Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17685 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23177-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE VALASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2360/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento Irpef, Irap ed Iva – anno di imposta 2004, il giudice d’appello ha annullato gli atti impositivi per il mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, a fronte di un contraddittorio instaurato e svolto “in più fasi, giusta i verbali del 20 maggio, 12 giugno, 10 luglio, 3 ottobre e 10 novembre 2008”, con conseguente “intempestività delle notifiche 2 gennaio 2009” quella successiva del 23 gennaio afferendo la rettifica dell’avviso di accertamento;

2. l’amministrazione deduce “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 4 e 7”, per avere il giudice d’appello trascurato che nel caso di specie l’avviso non scaturiva da “accessi, ispezioni e verifiche”, bensì “da indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32”, e che in ogni caso non era stato “in alcun modo violato il diritto al contraddittorio”, avendo l’Ufficio assicurato “la partecipazione e interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all’emissione dell’accertamento”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la decisione impugnata contrasta con i consolidati principi elaborati da questa Corte (Cass. Sez. U. sent. nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 132/15) in tema di contraddittorio endoprocedimentale;

5. le Sezioni Unite, in particolare, chiamate proprio a verificare l’applicabilità analogica della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (dettato espressamente per i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente) anche alle ipotesi di accertamento cd. “a tavolino” (effettuato cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti di supporto acquisiti presso pubbliche amministrazioni o presso terzi o fornite dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso l’Ufficio), hanno definitivamente chiarito che, per i tributi “non armonizzati”, il termine dilatorio di 60 giorni opera solo nei casi che espressamente prevedono la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, comma 6, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, (Cass. Sez. 5, n. 5632/15 e n. 16036/15) – in tal senso militando univocamente sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco (Cass. S.U. nn. 24823/15, 18184/13) – mentre per i tributi “armonizzati” (come l’Iva) l’efficacia invalidante del mancato rispetto del principio di contraddittorio endoprocedimentale presuppone che, “in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. SU 24823/15; Cass. sez. 6-5, 15744/16);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra richiamati.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia – sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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