Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17687 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DHL EXPRESS (ITALY) SRL (OMISSIS), in persona del suo Presidente

e Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott.

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA

26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FURLOTTI MAGRONE LIVIA

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore

dott. I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE DE1 CENCI N. 21, presso lo studio dell’avvocato RUBINI

ELISABETTA TARIZZO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1377/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda sezione civile, emessa il 19/03/2009, depositata il

26/03/2009; R.G.N. 10939/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato FURLOTTI MAGRONE LIVIA;

udito l’Avvocato RUBINI ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 marzo 2009 ha riformato la sentenza del tribunale di Roma del 5 ottobre 2004 che condannava le Poste Italiane spa a pagare alla DHL EXSPRESSO Italy.

da ora in breve DHL, la somma di Euro 694.953,43 con interessi dai relativi pagamenti a titolo di ripetizione di indebito, oltre le spese processuali. Il tribunale aveva inoltre respinto le altre domande e compensato le spese di lite tra le Poste ed il Ministero delle Comunicazioni. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello ha ritenuto la inammissibilità delle domande della DHL di restituzione delle somme relative a circa 1222 contestazioni di sanzioni amministrative, elevate tra il 27 ottobre 1993 ed il 6 dicembre 1997 da funzionari delle Poste italiane, e pagate in via di oblazione, sul rilievo che il pagamenti delle sanzioni in misura ridotta da parte dell’ente autore delle violazione implica la accettazione delle sanzioni ed il riconoscimento della responsabilità, con la rinuncia ad esercitare il diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale con la proposizione della opposizione. Essendosi estinta la obbligazione sanzionata resta preclusa la domanda, da parte del contravventore, di ripetizione di quanto pagato per vizi del potere sanzionatorio dello ente poste.

2. Contro la decisione ricorre la DHL S..L. assumendo di svolgere attività di corriere espresso, e proponendo due motivi di censura illustrati da memoria e da memoria di replica in sede di discussione orale. Resistono le Poste italiane con controricorso e memoria. Il ministero per lo sviluppo economico, succeduto ratione temporis al Ministero delle poste e comunicazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono esposti in sintesi descrittiva ed a seguire confutati in diritto.

3.A. SINTESI DESCRITTIVA. NEL PRIMO MOTIVO si espone un quadro di errore in iudicando relativi:

a. alla violazione del D.P.R. n. 166 del 1995, artt. 5 e 7:

b. alla violazione del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 1;

c. alla violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 18;

d. alla violazione della L. n. 689 del 1981 artt. 16, 17 e 18;

e. alla violazione dei principi basilari sulla formazione dell’atto amministrativo.

IL QUESITO DI DIRITTO formulato a ff 17 del ricorso, recita:

“Assumendo come premessa di fatto che pur dopo la scissione fra Ministero delle Poste e telecomunicazioni e amministrazione postale e la trasformazione di questa ultima in ente pubblico economico, realizzata dal D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, dipendenti dell’ente pubblico economico Poste italiane, posti fuori dai ruoli dell’organico ministeriale, effettuarono nei confronti del corriere espresso DHL internazional s.r.l, fra il 1993 ed il 1997, 1222 ispezioni e perquisizioni ed irrogarono alla DHL sanzioni amministrative per lo importo in via di oblazione di L. 1.348.803.852, dica la Corte che così operando l’Ente poste italiane, oggi Poste italiane spa, ha usurpato i poteri pubblicistici del Ministero e in totale carenza di ogni potere di vigilanza e sanzionatorio ha imposto alla DHL delle sanzioni illegittime, che la DHL ha diritto di recuperare attraverso la azione di ripetizione di indebito; dica altresì la Corte che l’avvenuto pagamento in via di oblazione di tali sanzioni, in favore di un soggetto privo di alcun potere sanzionatorio, non è di ostacolo alla azione di ripetizione.” NEL SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione della L. n. 71 del 1994, interpretata in nodo difforme dalle norme comunitarie poste a tutela della concorrenza ed in particolare in modo difforme dalle regole di cui al combinato disposto degli artt. 82 e 86 del Trattato CE. I QUESITI DI DIRITTO, formulati a ff 24 e 25 del ricorso, sono due:

il primo quesito, che pone in premessa il quadro normativo già richiamato, si divide in due domande: la prima relativa alla continuità dei poteri di vigilanza e controllo dello ente poste anche dopo la scissione con l’ente centrale ministeriale, la seconda, che si riporta alle lettura della L. n. 71 del 1994, proposta dalla Corte di appello, sostiene invece che tale lettura conduce ad un contrasto tra i poteri dell’ente nazionale e la concorrenza Europea in violazione delle regole del trattato.

Il SECONDO QUESITO, che viene formulato in via subordinata, propone una questione di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.234 del Trattato, nel senso di stabilire, da parte della Corte Europea “se le norme del Trattato CE e segnatamente gli artt. 82 e 86 ostano a che uno Stato membro, nella organizzazione del servizio postale mantenga una normativa che, pur avendo provveduto alla trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico prima, ed in una società per azioni dopo, attribuisca i poteri ispettivi e postali al soggetto economico cui sono affidati in esclusiva i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare e che allo stesso tempo offre sul mercato servizi postali specifici, sottratti al regime di esclusiva, in diretta concorrenza con soggetti economici sottoposti al suo potere si vigilanza e controllo”.

7.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. LA Corte ritiene, in relazione al vincolo devolutivo della questione pregiudiziale Europea, di dover rigettare il quesito, formulato in via subordinata, ma da esaminare per primo in relazione ad una situazione di fatto che non corrisponde a quella conflittuale di rilievo Europeo come indicata nel quesito. La sintesi descrittiva del quesito deve necessariamente correlarsi alla cornice normativa e fattuale esposta nel primo motivo, ma tale integrazione non pone in evidenza una condotta di abuso dominante ai danni di una diretta concorrente nel mercato del corriere espresso. Le contravvenzioni sanzionate attengono infatti, come risulta dalla documentazione prodotta, a corrispondenza epistolare interna, riservata allo operatore postale pubblico. In relazione a tale corrispondenza la DLH era tenuta ad osservare le regole della corrispondenza e delle affrancature vigenti sul mercato nazionale, esponendosi alla contestazione delle sanzioni amministrative. Inoltre si osserva che in relazione dal dato temporale delle contestazioni tre il mese di ottobre 1993 ed il mese di dicembre 1997, gran parte delle stesse non rientrano nei criteri di cui alla direttiva Europea sui servizi postali, la cd. Direttiva 97-67 CE, di guisa che il fatto storico dannoso, come circostanziato, non sembra alla evidenza porre una questione di rilevanza Europea. In conclusione la DHL non ha provato o dedotto, nei precedenti gradi del giudizio,che la corrispondenza oggetto di accertamento da parte dell’ente poste fosse costituita in tutto o in parte da invii di corriere espresso internazionale, unici liberalizzati per effetto di circolari ministeriali.

Il secondo motivo del ricorso, non risulta pertanto, nel suo complesso pertinente a rappresentare una situazione giuridica rilevante a determinare il vincolo di rinvio alla Corte di Giustizia della CE, come richiesto in via gradata. IL primo motivo del ricorso è invece inammissibile ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 360,366 bis, nel testo vigenti ratione temporis, essendo la sentenza della Corte di appello pubblicata il 26 marzo 2009, sotto vari profili: un primo profilo attiene al cd. cumulo dei motivi, che non recano una chiara specificazione delle regole iuris che si indicano come regole certe e giuridicamente fondate, tali da contrastare e invalidare le regole applicate dai giudici di appello, e soprattutto non contrastano la cd. regola preclusiva della proponibilità della domanda di indebito chiaramente enunciata dalla Corte a ff 6 della motivazione con richiami giurisprudenziali; un secondo profilo di inammissibilità attiene proprio alla mancanza di sintesi descrittiva, non contenendo il motivo alcuna puntualizzazione temporale delle sanzioni, del loro oggetto, del contenuto della contestazione, delle ispezioni e delle perquisizioni, di guisa che l’unico fatto controverso sommariamente descritto attiene ad un importo globale di oltre un migliaio di oblazioni che hanno lo effetto giuridico di estinguere il debito derivante dalla sanzione, senza che sia possibile un recupero con una domanda civile di indebito o di arricchimento senza causa. (VEDI sul punto Cass. SU 22 luglio 2002 ord.10725). Un ultimo profilo di inammissibilità si desume dalla circostanza che anche dopo la scissione la Amministrazione centrale delle poste non è mai intervenuta nei confronti dei poteri di vigilanza e contestazione delle infrazioni postali, ad opera del personale dell’ente poste, non denunciando e sanzionando alcun abuso di potere, e dunque non compete al giudice ordinario la invasione della riserva della giurisdizione su un contenzioso tributario che invece si è chiuso con la oblazione che è riconoscimento di debito e quindi di responsabilità in sede amministrativa.

IL RICORSO deve essere pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese del grado, liquidate come in dispositivo in favore delle Poste Italiane spa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la DHL Express Italy srl a rifondere alle Poste italiane spa le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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