Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17688 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7300/2017 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.G., quale erede di C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE GABRIELE D’ANGELO;

– controricorrente –

e contro

CONSAP SPA, EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1719/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso in via principale improcedibilità

in subordine accoglimento;

udito l’Avvocato D’ANGELO GIUSEPPE GABRIELE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito della condanna, per associazione a delinquere di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis c.p., pure di C.F. anche al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili con sentenza della Corte d’assise di Catania del 16/10/1996 e divenuta definitiva nei suoi confronti il 13/02/1998, la spa CONSAP, quale concessionaria dei servizi di gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso previsto dalla L. n. 512 del 1999, erogò il 23/04/2003 alla parte civile Comune di Catania l’importo di Euro 1.174.822,73; e, successivamente, avviò il recupero di quanto versato attivando, per il tramite dell’agente della riscossione Equitalia Cerit spa, esecuzione a mezzo cartella esattoriale (per Euro 1.109.396,34, identificata dalle parti col n. (OMISSIS)) notificandola al condannato debitore principale il 26/04/2010.

2. Questi propose opposizione al Tribunale di Catania – sez. dist. di Mascalucia con atto di citazione notificato il 14/05/2010, deducendo, per quel che qui ancora rileva, la prescrizione del credito, siccome azionato ben oltre il decennio dalla definitività della sentenza penale di condanna ed in carenza di atti interruttivi; e, mentre l’agente della riscossione si costituì contestando l’avversa domanda, la CONSAP spa restò contumace ed intervenne in giudizio il Ministero dell’Interno per il Fondo di rotazione, replicando che il termine decennale di prescrizione per l’azione di rivalsa non avrebbe potuto decorrere che dalla data del pagamento.

3. Il tribunale respinse l’opposizione, inquadrando la fattispecie nella surrogazione legale e, precisato trattarsi del subentro del creditore nello stesso diritto del danneggiato risarcito e nelle identiche sue posizioni sostanziali e processuali, ancorò la decorrenza della prescrizione alla data del pagamento, solo da tale data avendo il nuovo creditore conseguito la possibilità giuridica di fare valere il proprio diritto.

4. Tale sentenza, pubblicata col n. 118 in data 20/03/2012, fu gravata di appello dal C. e, a questi subentrata l’erede B.G., restata contumace la Consap spa e resistendovi l’agente della riscossione, nonostante le contestazioni dell’appellato Ministero la corte territoriale riformò la sentenza, reputando che l’identità della posizione giuridica in cui era subentrato il creditore surrogante comportasse il trasferimento a questi pure delle limitazioni, decadenze e prescrizioni già maturate, escludendo la rilevanza del pagamento in tempo successivo alla maturazione del diritto in favore del creditore originario, coincidente con la data in cui la sentenza penale di condanna era divenuta definitiva: e, in accoglimento dell’opposizione, dichiarò la nullità della cartella (ivi identificata col numero (OMISSIS)).

5. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 18/11/2016 col n. 1719 e notificata a mezzo p.e.c. il 12/01/2017, ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno – Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dispiegando due motivi; degli intimati resiste con controricorso la sola B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dei motivi di ricorso (il primo: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1309,2935,2943 c.c.: erronea qualificazione dell’azione. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; il secondo: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1203,2935,2943 c.c. e della L. n. 512 del 1999, artt. 4,5,6: erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione; interruzione della prescrizione attraverso il pagamento. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), come pure delle difese e delle repliche della controricorrente, è superflua l’illustrazione e la disamina, per l’evidente improcedibilità del ricorso: infatti, persiste al momento della decisione la carenza in atti di una valida copia notificata della sentenza impugnata, benchè lo stesso ricorrente Ministero deduca essergli stata quella notificata in data 12/01/2017 (ultima riga della prima facciata del ricorso).

2. In particolare, la sola asseverazione autografa di autenticità (a firma di un Avvocato dello Stato) rinvenuta in atti si riferisce in modo espresso ed univoco, stando alla minuziosa – con lettere da a) ad f) e poi con numeri da 1) a 5), tutti ascrivibili ad attività compiute non prima del 13/03/2017 – descrizione dei documenti contemplati, alla notifica del ricorso avvenuta a mezzo posta elettronica certificata appunto il 13/03/2017 e non anche ad alcuna delle attività della precedente notificazione della sentenza.

3. Del resto, nello stesso ricorso si fa riserva (penultima riga della facciata 15) di produrre la “copia autentica della sentenza impugnata”, ma non la “copia notificata della sentenza impugnata”; e nella nota di deposito, nella sua formulazione al momento in cui è stata assunta agli atti dalla cancelleria centrale di questa Corte, non vi è menzione di una “copia notificata”, anzichè di una mera “copia autentica” del provvedimento impugnato.

4. Al contempo, l’unica copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata con allegata la sentenza (“per conto di: wendy.loprestipec.ordineavvocaticatania.it” in data “giovedì 12 gennaio 2017 18:51” ed avente ad oggetto: “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994 – Sent. 1719 del 18.11.2016”) con il quale ne sarebbe avvenuta la notifica è priva di qualunque asseverazione, tanto meno autografa, di autenticità: tale non può definirsi la stampigliatura di assunzione al protocollo (con la dicitura “Protocollo: 13/01/2017 – 2322 Arrivo. Completato il: 13/01/2017. ADS Catania/LEGALE. Scadenza: 13/03/2017. CT 4837/2010 Avv. LAURA MARIA RAINERI)” dell’Avvocatura distrettuale destinataria della notificata, sia perchè priva di qualunque manifestazione espressa di asseverazione di autenticità, sia perchè priva di autografia.

5. Risultano poi inapplicabili alla fattispecie i principi enunciati da Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312, in base ai quali in determinate fattispecie analoghe alla presente avrebbe potuto evitarsi la sanzione dell’improcedibilità e per di più fino all’udienza di discussione: da un lato, quei principi avrebbero sì abilitato il ricorrente a produrre l’asseverazione autografa invece mancante fino all’udienza di discussione, ma a questa l’Avvocatura Generale si è determinata a non comparire, a dispetto della rituale comunicazione, a mezzo p.e.c. il 18/03/2019, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione; dall’altro lato, quei medesimi principi postulano comunque che non vi siano intimati rimasti tali, come invece è accaduto nella specie, non avendo svolto attività difensiva in questa sede la CONSAP spa ed Equitalia Centro spa, pure raggiunti da rituale notifica del ricorso.

6. Infine, non soccorrono il ricorrente nemmeno i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per circoscrivere gli effetti della carenza di valida copia notificata della sentenza dedotta come tale: non quelli di Cass. 17066/13, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata della sentenza nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (la sentenza essendo stata pubblicata il 18/11/2016 ed il ricorso notificato, a mezzo p.e.c., il 13/03/2017 e cioè centoquindici giorni dopo); non quelli di cui a Cass. Sez. U. 10648/17, dell’esenzione dall’improcedibilità in caso di presenza in altri atti della copia notificata, mancando qui quest’ultima con le viste formalità anche in ogni altro atto del fascicolo di ufficio o di quelli di parte.

7. Non può così esimersi il Collegio dal rilievo dell’improcedibilità del ricorso, che va pertanto dichiarata in dispositivo, con condanna del soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità in favore della sola intimata che qui ha svolto attività difensiva.

8. Va infine dato atto – per essere esente il ricorrente dal versamento di quello (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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