Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17687 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1306-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 80,

presso lo studio dell’Avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO PIMPINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/06/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in relazione ad avviso di accertamento ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per Irpef dell’anno 2009, il giudice a quo ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo “risibile” e “non suffragata dalla benchè minima prova” la giustificazione addotta dalla contribuente circa la specifica provenienza delle somme risultanti sul suo conto corrente bancario (ossia “trattarsi di denaro regalato dal suo compagno”);

2. con tre motivi di ricorso la contribuente deduce: 1) “error in procedendo per violazione dell’art. 7 dello statuto dell’Agenzia delle Entrate, nonchè artt. 83 e 182 c.p.c… in quanto l’appello era da dichiarare inammissibile per difetto di rappresentanza del soggetto che sottoscriveva l’atto e per difetto di delega, con conseguente nullità della sentenza in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c.”; 2) “error in iudicando per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,D.Lgs. n. 218 del 1997, L. n. 212 del 2000, art. 5, commi 5 e 6…per aver omesso e comunque non consentito l’instaurazione del contraddittorio – omessa pronuncia in 2^ grado” 3) “error in iudicando in riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 per non aver preso in considerazione il reddito del nucleo familiare e la consistenza finanziaria al 31/12/2008 e non aver detratto redditi esenti pari ad ulteriori Euro 25.000,00”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo è infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “in tema di contenzioso tributario, l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad un “delegato alla firma”, mero sostituto nell’esecuzione di tale adempimento, sicchè, ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula “Per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l’onere in Capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente. Salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza” (Cass. n. 2835/17; conf. Cass. nn. 15470/16, 5201/16, 20628/15, 16436/15, 10758/14, 6692/14, 6691/14, 3117/14, 220/14, 21546/11, 874/09 e 13908/08, 12768/06, 14626/00);

5. il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente contesta erroneamente l’omessa pronuncia senza cogliere l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sul rilievo che “la contribuente non ha ottemperato all’invito di presentarsi al contraddittorio. L’omessa presentazione senza giustificato motivo fa venir meno gli obblighi che la legge pone a cario dell’Ufficio”; in ogni caso, nel controricorso si sottolinea che “l’Ufficio ha provveduto a notificare alla sig.ra P. l’Invito n. 100299/2011, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1, nn. 2) e 3) con il quale è stata richiesta l’indicazione di dati ed elementi relativi al possesso di beni e/o al sostenimento di costi indici di ricchezza e l’esibizione dell’eventuale documentazione relativa a somme e proventi comunque posseduti che giustificassero le spese sostenute”, senza doversi peraltro trascurare che “nel procedimento di accertamento con adesione l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Amministrazione finanziaria è del tutto facoltativa” (Cass. n. 444/15);

6. il terzo motivo è a sua volta inammissibile sia per difetto di autosufficienza, sia perchè veicola una censura di merito – che andava al più proposta sub specie di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – sia infine perchè anche in questo caso non viene colta la ratio decidendi della C.T.R., che ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sulla contribuente circa la provenienza delle somme esistenti sul suo conto corrente bancario;

7. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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