Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17685 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. II, 28/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n.

121, presso lo studio dell’Avvocato Simona Melluso, rappresentato e

difeso dall’Avv. GUARINO Giovanni, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Valsugana n. 2, presso il Dott. Tammaro Maiello, rappresentato e

difeso dall’Avvocato BRINDISI Ferdinando per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli nel procedimento iscritto

al n. 1422/03 R.G., depositata il 28 dicembre 2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29

aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 aprile 2003, M.A. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il G.O.T. del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, aveva liquidato il compenso spettante al geom. G.P. per la consulenza tecnica d’ufficio svolta nella causa pendente tra il medesimo M. e F.F., determinandolo in complessivi Euro 2.820,00, di cui Euro 820,00 per spese.

Costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione determinava il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio in Euro 1.022,08, di cui Euro 954,10 per onorari ed Euro 67,98 per il rimborso delle spese vive, oltre IVA e Cassa di Previdenza.

Il Tribunale rilevava, innanzitutto, che il consulente tecnico aveva documentato le spese solo nella indicata misura e riteneva che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, non potessero essere liquidate spese non documentate; in particolare, osservava il Tribunale, non risultavano documentate le spese di dattilografia, di fotografia, di cancelleria, telefoniche e postali, di fotocopiatura e di visura presso l’Ufficio tecnico del Comune di S. Antimo e gli esborsi per locomozione.

Quanto agli onorari, il Tribunale, escluso innanzitutto che potesse essere riconosciuta al consulente tecnico la somma di Euro 250,00 per rilievo fotografico (somma peraltro non riconosciuta neanche dal giudice che aveva proceduto alla liquidazione), osservava che i quesiti conferiti all’ausiliare risultavano avere un duplice oggetto, vertendo, da un lato, su di un accertamento in ordine all’iter seguito nella definizione di pratiche di condono edilizio relativamente a cinque immobili; dall’altro, sulla determinazione del reddito locativo e del valore di mercato di ciascun manufatto.

Riteneva quindi che, stante la natura dell’incarico, non potessero trovare applicazione nè il criterio di determinazione degli onorari in misura fissa, nè quello di determinazione in misura variabile, rendendosi necessario il ricorso al criterio di liquidazione delle vacazioni. Nella specie, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell’incarico, il Tribunale riteneva che al consulente fossero dovute n. 87 vacazioni, di cui la prima pari ad Euro 14,68 e le altre ad Euro 8,15, per un importo complessivo di Euro 715,58. Tale importo, peraltro, tenuto conto della particolare complessità dell’incarico e della difficoltà dell’indagine, doveva essere aumentato di un terzo, sicchè l’importo spettante al c.t.u. a titolo di onorari ammontava ad Euro 954,10.

Per la cassazione di questa ordinanza, ricorre G.P. sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, M. A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla liquidazione delle spese vive.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato a non riconoscerei il diritto al rimborso di alcune spese che certamente erano state sostenute per l’espletamento dell’incarico, ancorchè le stesse non fossero state specificamente documentate. La L. n. 319 del 1980, art. 7, comma 2, invero, nello stabilire che il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie, consentirebbe al giudice di merito di liquidare non solo le spese documentate puntualmente, ma anche quelle che altrimenti risultano dagli atti processuali. Pertanto, osserva il ricorrente, pur non risultando proponibile l’originaria richiesta di Euro 820,00, liquidata con decreto, il Tribunale avrebbe dovuto, in via indiziaria, riconoscere le spese per un importo ragionevole, determinabile in Euro 307,98, anche perchè l’art. 21 della tariffa professionale dei geometri stabilisce che, indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono essere rimborsate al geometra le spese vive di viaggio e soggiorno, e le spese accessorie sostenute dal professionista, di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni.

Il motivo è infondato.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56, sotto la rubrica “Spese per l’adempimento dell’incarico”, stabilisce, al comma 1, che “gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione”, e, al comma 2, che “il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non ne- cessarie”.

Come ha esattamente ritenuto dal Tribunale di Napoli, nella regolamentazione del rimborso delle spese in favore degli ausiliari del magistrato – e, per quanto qui rileva, in favore dei consulenti tecnici d’ufficio – non vi è la possibilità di riconoscere spese che non siano documentate e che non siano necessarie e strettamente funzionali all’adempimento dell’incarico.

Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che anche dopo l’abrogazione della L. n. 319 del 1980, art. 7, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 49 e 56, il rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico per l’adempimento dell’incarico è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato (Cass., n. 15535 del 2008).

Il provvedimento impugnato si sottrae dunque alla proposta censura di violazione di legge. Del tutto improprio appare poi il riferimento fatto dal ricorrente alle previsioni della tariffa professionale, atteso che i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice è contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, mentre nel D.M. 30 maggio 2002, sono contenuti gli importi liquidabili in relazione alla varia tipologia delle attività svolte da periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato con riferimento alla determinazione degli onorari sulla base del criterio del tempo. In particolare, il ricorrente osserva che se pur era condivisbile la premessa del giudice di merito, secondo cui la complessità dell’incarico conferito non consentiva di inquadrare l’attività svolta in una sola delle specifiche previsioni tariffarie del D.M. 30 maggio 2002, tuttavia non poteva essere sottaciuto che l’art. 4 di tale Decreto non ha alcun carattere di automatismo, perchè la commisurazione degli onorari al tempo impiegato non può essere attivata unicamente per il caso di prestazioni non previste nelle tabelle, dovendo ricorrere anche l’impossibilità di applicare gli onorari fissi e variabili per prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Il Tribunale avrebbe quindi trascurato la portata della L. n. 319 del 1980, art. 2, comma 2, che impone al giudice, nel fare ricorso agli onorari variabili, di tener conto delle difficoltà di indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita. Del resto, l’attività di consulenza non può essere ricondotta alla previsione dell’art. 27 della tariffa professionale (L. n. 144 del 1949), che individua le prestazioni da computare in base al tempo, mentre può ben farsi applicazione dell’art. 26 della medesima tariffa, che fa riferimento alla importanza dell’incarico. E nella specie la prestazione professionale aveva avuto ad oggetto indagini complesse e di diversa natura.

Inoltre, osserva il ricorrente, la determinazione del compenso nella misura irrisoria liquidata in sede di opposizione, violerebbe l’art. 36 Cost..

Anche il secondo motivo è infondato.

Incontestato che il giudice dell’opposizione ha esattamente ritenuto che l’incarico espletato dal consulente tecnico d’ufficio non era riconducibile ad una soltanto delle voci previste dal citato decreto ministeriale 30 maggio 2002, deve ritenersi che correttamente il medesimo giudice abbia fatto ricorso al criterio di liquidazione basato sul tempo occorso per lo svolgimento dell’incarico. La L. n. 319 del 1980, art. 4 – escluso dall’abrogazione della intera L. n. 319 del 1980, disposta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299 – dispone infatti al comma 1, che “per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni”.

Il Tribunale ha quindi fatto corretta applicazione del principio, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui “nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anzichè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata” (Cass., n. 7687 del 1999).

Il ricorrente, del resto, argomenta le proprie censure sia facendo riferimento alla L. n. 319 del 1980, artt. 2 e 3, che, come detto, sono stati abrogati dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299, sia invocando l’applicazione di un articolo della tariffa professionale per i geometri che, del pari, non può operare ai fini della determinazione del compenso spettante ai consulenti tecnici d’ufficio.

Da ultimo, del tutto impropriamente il ricorrente deduce la violazione dell’art. 36 Cost., dal momento che detto precetto costituzionale non opera con riferimento ai compensi spettanti al lavoratore autonomo (Cass., n. 21235 del 2009; Cass., n. 1223 del 2003).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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