Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17687 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29495-2018 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORENO MISITI;

– ricorrenti –

contro

V.C., SARIGELLI SRL;

– intimati –

Nonchè da:

BARIGELLI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO ALESSANDRO PASSARINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO REGNI;

– ricorrente incidentale –

contro

Z.R., V.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 449/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Z.R. convenne in giudizio V.C., che aveva acquistato – tramite la Barigelli s.r.l. – un’autovettura di sua proprietà, per sentirlo condannare al risarcimento della somma di 1.338,07 Euro di cui le era stato ingiunto il pagamento da Equitalia, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse (nel mese di luglio 2008 e in quello di febbraio 2009) per mezzo di tale vettura quando già il V. ne era divenuto proprietario;

il V. resistette alla domanda e chiamò in causa la Barigelli s.r.l., che assumeva essere tenuta al pagamento delle somme; quest’ultima si costituì in giudizio deducendo che le violazioni erano state commesse in epoca successiva alla vendita del mezzo, benchè il trasferimento fosse stato trascritto al PRA alla fine del mese di agosto 2008;

il Giudice di Pace di Macerata condannò il V. al pagamento della somma richiesta dall’attrice, nonchè al rimborso delle spese di lite in favore della Z. e della terza chiamata;

provvedendo sull’appello del V., il Tribunale di Macerata ha accolto l’impugnazione respingendo la domanda proposta dalla Z., con condanna al pagamento delle spese del doppio grado in favore del V.; ha inoltre posto a carico dell’appellante le spese processuali sostenute dalla Barigelli s.r.l.;

il Tribunale ha ritenuto che l’attrice non avesse fornito la prova del danno, ossia dell’avvenuto pagamento delle sanzioni; ha osservato, inoltre, che “per la soluzione della controversia avrebbe dovuto farsi riferimento alla disciplina della custodia” e che “il soggetto al quale avrebbe dovuto rivolgersi la Z. è la srl Baringelli che – acquisendo il possesso dell’autovettura (…) – è divenuta custode del mezzo, con tutti gli obblighi di cui all’artt. 2051 c.c.”; ha concluso che la ritenuta “carenza di prova in ordine al danno subito” assorbiva ogni altra doglianza dell’appellante;

ha proposto ricorso per cassazione la Z. affidandosi a nove motivi illustrati da memoria; ha resistito la sola Barigelli s.r.l., proponendo ricorso incidentale condizionato basato su un motivo.

Ritenuto che le eccezioni di improponibilità e inammissibilità del ricorso principale sollevate dalla controricorrente vadano disattese, in quanto:

va escluso che ricorra improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, poichè “la violazione dell’obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso o il controricorso si fonda è legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa” (Cass. n. 12028/2010; cfr. Cass. n. 19132/2005 e Cass. n. 11169/1997);

nè ricorre l’eccepita “inammissibilità integrale del ricorso principale per difetto del requisito della specificità”, dato che l’atto esprime chiaramente, alla luce del complesso dei motivi articolati e della coerente richiesta conclusiva di cassazione della sentenza, le ragioni e la finalità dell’impugnazione;

neppure difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa (in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 3), che – al contrario – risulta compiutamente svolta alle pagine da 2 a 7 del ricorso;

non ricorre, infine, inammissibilità “per a-specificità dei nove motivi di ricorso”, poichè, per quanto alcuni motivi facciano riferimento congiunto alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4) le censure risultano svolte in modo specifico e con chiara indicazione dell’oggetto e delle ragioni di doglianza, sì che il vizio denunciato appare agevolmente individuabile.

Considerato, quanto al ricorso principale, che:

il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,345,348 bis e 342 c.p.c.: la ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello formulate ai sensi sia dell’art. 348 bis c.p.c. che dell’art. 342 c.p.c., comma 1, nonchè in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.;

il motivo è inammissibile, in quanto:

il vizio di omessa pronuncia è prospettabile soltanto in relazione a domande di merito e non anche in riferimento ad eccezioni di natura processuale, rispetto alle quali può configurarsi un vizio della decisione per violazioni di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltrechè utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. n. 3121/2016, Cass. n. 7406/2014 e Cass. n. 22860/2004);

la deduzione di violazione dell’art. 345 c.p.c. appare inammissibile in quanto il Tribunale non ha pronunciato sulle presunte nuove domande (a prescindere da ogni valutazione sulla loro effettiva sussistenza);

la mancata applicazione dell’art. 348 bis c.p.c. non è deducibile come violazione di norma sul procedimento, inerendo ad una valutazione (sulla non sussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione) affidata al giudice di appello;

il secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4 per l’ipotesi che “si ritenesse che la sentenza abbia implicitamente rigettato le suddette eccezioni di inammissibilità”;

il motivo è infondato, atteso che l’esame del merito dell’impugnazione comporta in modo inequivoco il rigetto implicito delle eccezioni di inammissibilità, non necessitante di una specifica motivazione e censurabile – per quanto detto sopra – solo sotto il profilo della erroneità della soluzione implicitamente data dal giudice alla questione posta dalla parte;

il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1: la ricorrente censura il Tribunale laddove ha ritenuto che “non vi è danno perchè non è stata fornita la prova da parte della sig.ra Z. del pagamento della somma ad Equitalia di cui chiede il ristoro; ciò in quanto il pagamento costituisce un atto dovuto essendo, come riconosciuto dalla stessa sentenza, somme portate da cartelle esattoriali definitive e non più contestabili, per cui vi è certezza, concretezza, liquidità ed esigibilità del danno, sia nell’an che nel quantum”;

il motivo – inammissibile per il resto – è fondato in relazione alle deduzioni (svolte nella parte iniziale e nel periodo conclusivo dell’illustrazione) che prospettano – nella sostanza – una violazione dell’art. 1223 c.c. (piuttosto che dell’art. 2043 c.c.); va infatti richiamato il principio secondo cui “in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. n. 22826/2010; conforme Cass. 4718/2016); premesso che la sentenza impugnata ha dato atto della definitività dei verbali di contestazione notificati alla Z. (costituente “circostanza incontroversa e desumibile dal fatto che le somme vengono richieste in pagamento dall’ente esattore dell’epoca”), deve ritenersi che si sia determinato, in capo all’attrice, un “vinculum iuris” che ha assoggettato il suo patrimonio ad una posta passiva tale da giustificare la richiesta risarcitoria a prescindere dalla prova dell’avvenuto esborso.

col quarto motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 1140,2043,1703,1711,1718,1470 e 1510 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.: la Z., contestata l’affermazione secondo cui la responsabilità avrebbe dovuto essere affermata a carico della Barigelli s.r.l., esclude la configurabilità, a carico della società, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. e ribadisce che “le sanzioni erano state irrogate allorchè l’autovettura era stata venduta e comunque consegnata nel giugno 2008 al V.”, rilevando che la trascrizione al PRA – avvenuta il 28.8.2008 – non aveva alcuna efficacia costitutiva e che, peraltro, la maggior parte delle violazioni erano relative all’anno 2009;

il motivo attiene ad una ratio decidendi ulteriore, con cui il Tribunale ha individuato la legittimazione passiva in capo alla Barigelli s.r.l. (con esclusione di quella del V.) sulla base della violazione dell’obbligo di custodia su di essa gravante ex art. 2051 c.c., affermando che “eventuali volontarie trasmissioni o trasferimenti del possesso, ove il proprietario non fosse consenziente, non sarebbero valse a sollevare il custode dagli obblighi assunti nei confronti del proprietario medesimo, fino a quando lo stesso non vi avesse consentito (nella specie, con il trasferimento della proprietà)”;

il motivo – inammissibile per il resto, per difetto di specifica attinenza delle norme richiamate alla ratio della decisione e all’illustrazione delle censure – è fondato in relazione alla dedotta falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., la cui norma attiene alla responsabilità per illecito aquiliano e non è applicabile nel diverso ambito contrattuale – del rapporto intercorso fra la Z. e la Barigeli s.r.l. per effetto della consegna della vettura in conto vendita;

il quinto e il sesto motivo (con cui la ricorrente lamenta rispettivamente – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 2, deducendo che il Tribunale non aveva rilevato che le sanzioni irrogate erano, per la maggior parte, relative all’anno 2009) risultano assorbiti a seguito dell’accoglimento del terzo;

il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100,102,106,112,343 e 346 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di decidere circa l’appello incidentale della Z. “che aveva riproposto ex art. 346 e 343 c.p.c. la domanda di estensione della propria domanda di condanna al pagamento della somma de qua alla Barigelli s.r.l.”;

il motivo (che denuncia un’omissione di pronuncia in realtà insussistente, in quanto il rigetto della domanda principale assorbiva la richiesta di estensione) è assorbito dall’accoglimento del terzo, giacchè la questione dell’accertamento della responsabilità risarcitoria (comprensiva dell’individuazione del soggetto destinatario della pronuncia di condanna) dovrà essere riesaminata in sede di rinvio;

da ciò consegue l’assorbimento anche dell’ottavo e del nono motivo, che deducono – rispettivamente – la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4 e la violazione degli artt. 1453,1176,1177,1710,1711,2043 e 2055 c.c. per l’ipotesi in cui “si ritenesse il suddetto appello incidentale implicitamente rigettato dalla sentenza impugnata”.

Considerato, quanto al ricorso incidentale condizionato della Barigelli s.r.l., che:

l’unico motivo deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – la “nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti” e censura la sentenza nella parte in cui “il Giudice, eventualmente in via ipotetica, ha rilevato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Società Barigelli s.r.l., la quale avrebbe avuto il possesso dell’autovettura e sarebbe stata pertanto custode del mezzo al momento delle trasgressioni al codice della strada commesse dal sig. V.C.”; assume la ricorrente che il Tribunale ha “completamente omesso di valutare le chiare ed univoche risultanze probatorie, nemmeno oggetto di specifica impugnazione ad opera del sig. V.C., dalle quali è emerso che la consegna del veicolo a quest’ultimo è avvenuta nel giugno 2008, ossia prima del momento in cui erano state sollevate le multe”;

la caducazione della statuizione censurata per effetto dell’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale rende inammissibile il motivo in via sopravvenuta, per il venir meno dei suo oggetto.

Considerato, in conclusione, che:

la sentenza va cassata con rinvio, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite;

non sussistono, in relazione al ricorso incidentale condizionato, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in ragione del fatto che l’inammissibilità è sopravvenuta.

P.Q.M.

Rigettati o dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, accoglie il terzo e il quarto motivo, dichiarando inammissibile, in via sopravvenuta, il ricorso incidentale condizionato; cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Macerata, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA