Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17687 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. II, 28/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6380/2005 proposto da:

R.E. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DELL’ACQUA BRUNO;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE OVEST SRL C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI Martino Umberto, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGIERO GIOVANNI;

– controricorrente –

e contro

BCM SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2873/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato CAROLEO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1996, R.E. e G.G. convenivano di fronte al tribunale di Milano la srl BCM e la srl Immobiliare Ovest onde ottenere declaratoria di sussistenza del diritto di servitù a favore dei fondi di essi attori e a carico dei fondi delle convenute che, costituitesi, resistevano alla domanda.

Con sentenza del 2001, l’adito Tribunale respingeva la domanda attorea e regolava le spese; avverso tale decisione proponevano appello il R. e la G., cui resisteva la Immobiliare Ovest, che proponeva altresì appello incidentale, mentre la BCM rimaneva contumace.

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 20.10/9.11.2004, con diversa motivazione, rigettava la domanda attorea, e regolava le spese: osservava, per quanto qui ancora interessa, la Corte meneghina che la domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era sufficientemente determinata sia nella causa petendi che nel petitum; peraltro, la servitù de qua risultava costituita con atto del 1964, la cui formulazione prevedeva che fosse, previa cessione da parte dei frontisti di quattro metri di terreno (in larghezza) dei propri fondi ciascuno, costruita una strada privata su cui si costituiva servitù di passaggio pedonale e carraio, acquedotto, gasdotto, elettrodotto e fognatura a favore degli stessi.

lira incontestato che la strada in questione non era stata mai costruita; peraltro gli attori, per contrastare l’eccezione di prescrizione per non uso, avevano sostenuto che un sentiero a cavaliere dei fondi che si fronteggiano (nel luogo in cui la strada avrebbe dovuto essere realizzata, quindi) era stato ampiamente utilizzato da molti soggetti.

La Corte meneghina ha ritenuto che l’esercizio della servitù dovesse essere attuato per mezzo della costituenda strada in ragione della portata del titolo costitutivo, da interpretarsi restrittivamente; i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., comportavano che solo attraverso la prevista strada la servitù potesse essere esercitata, cosa questa che comportava l’avvenuta estinzione della detta servitù.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di un articolato motivo, il R. e la G.; resiste con controricorso la Immobiliare Ovest srl, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico, peraltro molto diffuso motivo su cui si basa il ricorso è intestato a violazione e falsa applicazione di norme di diritto; le necessarie specificazioni al riguardo sono contenute nell’esposizione delle argomentazioni spese a sostegno della doglianza e si dipartono dalla constatazione, peraltro incontroversa, che la pretesa servitù ha natura convenzionale essendo stata prevista in una scrittura del (OMISSIS), in cui era stata apposta una clausola afferente al tema qui dibattuto e diligentemente riportata nel ricorso per esteso; non risulta mai invocata la costituzione della servitù de qua a titolo originario.

La interpretazione della clausola in questione adottata nella sentenza impugnata e basata sulla lettera dell’atto e sulla volontà delle parti quale risultante dal tenore della formulazione è quella secondo cui il presupposto indefettibile per la costituzione dell’ampia servitù ivi prevista (non solo di passaggio) era la costruzione di una strada, peraltro mai costruita, come e incontestato.

La tesi che si contrappone a tale analisi ermeneutica della clausola de qua è quella secondo cui la servitù di passo si costituiva immediatamente, in loco, mentre la costruzione della strada, pur prevista, non incideva sulla esistenza della servitù di passo ivi prevista e che era stata del resto esercitata sia pure su di un viottolo a cavallo delle proprietà finitime.

La interpretazione degli atti è compito specifico e discrezionale del giudice del merito, che può essere sindacato in sede di legittimità mediante l’indicazione .

specifica dei principi ermeneutici che si ritengono violati; nel caso che ne occupa, tale necessaria specificazione manca e non può ritenersi che la stessa sia vicariatà dalla esposizione di quella che sarebbe l’effettivo uso del passaggio da parte di alcuni soggetti, atteso che, a prescindere dal fatto che tale profilo attiene ad una questione di merito, come tale non prospettarle in questa sede, la sentenza impugnata è stata molto esplicita nell’esporre le ragioni del proprio convincimento, affermando che le pattuizioni contrattuali appaiono univoche nel destinare la fascia di terreno rispettivamente abbandonata a costruzione della strada privata e nel prevedere per l’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio l’effettuazione di una ben precisa opera visibile e permanente, come tale obiettivamente e strumentalmente destinata all’esercizio di essa.

A fronte di tale motivata conclusione, la semplice contrapposizione di una lettura diversa dell’atto, o “patto speciale” come le parti stesse ebbero a definirlo, diversa e contrastante non è sufficiente a scalfire la valenza dell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, in mancanza di elementi che evidenzino la violazione di specifiche norme ermeneutiche (v. Cass. 18.1.2003, n 17427, ex multis).

E’ poi elemento conseguentemente ininfluente quello che, al fine di contrastare la dedotta estinzione delle servitù di passaggio per protratto non uso, si riferisce all’effettiva utilizzazione di un viottolo naturale formatosi approssimativamente a cavaliere tra i fondi interessati su cui il passaggio sarebbe esercitato, atteso che la sentenza impugnata, con insindacabile (in considerazione delle argomentazioni svolte) valutazione, considerata in influente attesa la natura convenzionale della servitù in questione, essendo pertanto la costituzione stessa di essa legata indefettibilmente alla costruzione della strada.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 1.700,00 di cui Euro 1500,00 per onorari oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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