Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17687 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14279 – 2012 R.G. proposto da:

P.R., c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

BANCA D’ITALIA, Istituto di diritto pubblico – p.i.v.a. (OMISSIS) –

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale

in calce al controricorso dall’avvocato Enrico Galanti e

dall’avvocato Antonio Baldassarre (dell’avvocatura della medesima

“Banca d’Italia”) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Nazionale, n. 91;

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 25.11/9.12.2011 della corte d’appello di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

aprile 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato professor Francesco Fimmanò per i ricorrenti;

Udito l’avvocato Antonio Baldassarre per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso,

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della “Banca di Credito Cooperativo di Aversa” nel periodo compreso tra il 29.9.2008 ed il 19.11.2008 con provvedimento n. 786 del 10.11.2009 il direttorio della “Banca d’Italia” per le seguenti (e siccome numericamente enunciate dalla stessa “Banca d’Italia”) irregolarità:

(1) carenze nell’istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (in violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), e del titolo 4, cap. 11, Istruzioni Vigilanza Banche e del titolo 1, cap. 1, parte quarta, Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche);

(2) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (in violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), e del titolo 4, cap. 11, Istruzioni Vigilanza Banche e del titolo 1, cap. 1, parte quarta, Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche);

(3) inosservanza delle disposizioni sul patrimonio minimo da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (in violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. a), e comma 2 e del titolo 1 cap. 1, parte quarta, Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche; titolo 1 cap. 1, Istruzioni Vigilanza Banche);

(9) omessa segnalazione all’organo di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (in violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 51 e del titolo 6, cap. I, Istruzioni Vigilanza Banche), irrogava a P.R., a S.F. ed a Pa.Fr., già consiglieri di amministrazione privi di delega della “Banca di Credito Cooperativo di Aversa” e già componenti, nel periodo compreso tra il 28.3.2008 ed il 14.11.2008, del comitato esecutivo istituito in seno al consiglio di amministrazione, la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 30.000,00, di cui Euro 10.000,00, cumulativamente, per le irregolarità sub 1) e sub 9), Euro 10.000,00 per l’irregolarità sub 2) ed Euro 10.000,00 per l’irregolarità sub 3);

ad d.S.A., D.P.S., G.A., Gu.Ce. e M.M., già consiglieri di amministrazione privi di delega della “Banca di Credito Cooperativo di Aversa”, la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 21.000,00, di cui Euro 7.000,00, cumulativamente, per le irregolarità sub 1) e sub 9), Euro 7.000,00 per l’irregolarità sub 2) ed Euro 7.000,00 per l’irregolarità sub 3).

Con ricorso notificato alla “Banca d’Italia” in data 14.1.2010 P.R., + ALTRI OMESSI

Chiedevano, nel merito, che l’adita corte dichiarasse la nullità, annullasse ovvero dichiarasse inefficace il provvedimento sanzionatorio n. 786/2009; in subordine che le sanzioni irrogate fossero ridotte in misura pari all’ammontare minimo ovvero nella misura ritenuta equa.

Si costituiva la “Banca d’Italia” mercè deposito di apposita memoria.

Con decreto dei 25.11/9.12.2011 l’adita corte rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti a rimborsare a controparte le spese di lite.

Evidenziava – tra l’altro – la corte distrettuale, in ordine al primo motivo, con cui gli opponenti avevano dedotto la violazione degli arti. 7 e 8 del regolamento della “Banca d’Italia” del 25.6.2008 e, segnatamente, l’adozione del provvedimento sanzionatorio oltre il termine perentorio di 240 giorni – asseritamente scaduto, al più tardi, il 20.10.2009 – di definizione del procedimento, che, ai fini della individuazione del dies a quo occorreva tener conto delle proroghe, dapprima fino al 28.2.2009 e poi fino al 16.3.2009, “legittimamente concesse, per il deposito di controdeduzioni difensive, ad altri ex-Consiglieri della Banca ispezionata” (così decreto, pag. 3); che, dunque, a decorrere dal 16.3.2009 il termine di 240 giorni era destinato a scadere in data 11.11.2009, cosicchè, seppur per un solo giorno, il procedimento sanzionatorio era stato definito tempestivamente; che, comunque, “nei procedimenti sanzionatori bancari ex art. 145 t.u.b. l’unico termine procedurale insuperabile è quello quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva L. n. 689 del 1981, ex art. 28 con conseguente inapplicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 2” (così decreto, pag. 4);

in ordine al terzo motivo, che gli opponenti si erano, con riferimento alle valutazioni degli ispettori della “Banca d’Italia”, “astenuti dal richiedere mezzi alternativi di prova” (così decreto, pag. 5), nè avevano indicato “alcun concreto elemento di confutazione degli specifici (e non generici) accertamenti ispettivi della Banca d’Italia (…), peraltro, dotati di efficacia probatoria privilegiata, stante la presunzione di legittimità degli atti degli organi della PA.” (così decreto, pag. 5);

in ordine al quarto motivo, con cui si era dedotta l’insussistenza delle irregolarità dapprima menzionate sub (3) e sub (9), che gli opponenti avevano “contestato in maniera apodittica ed unilaterale l’attendibilità delle approfondite, negative valutazioni degli Ispettori della Banca d’Italia sui livelli patrimoniali “in rosso” di BCC di Aversa” (così decreto, pag 5); che, al contempo, gli opponenti avevano partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione nel cui corso si era preso atto dei richiami, sin dal 2.8.2007, dell’organo di vigilanza “sulla persistente non solidità patrimoniale di B.C.C. di Aversa e sulla necessità di riallineare le segnalazioni di vigilanza” (così decreto, pug. 6), sicchè non potevano andare esenti da responsabilità ancorchè consiglieri privi di deleghe; che inoltre i controlli sulla gestione delle pratiche dei fidi non potevano essere delegati alla “Federazione Campana delle B.C.C.”;

in ordine al quinto motivo, con cui gli opponenti avevano dedotto la insussistenza delle irregolarità dapprima menzionate sub (1) e sub (2), che, precipuamente in relazione alla irregolarità sub (1), la contestazione notificata recava specifica esplicitazione della condotta – insufficiente sorveglianza sull’operato del direttore generale – addebitata, “con indicazione analitica – e non esemplificativa – delle numerose e gravi anomalie ascritte” (così decreto, pag. 6) al medesimo direttore; che la condotta negligente ed inerte degli opponenti si palesava viepiù in considerazione dei ripetuti e pressanti richiami che l’organo di vigilanza aveva rivolto al consiglio di amministrazione della “Banca di Credito Cooperativo di Aversa” “per contestare le anomalie riscontrate nell’erogazione del credito e la carenza di controlli sull’operato del Direttore Generale, cui era state rilasciate eccessive ed ampie deleghe in materia di fidi alla clientela, sul presupposto immotivato del requisito dell’urgenza” (così decreto, pagg. 6 – 7); che “l’affidamento ad una società esterna (…) delle valutazioni del rischio di credito (…) non esonerava, comunque, il C. d. A. di B.C.C. Aversa dall’obbligo di verificare i dati provenienti da detti organismi” (così decreto, pag. 7);

in ordine del pari al quinto motivo, precipuamente in relazione alla irregolarità sub (2), che gli opponenti non avevano “fornito giustificazioni difensive convincenti ()” (così decreto, pag. 7), limitandosi “a scaricare, in linea di principio, ogni responsabilità su soggetti terzi” (così decreto, pag. 7); che l’organo di vigilanza aveva “evidenziato come la lacunosa gestione dei controlli, nel rapporto intrattenuto dal C.d.A. con il Direttore generale, nella istruttoria e nella gestione incontrollata dei finanziamenti alla clientela, abbia comportato una inammissibile abdicazione degli amministratori dai propri compiti istituzionali con conseguente gravissimo danno alle casse e ai bilanci aziendali” (così decreto, pagg. 7 – 8);

in ordine al sesto motivo, che al comitato esecutivo istituito in seno al consiglio di amministrazione “erano state affidate competenze specifiche in materia di “concessione del credito alla clientela” – senza limitazioni temporali (anche per il passato e non già ex novo) – (…)” (così decreto, pag. 8), sicchè sugli opponenti P.R., S.P. e Pa.Fr., che ne avevano fatto parte, “gravavano maggiori responsabilità (con conseguente trattamento sanzionatorio differenziato “in peius”) in ordine alle irregolarità accertate dall’O.d.V.” (così decreto, pag. 8);

in ordine al settimo motivo, che l’entità delle sanzioni era “del tutto congrua, proporzionata e personalizzata rispetto alla gravità degli illeciti ed al grado di colpevolezza dei singoli reclamanti” (così decreto, pag. 8);

in ordine all’ottavo motivo, che gli opponenti avevano insistito “nel sostenere una interpretazione riduttiva, formale e, quindi, limitativa dei compiti degli amministratori privi di deleghe, ma ciò in contrasto con il disposto dell’art. 2392 c.c.” (così decreto, pag. 9). Avverso tale decreto hanno proposto ricorso P.R., + ALTRI OMESSI

La “Banca d’Italia” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento approvato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 25 giugno 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2008 in relazione alla L. n. 241 del 1990 e alla L. n. 689 del 1981, a norma dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 3, e omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, a norma dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 7).

Adducono che la corte distrettuale “a sostegno della sua decisione sulla natura non perentoria del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 145 t.u.b., fissato nella durata massima di gg. 240 (…) decorrenti dall’ultima delle notifiche agli interessati, ha richiamato precedenti (…) che avevano ad oggetto ipotesi diverse” (così ricorso, pag. 15) e che, soprattutto, risalgono ad epoca antecedente all’adozione del regolamento della “Banca d’Italia” del 25.6.2008, regolamento che, siccome evintesi dalla relativa intestazione e dal relativo preambolo, in attuazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 2, e art. 4 “disciplina, specificamente, il procedimento sanzionatorio ex D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145 ” (così ricorso, pag. 15); che, conseguentemente, è errata l’affermazione della corte distrettuale secondo cui “al procedimento sanzionatorio ex art. 145 t.u.b. non vadano applicate le norme di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2” (così ricorso, pag. 15), sicchè si applica il termine quinquennale di prescrizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 28.

Adducono altresì che in data 3.2.2009 era stata accordata dalla “Banca d’Italia” con preventivo numero di protocollo la proroga richiesta in data 13.1.2009 dai commissari straordinari, proroga che, in quanto pari a 15 giorni, era valsa a differire il dies a quo, identificantesi con il 6.2.2009, al 21.2.2009; che, di conseguenza, la proroga aggiuntiva, accordata su richiesta del collegio sindacale parimenti in data 3.2.2009 ma con numero di protocollo successivo, era valsa a differire ulteriormente il dies a quo al 28.2.2009, cosicchè, “anche a voler considerare (…) che tali proroghe fossero state legittimamente concesse (…) il termine per la conclusione del procedimento sarebbe andato a scadere in data 26 ottobre 2009 (01.012009 + 240 gg.), mentre il provvedimento sanzionatorio veniva tardivamente emesso in data 10.11.2009” (così ricorso, pag. 17).

Adducono inoltre che l’art. 8 del regolamento del 25.6.2008 “contempla esclusivamente le ipotesi di sospensione e interruzione dei termini del procedimento, ma non la proroga del termine, che è istituto (…) del tutto diverso” (così ricorso, pag. 18); che, per giunta, ai sensi dello stesso art. 8, l’interruzione e la sospensione possono essere disposte, per una sola volta, “per necessità della Banca d’Italia ai fini della conclusione del procedimento e non per i destinatari del provvedimento sanzionatorio” (così ricorso, pag. 19); che, viceversa, nel caso di specie, “la Banca d’Italia non aveva (…) richiesto, essa stessa (…), alcuna informazione o certificazione o documenti che non fossero già in suo possesso (…), nè ha eseguito approfondimenti istruttori tramite altri accertamenti ispettivi” (così ricorso, pag. 19); che, “quindi, anche a voler considerare, per assurda ipotesi, che la prima proroga di gg. 15 (…) fosse stata legittimamente concessa, il termine per l’emissione del provvedimento, decorrente dal 21 febbraio 2009, sarebbe andato a scadere il 19 ottobre 2009, con la conseguenza che la sanzione veniva emessa tardivamente” (così ricorso, pagg. 19 – 20); che “la Corte di merito, invece battezzava la nascita della “proroga della proroga”” (così ricorso, pag. 20).

Il motivo è destituito di fondamento.

Va premesso che non può essere recepita tout court l’affermazione della corte d’appello circa l’inapplicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 2.

E difatti il regolamento della “Banca d’Italia” in data 25.6.2008, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9.7.2008, applicabile ratione temporis al caso di specie e recante, siccome si evince dalla relativa intestazione, “l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria”, è stato emanato, siccome analogamente si evince dall’intestazione, “ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 4”.

Tuttavia, seppur in relazione al settore dell’intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), questa Corte reputa che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative non comporta l’illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di vizio che – in relazione al contenuto vincolato del provvedimento medesimo – non influisce sul diritto di difesa (cfr. Cass. 20.1.2014, n. 1065).

Più esattamente, siccome questa Corte ulteriormente puntualizza, “la eventuale inosservanza del termine previsto dalla disposizione legislativa e da quelle regolamentari non comporta la invalidità del provvedimento sanzionatorio, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies” (così, in motivazione, Cass. 14.12.2015, n. 25142, in materia di sanzioni amministrative bancarie, ove è esplicito riferimento alla pronuncia n. 1065/2014).

Si evidenzia in ogni caso che il motivo in disamina rileva essenzialmente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 5 (si condivide, dunque, la prospettazione della controricorrente secondo cui “la censura (…) tende a mettere in discussione la ricostruzione del dies a quo della decorrenza di un termine basata sull’interpretazione di dati di fatto (…) riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità qualora sorretta (…) da una congrua e logica motivazione”: così controricorso, pag. 13).

Occorre tener conto, da un lato, che con il primo motivo i ricorrenti (precipuamente) censurano il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte distrettuale ha opinato per la tempestiva – nel rispetto del termine di 240 giorni – definizione del procedimento (“il computo dei termini operato dalla Banca d’Italia e fatto, acriticamente e senza alcuna motivazione, proprio dalla Corte di Appello, appare con tutta evidenza, errato”: così ricorso, pag. 16); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Nei termini testè enunciati si rappresenta che l’iter motivazionale che, in parte qua agitur, sorregge il dictum della corte di merito risulta assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Si rappresenta più esattamente quanto segue.

Innanzitutto che, nel segno del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie (“per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o 111.1.C., nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca (…) e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivatò), le proroghe di cui si discute afferiscono propriamente al termine di trenta giorni prefigurato ex art. 145, comma 1 t.u.b., sicchè per nulla si giustificano la prospettazione del ricorrente, ancorata al disposto dell’art. 8 del regolamento del 25.6.2008, secondo cui “i termini procedimentali non potevano neppure, essere discrezionalmente prorogati dalla Banca d’Italia ma, soltanto, sospesi od interrotti” (così ricorso, pagg. 17 – 18), ed, evidentemente, il complesso delle correlate e conseguenti argomentazioni.

In realtà è da condividere appieno quanto assume la controricorrente, che, a sostegno dell’affermazione della corte distrettuale (si deve “nel computo del dies a quo di decorrenza per la definizione del procedimento amministrativo presupposto (…) tenere (…) conto delle proroghe (…) legittimamente concesse, per il deposito di controdeduzioni difensive”; così decreto, pag. 3; “nulla ostando alla legittima concessione di proroga della proroga “: così decreto, pag. 4), ha specificato che alla concessione di proroghe del termine (di trenta giorni) per la presentazione di controdeduzioni non è di ostacolo “alcuna previsione di legge ed operando le stesse ad esclusivo vantaggio dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria” (cfr, controricorso, pagg. 13 – 14).

Inoltre che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso sia il testo della nota della “Banca d’Italia” con cui il termine iniziale sarebbe stato prorogato su istanza dei componenti del collegio sindacale di “B.C.C. di Aversa” sia il testo della nota della stessa “Banca d’Italia” con cui il termine iniziale sarebbe stato nuovamente prorogato a seguito della richiesta dei commissari straordinari (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa).

Si badi che l’inottemperanza al canone di cosiddetta “autosufficienza” rileva tanto più se si tiene conto di quanto segue.

Ovvero, per un verso, che la corte territoriale ha univocamente identificato con il 16.3.2009 il momento ultimo di operatività delle accordate proroghe del termine di trenta giorni – ex art. 145, comma 1 t.u.b. – per le controdeduzioni.

Ovvero, per altro verso, che i ricorrenti sostanzialmente null’altro prospettano se non un’asserita migliore e più appagante “lettura” delle disposte proroghe sulla scorta delle risultanze delle note assunte il 3.2.2009 dalla “Banca d’Italia” (contrariamente a quanto sostiene “Banca d’Italia” delle proroghe concesse “non se ne potrebbe operare una somma aritmetica, partendo da quella che sarebbe andata a scadere il 28.02.2009, semplicemente perchè più favorevole all’Ente, al fine di evitare la decadenza”: così ricorso, pag. 10; “la registrazione di protocollo consente di attribuire data certa ad un determinato documento, onde, secondo la cronologia dei provvedimenti, che è quella che assume validità ai fini che interessano, la concessione della proroga di 15 giorni, emessa anteriormente (…) andava ad incidere, per prima, sulla data del 6 febbraio (…), differendo, così, l’originario dies a quo (…) al 21 febbraio 2009. (…) era l’altra asserita proroga, concessa, sempre, in data 03.02.2009 (…), che differiva, ulteriormente, il termine dal 21.02.2009 al 28.02.2009”: così ricorso, pag. 10, “l’interpretazione delle note di protocollo che (…) ha operato la Corte romana configura, invece, (…)”: così ricorso, pag. 17).

Il motivo, dunque, involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo del ricorso, pertanto, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, a norma dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 20).

Adducono che la “Banca d’Italia”, deputata all’erogazione delle sanzioni, ha palesemente violato il principio di terzeità.

Adducono ancora che, contrariamente all’assunto della corte di merito, secondo cui “si sarebbero “astenuti dal chiedere mezzi alternativi di prova e non avrebbero) indicato (…) alcun concreto elemento di confutazione degli specifici (e non generici) accertamenti ispettivi della Banca d’Italia (…)”” (così ricorso, pag. 21), elementi a confutazione degli accertamenti ispettivi della “Banca d’Italia” “avrebbero potuto cogliersi nella seduta del consiglio di amministrazione della B.C.C. di Aversa n. 30 del 29 luglio 2008 (…), nella seduta n. 31 del 22 settembre 2008” (così ricorso, pagg. 21 – 22) nonchè nella “revisione tecnica ordinaria effettuata dalla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo nel periodo intercorrente tra il 10 e 25 giugno 2008” (così ricorso, pag. 22), acquisita dalla “B.C.C. di Aversa” con protocollo n. 2575 del 27.10.2008 e da cui emergeva che “il patrimonio di vigilanza che veniva rilevato al 31/3/2008 era positivo per Euro 3.066.048 (…) senza alcuna previsione di perdita” (così ricorso, pag. 22); che tali documenti “sono stati completamente ignorati dalla Corte di appello” (così ricorso, pag. 23).

Il motivo non merita seguito.

Si rimarca innanzitutto che il primo profilo – concernente la supposta violazione del principio di terzeità da parte della controricorrente – del “mezzo” di impugnazione in disamina, si risolve in una censura del tutto generica.

Si rimarca dipoi che, analogamente in ottemperanza al canone di “autosufficienza”, i ricorrenti sicuramente avrebbero dovuto, onde consentire a questo Giudice il compiuto riscontro dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione del 293.2008 e del 22.9.2008 nonchè il testo della “revisione tecnica ordinaria effettuata dalla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo”.

Si rimarca in ogni caso che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

E ciò, ben vero, al di là del rilievo per cui la corte di merito ha precisato che erano “del tutto insufficienti e di contenuto generico le delibere adottate dal C.d.A. (…) per (…) eliminare le gravi irregolarità gestionali denunziate ripetutamente dall’O.d.V.” (così decreto, pag. 7);

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), nonchè tit. 4, cap. 11, istruzioni di vigilanza e tit. 1, cap. 1, parte quarta, nuove disposizioni di vigilanza prud. per le banche in relazione all’art. 2392 c.c. anche per omessa motivazione di punti decisivi della controversia, a norma dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 23).

Adducono che il c.d.a. “non può essere ritenuto, in alcun modo, responsabile del compimento di tali atti ed omissioni, di cui non era stato informato, ma sui quali c’è stata una palese omessa vigilanza da parte dei soggetti, all’uopo, deputati” (così ricorso, pag. 26); che gli amministratori “non potevano controllare quotidianamente l’attività del loro direttore generale” (così ricorso, pag. 27).

Adducono altresì che il consiglio di amministrazione è in ogni caso intervenuto con disposizioni ben precise, siccome si evince dalle deliberazioni assunte nel corso della seduta n. 17 del 13.9.2007, della seduta n. 21 del 14.11.2007, della seduta n. 22 del 13.12.2007, della seduta n. 32 del 9.10.2008 e della seduta n. 33 del 16.10.2008, seduta, quest’ultima, nel corso della quale veniva, tra l’altro, disposta la sostituzione del direttore generale.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 2381 c.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 23).

Adducono che il comitato esecutivo istituito in seno al consiglio di amministrazione e di cui ebbero a far parte P.R., S.P. e Pa.Fr., nel periodo compreso tra il 28.3.2008 ed il 14.11.2008, era stato sì investito della delega per la concessione di credito alla clientela, “tuttavia, alcuna censura, nella delibera sanzionatoria, è assolutamente riconducibile a posizioni affidate deliberate (…) dal (…) comitato nel suo breve operato” (così ricorso, pag. 32).

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), nonchè tit. 4, cap. 11, istruzioni di vigilanza e tit. 1, cap. 1, parte quarta, nuove disposizioni di vigilanza prud. per le banche in relazione all’art. 2392 c.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag. 33).

Adducono che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, le irregolarità oggetto della contestazione in precedenza sub (2) si traducono nella violazione delle medesime norme che si pretendono violate con le irregolarità oggetto della contestazione in precedenza sub (1), “v’è, soltanto, stato aggiunto il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio, che poteva anche essere contestato nel punto 1), così come poteva essere contestato nel punto 3)” (così ricorso, pag. 34): si tratta della medesima condotta omissiva, tant’è che la “mancanza di presidi organizzativi”, evocata a precisazione della contestazione sub (1), non può che rilevare pur in relazione alla contestazione sub (2).

Adducono comunque che se è vero che lo stesso organo di vigilanza ha riconosciuto che il direttore generale operava del tutto arbitrariamente, non rendeva il c.d.a. edotto delle sue determinazioni, non sottoponeva all’esame del consiglio “il previsto tabulato degli esorbiti accordati, pur partecipando alle sue riunioni, non v’è dubbio alcuno che il comportamento dell’organo direttivo ha avuto un’efficacia causale del tutto autonoma ed assorbente rispetto alle finzioni del Consiglio di Amministrazione, che non poteva, quindi, evitare l’evento” (così ricorso, pag. 35).

Adducono dunque che, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, “l’organo amministrativo esercitava, correttamente e nei limiti delle sue attribuzioni, i compiti che era istituzionalmente deputato a svolgere” (così ricorso, pag. 36).

Adducono d’altra parte il collegio sindacale nella relazione al bilancio di esercizio dell’anno 2007 non aveva evidenziato “fatti o atti significativi tali da costituire una irregolarità della gestione della Banca e da richiedere la segnalazione all’Organo di Vigilanza” (così ricorso, pag. 37); che, al contempo, la segnalazione delle operazioni ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio era direttamente effettuata dal sistema operativo informatico “Iside” ed era del pari il direttore generale tenuto “a sovraintendere al funzionamento dei servizi della Società, per specifica disposizione dell’art. 46 dello Statuto” (così ricorso, pag. 37), tanto più che “la segnalazione che il Direttore Generale ometteva di effettuare all’Organo di Vigilanza doveva essere eseguita dal Collegio Sindacale cui era demandato il compito di controllare l’applicazione della normativa antiriciclaggio” (così ricorso, pag. 38).

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica, conseguentemente, la contestuale disamina.

I medesimi motivi, in ogni caso, sono privi di fondamento.

E’ innegabile, per un verso, che la responsabilità amministrativa de qua agitur si correla (siccome riconosce la stessa corte capitolina: cfr. decreto, pagg. 7 e 9) alla previsione dell’art. 2392 c.c., comma 2 (“in ogni caso gli amministratori (…) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”).

In questi termini non riveste alcuna valenza la deduzione dei ricorrenti secondo cui dei provvedimenti del direttore generale non può “essere chiamato a rispondere, il Consiglio di Amministrazione, perchè essi venivano posti in essere e consentiti dal Direttore Generale, con una condotta attiva del tutto arbitraria, abnorme ed illegittima” (così ricorso, pag. 26).

Ed è innegabile, analogamente nel solco dell’art. 2392 c.c., comma 2 che, al di là della violazione di obblighi specifici e puntuali, la responsabilità dell’organo gestorio è destinata essenzialmente a scaturire dalla violazione del dovere generico di corretta amministrazione (cosiddetta “colpa – negligenza”), ossia dal compimento di scelte gestorie palesemente irrazionali e contrarie agli elementari principi di regolare amministrazione (è il caso dell’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche, di quelle informazioni preventive che normalmente si impongono in relazione alla determinazione da assumere: cfr. Cass. 28.4.1997, n. 3652).

In questi termini neppure riveste valenza la deduzione dei ricorrenti secondo cui “non è stato chiarito quali sarebbero state le attività omesse in violazione del dovere di controllo, ovvero, come sarebbe stato possibile evitare che il Direttore Generale ponesse in essere tali azioni, dal momento che viene riconosciuto nello stesso provvedimento sanzionatorio che esse sarebbero state frutto di iniziativa arbitraria di tale ultimo organo societario” (così ricorso, pag. 25).

E’ indubitabile, per altro verso, che la “riforma” del 2003 ha espunto dall’incipit dell’art. 2392 c.c., comma 2 l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, onde evitare, siccome leggesi nella relazione al D.Lgs. n. 6 del 2003, indebite estensioni della responsabilità gestoria, atte a “trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva (…)”.

Nondimeno la prima parte dell’u.c. dell’art. 2381 c.c. dispone che “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato”.

Ed in pari tempo siffatto potere – dovere, seppur destinato a “compiersi” in sede collegiale (“ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. art. 2381 c.c., u.c., seconda parte), si specifica teleologicamente, ex art. 2381, comma 3, seconda parte, da un lato, nella valutazione del generale andamento della gestione, dall’altro, nella valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

In tal guisa a nulla vale, da un canto, al cospetto della duplice connotazione teleologica ex art. 2381 c.c., comma 3, seconda parte, c.c., dedurre che le contestazioni sub (1) e sub (2) contemplano la “stessa attività omissiva” (così ricorso, pag. 34), atteso che la medesima attività rileva quale condotta omissiva in rapporto a profili finalistici distinti (“carenze nell’istruttoria (…) e controllo del credito”; “carenza nell’organizzazione e nei controlli interni (…)”).

In tal guisa a nulla vale, d’altro canto, dedurre che “non sarebbe (…) conforme al regime delle competenze richiedere ai consiglieri senza delega di una società, una vigilanza diretta o indiretta sulla condotta dei singoli dipendenti e degli operatori sia pure in settori delicati dell’attività creditizia” (così ricorso, pag. 29), che “della sistematica violazione delle regole, ovvero dei limiti e delle disposizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale (…) non informava la Presidenza nè il Consiglio di Amministrazione, impedendogli, in tal modo, di potere adottare gli opportuni provvedimenti correttivi, sia nel rapporto della clientela che nei confronti dello stesso direttore” (così ricorso, pag. 26), che il direttore generale “occultava le operazioni contestate, che non aveva alcuna autorizzazione a consentire” (così ricorso, pag. 27), che il consiglio di amministrazione “veniva informato del dossier di clienti sotto monitoraggio solo nel corso dell’adunanza del 29 luglio 2008 (…) allorquando il presidente riferiva dell’incontro avuto in Banca d’Italia filiale di (OMISSIS) del 3 luglio 2008” (così ricorso, pag. 29).

Difatti, a fronte delle dapprima enunciate indicazioni codicistiche, è da escludere recisamente che i consiglieri deleganti versino nella posizione meramente passiva di “destinatari di informazioni”: siccome si è chiarito in dottrina “gli amministratori devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per assumere le relative decisioni e per conoscere l’andamento della gestione” e “non potranno andare esenti da responsabilità nè attraverso l’allegazione di un’insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, nè adducendo l’ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere – dovere di esigere più puntuali informazioni”.

Comunque, la violazione del dovere di agire in modo informato, segnatamente di sollecitare la trasmissione di tutte le informazioni necessarie in vista della compiuta valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed in vista della compiuta valutazione del generale andamento della gestione, propriamente della gestione dei crediti, è in certa qual misura riconosciuta dagli stessi ricorrenti, che hanno riferito che il direttore generale non sottoponeva al consiglio di amministrazione, benchè prendesse parte alle relative riunioni (cfr. ricorso, pag. 35), il previsto tabulato degli esorbiti accordati.

Evidentemente, pretendere che il direttore generale, presente alle riunioni del c.d.a., esibisse il “tabulato degli esorbiti accordati” sarebbe stato adempimento di un elementare dovere di buona amministrazione: in tal maniera il c.d.a. ed i ricorrenti in particolare avrebbero proficuamente atteso al controllo dell’attività del direttore generale ed evitato, contrariamente a quanto gli stessi ricorrenti assumono (“gli effetti della prassi distorta posta in essere, come rilevato dalla Banca d’Italia, esclusivamente dal direttore generale, non potevano essere evitati”- così ricorso, pag. 36), gli effetti pregiudizievoli dell’illegittima attività dell’organo esecutivo di più elevato grado.

E’ fuor di dubbio, per altro verso ancora, che la responsabilità amministrativa de qua agitur, per nulla è scalfita dai concorrenti doveri di vigilanza e controllo incombenti sul collegio sindacale.

E’ sufficiente, segnatamente con riferimento alle presunte negligenze ed inerzie del collegio sindacale (cfr. ricorso, pagg. 37 – 38), riprodurre in questa sede quanto si puntualizza nella relazione al D.Lgs. n. 6 del 2003, ove – in tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a. – si legge che “per assicurare che la società abbia un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa”, gli organi delegati devono “curarne” l’adeguatezza (…); il consiglio e i deleganti devono “valutarne” l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (…); e il collegio sindacale deve “vigilare” sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (…)”.

Evidentemente, con precipuo riferimento alla posizione dei ricorrenti P.R., S.P. e Pa.Fr., consiglieri operativi in quanto componenti del comitato esecutivo nel periodo compreso tra il 28.3.2008 ed il 14.11.2008, è propriamente l’inadempimento dei doveri su di essi specificamente incombenti a norma dell’art. 2381 c.c., n. 5 che dà ragione della maggior sanzione pecuniaria ad essi inflitta.

Esattamente, perciò, la corte d’appello di Roma ha posto in risalto che “la misura delle sanzioni era stata correttamente differenziata e quantificata tra i singoli amministratori, in relazione alle responsabilità personali discendenti dalle funzioni effettivamente espletate ed alla gravità degli illeciti” (così decreto, pag. 8).

E’ indiscutibile, da ultimo, che i rilievi svolti rinvengono piena rispondenza nel complesso degli insegnamenti di questa Corte di legittimità.

In primo luogo nell’insegnamento n. 22848 del 9.11.2015 a tenor del quale, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonchè dell’organizzazione societaria e dei controlli interni, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, lett. b) e d), e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229/1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, sicchè rispondono del mancato utile attivarsi; con la conseguenza, inoltre, che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la “Banca d’Italia”, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno.

In secondo luogo nell’insegnamento n. 2737 del 5.2.2013, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 144, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dall’art. 2381 c.c., commi 3 e 6, e art. 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacchè anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (fattispecie relativa a sanzioni irrogate agli amministratori non esecutivi in seguito all’acquisizione, da parte di una banca, del controllo di un’altra banca in assenza di preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, per non aver approfondito con colpa le reali ragioni di affidamenti gravemente sospetti di notevole importo in favore di persone fisiche).

In terzo luogo nell’insegnamento n. 2406 dell’8.2.2016, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa, sicchè, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d’Italia nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della direzione di una banca, per inosservanza delle istruzioni relative all’organizzazione amministrativa e contabile ed omesso invio delle prescritte segnalazioni all’istituto d’emissione, spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, rimanendo, comunque, irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, che la situazione in cui versava la banca fosse preesistente al loro insediamento.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), nonchè tit. 4, cap. 11, istruzioni di vigilanza e tit. 1, cap. 1, parte quarta, nuove disposizioni di vigilanza prud. per le banche in relazione all’art. 2932 c.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero omessa motivazione di punti decisivi della controversia in relazione alle contestazioni di cui ai punti 3) e 9) della motivazione per la supposta inosservanza del patrimonio minimo e presunte posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdita non segnalate da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5” (così ricorso, pag 38).

Adducono che le valutazioni contenute nei verbali ispettivi della “Banca d’Italia” sono superate dall’ordinanza dei 16/18.1.2010 con cui la corte d’appello di Napoli ha disposto consulenza d’ufficio tecnica – contabile “al fine di predispone la situazione patrimoniale ed economica alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa della B.C.C. di Aversa” (così ricorso, pag. 40); che “non può essere data attendibilità agli accertamenti ispettivi dell’organo di vigilanza, (…) che, in caso di contestazione, non esonerano, secondo il noto principio di cui all’art. 2697 c.c., dall’onere della dimostrazione di tale assunto, che deve avvenire (…) con la produzione della documentazione dei singoli rapporti bancari da cui si possono analizzare le partite anomale, incagliate od in sofferenza, che assumono importanza decisiva ai fini della determinazione di una perdita effettiva” (così ricorso, pag. 41).

Adducono che “B.C.C. di Aversa”, “nel periodo oggetto di accertamento era nelle condizioni di potere adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, perchè non versava, affatto, in uno stato di deficit patrimoniale” (così ricorso, pag. 41).

Adducono in particolare che “il totale delle posizioni creditizie anomale, che avrebbero dovuto determinare perdite per E 3,1 milioni, scaturiscono esclusivamente da valutazioni di stima presunta ed irreale determinate dagli ispettori della Banca d’Italia” (così ricorso, pag. 41); che, diversamente dagli esiti dell’ispezione della “Banca d’Italia”, “il patrimonio di vigilanza ammontava effettivamente a circa Euro 3.500.000, non all’irrisorio importo di Euro 177mila, mentre non vi erano, affatto, sofferenze per Euro 6.065mila ed incagli per Euro 5.164mila” (così ricorso, pag. 42).

Adducono infine che, “trattandosi di una piccola Banca, si trattava di verificare le posizioni di una ventina di correntisti” (così ricorso, pag. 43) e che, alla stregua della circolare n. 229 del 21.4.1999, contenente le istruzioni di vigilanza della “Banca d’Italia” aggiornate al 31.1.2009, “un credito a sofferenza non può essere considerato in perdita se non v’è prova della sua acclarata definitiva irrecuperabilità” (così ricorso, pag. 43).

Il motivo è immeritevole di seguito.

Si premette che anche il motivo de quo si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (si condivide la tesi della controricorrente che parla, in proposito, di “censure di mero fatto”: cfr. controricorso, pag. 27).

Invero i ricorrenti pur con il motivo in esame censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso.

In questi termini si rimarca che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in roto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Si rimarca, in particolare, che la corte territoriale ha avuto cura di soggiungere che l’esattezza delle valutazioni ispettive aveva trovato riscontro nella cessione delle attività e delle passività della “Banca di Credito Cooperativo di Aversa” ad altro istituto di credito in bonis nonchè nella successiva sanatoria di posizioni “in sofferenza” al momento dell’ispezione.

Si rimarca, in ogni caso, che alle prospettazioni al riguardo addotte dai ricorrenti si attagliano compiutamente i rilievi, ancorati agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, in tema di incensurabilità della discrezionale valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti demandata al giudice del merito, svolti in precedenza, in sede di vaglio del primo motivo di ricorso.

E’ innegabile infatti che i ricorrenti null’altro sollecitano se non un’asserita migliore e più appagante “lettura” degli esiti istruttori (“le risultanza ispettive (…) sono superate (…) da un provvedimento giudiziale”: così ricorso, pag. 40).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti P.R., + ALTRI OMESSI

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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