Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17686 del 17/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1268-2016 proposto da:

D.F.B., C.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CARBONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA GALASSO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI TORINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 592/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in relazione ad avvisi di accertamento per Irpef anno di imposta 2007, emessi a carico di D.F.B. (legale rappresentante dell’associazione culturale ricreativa (OMISSIS)) e la di lui coniuge C.R., all’esito di indagini finanziarie sulle movimentazioni dei rispettivi conti correnti bancari, il giudice d’appello ha confermato la sentenza di prime cure, sfavorevole ai contribuenti;

2. costoro impugnano la decisione di secondo grado per: 1) “mancata osservanza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”; 2) “difetto di motivazione degli avvisi di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, commi 2 e 3”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce della copiosa e consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di contraddittorio cd. endoprocedimentale, per cui, con riguardo ai tributi cd. non armonizzati (come, nel caso di specie, le imposte dirette), il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applica solo ai casi ivi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente (che espressamente prevedono la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, comma 6, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1) e non anche agli accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti di supporto acquisiti presso pubbliche amministrazioni o presso terzi, o fornite dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso l’Ufficio – come è per le indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, effettuate nella fattispecie in esame – in tal senso militando univocamente sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco (Cass. S.U. nn. 24823/15, 18184/13; ex multis, Sez. Trib. nn. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16, 24368/16);

5. il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritti nè sintetizzati gli avvisi di accertamento dei quali si assume il difetto di motivazione;

6. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA