Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17686 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29680-2011 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO BARCHI;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

S.p.a. ALLIANZ (già S.p.a. R.A.S. – conferitaria dell’Azienda di

Allianza Subalpina) c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

T.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALEXANDER

ALTON;

– c/ricorrente al ricorso principale ed all’incidentale –

contro

W.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANG GUNTHER;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 109/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZ.DIST. di BOLZANO, depositata il 25/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RAMADORI, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento delle difese depositate;

uditi l’Avvocati ENRICO DANTE, difensore del Sig. W., l’Avvocato

ANTONIO MANGANIELLO, con delega dell’Avvocato GIORGIO SPADAFORA

difensore della Soc. Allianz, e l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, con

delega dell’Avvocato LUIGI MANZI difensore della Sig.ra T., i

quali hanno chiesto l’accoglimento delle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10/12/04 il signor Anton W., proprietario in (OMISSIS) di un fondo in cui insiste un fabbricato adibito a pizzeria, convenne davanti al tribunale di Bolzano T.R. – proprietaria del fondo confinante, ove negli anni 1999/2000 era stato realizzato un garage sotterraneo – lamentando, tra l’altro:

che parte del suo fondo era stato parzialmente occupato da manufatti realizzati dalla convenuta;

– che i lavori da costei disposti avevano causato infiltrazioni nel suo scantinato, verificatesi nel 1999 e nel 2001, nonchè crepe, emerse dopo il 2002, nella muratura del lato del suo fabbricato confinante con il fondo della convenuta.

Il W. rassegnava quindi diverse domande, tra le quali, per quanto qui ancora interessa, quella di condanna della convenuta alla rimozione dei manufatti abusivamente istallati nella proprietà dell’attore e quella di risarcimento dei danni.

La sig.ra T., costituitasi in giudizio, resisteva alle pretese dell’attore e proponeva domanda riconvenzionale di attribuzione, ex art. 938 c.p.c., delle porzioni del fondo dell’attore da lei occupate con lastre e murature; chiamava comunque in causa l’esecutore dei lavori da lei disposti, sig. M.A., per essere da costui tenuta indenne dalle pretese dell’attore. Il M. a propria volta si costituiva resistendo alla domanda e chiamando in causa il suo assicuratore, Compagnia di Assicurazioni Allianz Subalpina spa (ora Allianz spa), che pure si costituiva in giudizio.

Il tribunale accoglieva la domanda di rimozione dei manufatti istallati nella proprietà dell’attore, nonchè la domanda risarcitoria, limitatamente ai danni da occupazione del sottosuolo con bulbi di cemento e ai danni relativi alle crepe nella muratura; respingeva la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del chiamato e, quanto alla domanda da quest’ultimo proposta contro l’assicuratore, disconosceva la copertura assicurativa.

La Corte di appello di Trento, adita con l’appello principale del W. e l’appello incidentale della T. e del M., ha così deciso:

ha rigettato l’appello dell’attore, nonchè l’appello incidentale proposto dalla convenuta nei confronti dell’attore, confermando la decisione di primo grado sui rapporti tra l’attore e la convenuta;

ha accolto l’appello incidentale della convenuta nei confronti del chiamato M., condannando quest’ultimo, in parziale riforma della sentenza di prime cure, a tenere indenne la T. di quanto dalla stessa dovuto all’attore;

ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del M. nei confronti dell’assicuratore, giudicandolo privo di specifici motivi di censura delle ragioni che avevano indotto il primo giudice a negare il diritto all’indennizzo assicurativo.

Avverso la sentenza di secondo grado il M. propone ricorso per cassazione con sei motivi.

Resistono tutte le altre parti con controricorso. Il W. ha altresì proposto ricorso incidentale a cui la T. ha resistito con controricorso a ricorso incidentale.

Tutte le parti, ad eccezione del W., hanno depositato memoria illustrativa. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.4.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. M. lamenta la violazione del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 20 – recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari – in cui la corte territoriale sarebbe incorsa redigendo I’ impugnata sentenza in parte in tedesco e in parte in italiano, anzichè integralmente in italiano.

In particolare, il ricorrente principale espone preliminarmente che, ai sensi del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 20, comma 2 il processo de quo doveva considerarsi bilingue, essendosi alcune parti costituite in lingua tedesca ed altre in lingua italiana, e che, all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado, le parti che avevano utilizzato la lingua tedesca avevano legittimamente dichiarato, a norma del suddetto art. 20, comma 12 di rinunciare alla traduzione della sentenza in lingua tedesca; cosicchè la sentenza stessa si sarebbe dovuta redigere integralmente in lingua italiana. Tanto premesso, il ricorrente afferma che la corte distrettuale sarebbe incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge per avere redatto la sentenza scrivendo in lingua tedesca le conclusioni delle parti W. e T. e in lingua italiana le altre parti dell’atto.

Il motivo va disatteso.

Il disposto del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 23 bis aggiunto dal D.Lgs. n. 283 del 2011, art. 11 e poi modificato, nel testo attualmente vigente, dal D.Lgs. n. 124 del 2005, art. 14 sanziona la violazione delle disposizioni di cui allo stesso D.P.R. n. 574 del 1988, artt. 20, 20-bis, 20-ter e 21 relative e consequenziali alla scelta e all’uso della lingua, con la nullità, rilevabile d’ufficio, di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa; esso, tuttavia, fa salve le disposizioni dell’art. 161 c.p.c., comma 1, e attribuisce il potere processuale di impugnativa della sentenza per far valere la suddetta nullità “solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l’uso della lingua”. Da quest’ultima diposizione emerge l’evidente legame tra la comminatoria di nullità in esame e la presenza di una lesione effettiva del diritto di difesa della parte nel cui interesse è stabilito l’uso della lingua erroneamente non utilizzata. Da tanto discende che la sanzione di nullità non può ritenersi operante nei casi, come quello in esame, in cui il mancato uso della lingua prescritta riguardi la trascrizione delle conclusioni delle parti, la cui mancanza, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. sent. n. 10853/10), costituisce una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (salve le ipotesi in cui l’omissione od incompletezza della trascrizione delle conclusioni abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime).

In sostanza, il Collegio ritiene che alla trascrizione delle conclusioni di una o più parti in una lingua diversa da quella normativamente prescritta non può attribuirsi un effetto invalidante maggiore di quello – di mera irregolarità, salvo situazioni particolari in cui la mancata trascrizione sia ridondata in omissioni di pronuncia o di motivazione – che conseguirebbe alla mancanza di detta trascrizione; e, poichè nella specie dette situazioni particolari non sono state nemmeno dedotte dall’odierno ricorrente, l’omessa trascrizione in italiano delle conclusioni delle parti W. e T. non può ritenersi causativa della nullità della sentenza impugnata.

Il primo motivo del ricorso principale va quindi rigettato.

Con il secondo motivo di gravame (promiscuamente riferito alla violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè al vizio di motivazione) e con il terzo motivo di gravame (promiscuamente riferito alla violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 1173 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè al vizio di motivazione) il ricorrente principale attinge la statuizione che ha ritenuto provato che parte del fondo dell’attore fosse occupato da bulbi di calcestruzzo sporgenti dal muro del garage sotterraneo della convenuta.

La corte d’appello ha ritenuto provato tale parziale occupazione del fondo del sig. W. perchè la relativa esistenza:

1) è stata presunta dal consulente tecnico di ufficio sulla base delle modalità tecniche impiegate dall’appaltatore per consolidare lo scavo effettuato nel fondo della convenuta;

2) è stata affermata dalla stessa convenuta T. quale presupposto della propria riconvenzionale ex 938.

Il secondo motivo attinge l’argomento sub 1), sostenendo che la corte avrebbe apoditticamente fatto assurgere al rango di prova una mera presunzione del consulente tecnico di ufficio; la doglianza non può trovare accoglimento, perchè si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito nell’esercizio dei poteri suoi propri.

Il terzo motivo attinge l’argomento sub 2), deducendo che le ammissioni della convenuta non sarebbero opponibili al chiamato; nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento, perchè la sentenza gravata non ha attribuito alle affermazioni della sig.ra T. in punto di occupazione del fondo W. valore di piena prova a carico del chiamato, come se fossero dichiarazioni ammissive da costui provenienti, ma ha valutato liberamente tali affermazioni, nell’esercizio dei poteri di apprezzamento delle risultanze processuali spettante al giudice di merito, ritenendole idonee a supportare il ragionamento presuntivo del consulente tecnico di ufficio, in quanto convergenti le relative conclusioni.

Con il quarto motivo del ricorso principale (riferito alla violazione degli artt. 1665, 1176 e 1375 c.c.) il sig. M. censura la statuizione della sentenza gravata che ha ritenuto l’appaltatore responsabile dei danni pur avendo eseguito l’opera a regola d’arte e in conformità dei progetti. In particolare il ricorrente assumendo che dall’appaltatore non si potrebbe esigere un sindacato su progetti redatti da professionisti laureati ed abilitati – censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui la prestazione dell’appaltatore implicherebbe “anche il controllo della correzione degli eventuali errori del progetto”, cosicchè il M. risulterebbe inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali per non aver informato la committente che la progettata esecuzione dell’opera sul confine rischiava creare danni al vicino.

La doglianza non può trovare accoglimento, giacchè l’impugnata statuizione della corte territoriale risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte ribadito, da ultimo con la sentenza n. 1981/16, che, in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che impone all’appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicchè, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a vero e proprio”nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

Con il quinto motivo del ricorso principale il sig. M. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2051 e 2055 c.c. in cui sarebbe incorsa la corte d’appello disconoscendo il concorso della responsabilità della committente nella causazione dei danni al W.. Il motivo va giudicato infondato, perchè il giudice di merito ha escluso che la committente si sia ingerita nell’esecuzione dell’opera, così da ridurre l’appaltatore a mero esecutore, e, pertanto, non aveva ragione di ritenere la committente stessa corresponsabile dei danni recati al W.. Questa Corte ha infatti ancora di recente ribadito che l’autonomia dell’appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell’ipotesi di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale “nudus minister” dello stesso (cfr. sent. 1234/16).

Con il sesto motivo del ricorso principale il sig. M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando inammissibile l’appello incidentale del M. avverso il capo della sentenza gravata che aveva respinto la chiamata in garanzia nei confronti dell’assicuratore Allianz Subalpina spa. Secondo la corte distrettuale tale appello era inammissibile perchè la statuizione del tribunale che aveva argomentato l’inesistenza del diritto del M. all’indennizzo, alla luce delle clausole contenute nel contratto di assicurazione, non aveva formato oggetto di specifici motivi di critica. Il ricorrente contesta tale affermazione.

Il motivo va giudicato infondato, alla stregua del principio che la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (così, Cass. 1651/14). Nella specie la sentenza di primo grado – che questa Corte ha il potere di esaminare direttamente, in ragione della natura processuale del vizio denunciato – è estremamente analitica nell’illustrare le ragioni del rigetto della domanda di garanzia avanzate dal sig. M. nei confronti del suo assicuratore (se ne veda il paragrafo 5, a pag. 21) e tali ragioni non risultano attinte con adeguata puntualità nell’appello incidentale dello stesso M., il cui asse motivazionale (debitamente trascritto a pag. 34 del ricorso per cassazione) si risolve nell’affermazione – non specificamente rapportata agli argomenti spesi dal primo giudice – che la “asserita invasione del terreno contiguo non ricade infatti nelle esclusioni di polizza, non essendo compresa nell’ipotesi di danni verificatisi dopo la consegna dei lavori a terzi, nè nelle condutture o impianti sotterranei, nè tra i danni a fabbricanti dovuti ed assestamento, cedimento, franamento infiltrazioni del terreno”.

La valutazione della corte tridentina di inammissibilità, per genericità, dell’appello proposto dal sig. M. avverso il capo della sentenza gravata che aveva respinto la chiamata in garanzia nei confronti dell’assicuratore Allianz Subalpina spa risulta dunque corretta e pertanto anche il sesto motivo del ricorso principale va rigettato.

Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dall’originario attore, sig. W., si osserva che esso di fonda su un unico mezzo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, con cui viene lamentato il mancato apprezzamento, da parte della corte distrettuale, di talune risultanze istruttorie. In particolare, il ricorrente incidentale evoca:

– la deposizione del figlio dello stesso W., concernente la permanente umidità dello scantinato dell’attore, nella parte confinante con la proprietà della convenuta, tra il 1999 ed il 2008;

– il tenore complessivo della c.t.u., da cui si dovrebbe evincere che il consulente sarebbe incorso in un lapsus nell’indicare come angolo di nord-est, invece che di nord-ovest, il punto da cui sarebbe penetrata l’acqua nello scantinato in occasione dell’allagamento del 1999/2000;

– il progetto allegato alla concessione edilizia rilasciata al W., da cui risulterebbe che le opere da costui effettuate nella sua proprietà riguardavano la parte del fabbricato opposta a quella in cui si erano verificate le infiltrazioni;

– la testimonianza del teste P., asseritamente incompatibile con le ricostruzioni induttive del consulente di ufficio.

Il motivo non può essere accolto, in quanto si risolve nella rassegna di una serie di rilievi di fatto il cui scrutinio non può avere ingresso in sede di legittimità. Al riguardo va ricordato che questa Corte ha già chiarito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

In definitiva vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale sig. M. a rifondere le spese del giudizio di cassazione alla contro ricorrente Allianz Assicurazioni spa, liquidando tali spese in Euro 4.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge;

condanna il ricorrente principale sig. M. e il ricorrente incidentale sig. W., in solido tra loro, a rifondere le spese del giudizio di cassazione alla contro ricorrente sig.ra T., liquidando tali spese in Euro 4.900, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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