Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17686 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, R.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio
dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MILANA UBALDO, MILANA GIOVANNI, con studio
in 95129 CATANIA; Via Conte Ruggero, 6, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
G.A. (OMISSIS), C.V.
(OMISSIS), G.G. (OMISSIS), sia in
proprio che quali eredi di G.P., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio
dell’avvocato SERGES GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSINO MASSIMO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 383/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 4/03/2009, depositata il
23/03/2009; R.G.N. 1988/2006.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA per delega dell’Avvocato
MILANA ANTONINO UBALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata il 23-3-2009 e notificata il 18-5-2009, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Fondiaria avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Catania emessa nei confronti di G.G., C.V. e G.A. in relazione ad un incidente stradale con R.A. nel quale era deceduto il loro congiunto, G.P..
La Fondiaria Sai s.p.a e R.A. propongono ricorso per cassazione con due motivi.
Resistono con controricorso G.G., C.V. e G.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è improcedibile.
Deve ribadirsi, infatti, alla luce di una giurisprudenza al momento consolidata di questa Corte regolatrice, che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della citato norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitatale soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve.
Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve – quindi – essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (In termini, ad esempio, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9006; Cass., sez, un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 9 giugno 2008, n. 15233. Sempre nello stesso senso, altresì, tra le altre, Cass. 18 maggio 2007, n. 11619; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1089; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1590; Cass. 1 ottobre 2004, n. 19654).
2. Nella specie i ricorrenti nella intestazione del ricorso hanno dichiarato di ricorrere per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania del 23-3-09 notificata il 18-5-2009, ma hanno depositato esclusivamente una copia autentica della sentenza, priva della relata di notifica.
Ne rileva l’avere gli stessi controricorrenti dichiarato, a p. 2 del loro controricorso, che la sentenza impugnata è stata notificata il 18-5-2009 ed esibito copia autentica della sentenza con la relata di notifica.
Deve pertanto dichiararsi la improcedibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore dei resistenti liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011