’anno 2007 presentato dalla controllante e dai quadri VK dei modelli Iva 2008 per l’anno d’imposta 2007 presentati dalle controllate, sicchè le rettifiche potevano essere operate entro il quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni (31 dicembre 2012), stante il richiamo del D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, (emanato in attuazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73) all’art. 38-bis d.P.R. cit., per cui “i rimborsi previsti nell’art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentane della dichiarazione, presentando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, cauzione in titoli di Stato e garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione…”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la censura, nei limiti in cui è stata proposta, è meritevole di accoglimento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73,comma 3 (come sostituito dal D.P.R. n. 24 del 1979, art. 1), contenente la disciplina della cd. IVA di gruppo, regola nelle sue linee essenziali, demandandone la concreta attuazione a decreto ministeriale, quel particolare meccanismo (facoltativo) di assolvimento dell’IVA “che comporta la perdita, da parte delle società controllate, della disponibilità dei rispettivi saldi IVA, ed il trasferimento dei relativi crediti e debiti d’imposta alla società controllante, onde consentirle di compensare i saldi a credito o a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali proprie e delle società partecipate, restando così l’unico soggetto legittimato al versamento, ovvero alla scelta annuale tra il rimborso o l’accredito nell’anno successivo dell’eccedenza detraibile del gruppo; in tal modo realizzando, attraverso il consolidamento dei crediti e dei debiti di imposta delle partecipanti al gruppo, il vantaggio – di natura eminentemente finanziaria (similmente alla cd. procedura di rimborso accelerato di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38-bis, comma 2, come sottolineato da Cass. nn. 4843/15 e 28692/05) – di ottenere un sollecito rimborso dei crediti IVA vantati da una (o da alcune) delle società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale IVA a debito di altra (o altre) società del gruppo medesimo, ed evitando che, all’interno dello stesso gruppo, le società “a debito” debbano immediatamente versare l’imposta, e le società “a credito”, siano, invece, costrette ad attendere i tempi, non celeri, del rimborso ordinario” (ex multis, Cass. sez. 5, n. 14874/16; cfr. n. 4344/16);

5. è stato parimenti sottolineato che il D.M. attuativo 13 dicembre 1979, n. 11065 (e succ. mod.) – il quale dispone, all’art. 6, che “le società controllate rispondono in solido con l’ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall’ente o società controllante”, e che “le eccedenze di crediti d’imposta, risultanti dalle dichiarazioni di alcune società del gruppo, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo medesimo, devono essere garantite secondo le disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis (rinvio ritenuto ricettizio da Cass. n. 28692/05), e dunque mediante cauzione o fideiussione, prestata dalla società il cui credito sia stato estinto, la quale, in assenza di garanzia, è tenuta a versare l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate nel termine di presentazione della dichiarazione annuale” – configura “un sistema di compensazione speciale infragruppo, che si attua in capo alla controllante, producendo immediate ricadute in termini di accertamento e sanzioni, avendo in particolare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, corredato il regime della cd. IVA di gruppo di presidi atti a contrastarne il possibile uso a finalità elusiva o evasiva, specie attraverso l’espressa enunciazione della persistenza di obblighi e responsabilità in capo alla società il cui debito d’imposta risulti estinto nell’ambito della compensazione “di gruppo”, oltre che con precipuo riferimento all’ambito temporale d’applicazione del regime” (Cass. Sez. 5, n. 12786/06).

6. in particolare, il D.M. cit., art. 6, comma 3, u.p. disciplina l’ipotesi patologica – presupposta nel presente giudizio – della mancata prestazione di una di dette garanzie, stabilendo come visto che “l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all’ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale”, disposizione questa che “non introduce nè una terza forma di garanzia per l’Erario (peraltro sovrapponibile al già previsto pagamento c.d. sostitutivo dell’importo corrispondente alle eccedenze di credito), nè una “sanzione” per l’omessa prestazione di una delle garanzie espressamente indicate dal citato art. 38 bis (cauzione o fideiussione), costituendo, invece, il versamento cui è tenuta la società null’altro che l’adempimento dell’obbligazione fiscale incombente sul gruppo… in pratica, quella cui sarebbe stata tenuta la società nell’ipotesi in cui non avesse fatto ricorso al procedimento di utilizzo del credito infragruppo” (Cass. Sez. 5, n. 5724/16; cfr. n. 4843/15), con l’ulteriore precisazione che “lo spazio dell’accertamento è delineato dalla stessa dichiarazione IVA proveniente dalla capogruppo, che ne ha fatto propri tutti i contenuti e se ne è assunta la responsabilità (Cass. Sez. 5, n. 10207/16);

7. alla luce delle esposte considerazioni e tenuto conto dello specifico perimetro tracciato dalla decisione impugnata, può dunque ritenersi fondata la censura mossa in punto di decadenza, salvo ed impregiudicato il vaglio delle ulteriori doglianze originariamente proposte dai contribuenti in punto di esistenza dei presupposti del regime Iva di gruppo e legittimità delle sanzioni irrogate (evidentemente rimaste assorbite), come riepilogate anche a pag. 6 e ss. delle memorie illustrative, che andranno perciò esaminate in sede di rinvio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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