Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17684 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – rel. Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SARA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale p.t., Ing. V.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA P.L.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

TERENZIO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TERENZIO ENRICO MARIA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.E.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 38/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

Sezione Civile, emessa il 18/12/2008, depositata il 13/01/2009;

R.G.N. 1464/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TRIFONE;

udito l’Avvocato TERRENZIO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella controversia introdotta innanzi al giudice di pace di Capaccio e riassunta innanzi al giudice dichiarato competente ratione materiae, la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza quivi denunciata, condannava la società di assicurazione Sara s.p.a., a titolo di risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale, a pagare all’attore M.E. la somma di Euro 37,34 pari alla percentuale del 20% di cui reputava era stata maggiorata la polizza di assicurazione r.c.a. per effetto della illegittimità della predetta intesa.

Ai fini che ancora interessano la Corte salernitana stabiliva che:

– il risarcimento era la conseguenza della ritenuta responsabilità aquiliana della società di assicurazione ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2;

la misura del danno era determinata in via equitativa sulla scorta della partecipazione della Sara s.p.a. all’intesa antitrust;

– la sussistenza del danno era da presumere in virtù dell’argomento connesso all’accertata illegittimità dell’intesa, quale derivante dal provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

– la presunzione di fatto di cui innanzi non era stata superata dalla dimostrazione del contrario, secondo l’onere probatorio a carico della società convenuta.

Per la cassazione della sentenza la società Sara s.p.a. ha proposto ricorso contenente due motivi, illustrati anche con successiva memoria.

L’intimato M.E. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo,, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697, 2043, 2727 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 12 disp. gen., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – la ricorrente società assume che il giudice del merito, disattendendo quanto stabilito dalla sentenza di questa Corte di Cassazione del 2 febbraio 2007 n. 2395, non avrebbe in alcun modo considerato che le allegazioni di essa società ricorrente portavano ad escludere che la maggiorazione del premio assicurativo per le polizze r.c.a. fosse l’effetto di illecita intesa anticoncorrenziale, essendo, invece, detta maggiorazione la conseguenza di altri fattori e variabili incidenti sul prezzo.

A conclusione della suddetta censura, la società ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, nell’azione risarcitoria proposta dall’assicurato, ai sensi della L. n. 297 del 1990, art. 33, comma 2, nei confronti dell’assicuratore, qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale, la corretta interpretazione dell’art. 2043 cod. civ., alla luce dei principi ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, la presunzione ex art. 2727 cod. civ. di responsabilità in capo alla Compagnia Assicuratrice, derivante dall’allegazione da parte dell’assicurato della polizza r.c.a. e del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che attesta uno scambio di informazioni anticoncorrenziali tra compagnie, possa essere vinta, ex art. 2729 cod. civ., dalle allegazioni della società assicuratrice di circostanze documentali, provenienti da organismi pubblici di vigilanza, qual è l’ISVAP – che attestano la lievitazione dei costi per il risarcimento danni (dal 1990 al 1998 del 3%), l’incremento della riserva dei sinistri a seguito della nuova disciplina di calcolo, l’ipervalutazione del danno biologico, l’aumento della sinistrosità, l’aumento delle truffe ai danni delle Compagnie Assicuratrici ed altri fattori che hanno causato l’incremento dei prezzi assicurativi – se non contestate dall’attore, tanto da costituire argomenti di prova per il Giudice, ex artt. 115 e 116 cod. proc, civ., sulle quali fondare il rigetto della domanda stessa.

“Dica, conseguentemente la Corte se sia illegittima la sentenza della Corte d’appello che, individuando come unico elemento a fondamento del danno il provvedimento dell’A.G.C.M: e senza valutare le anzidette allegazioni della Società Assicuratrice, accerta il danno in riferimento ai premi pagati in forza dei contratti r.c.a.

prodotti”.

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043,- 2697 e 2729 cod. civ., 116 e 277 cod. proc. civ. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – la società assume chef poichè il giudice amministrativo, innanzi al quale era stato impugnato il provvedimento dell’A.G.C.M., aveva accertato la non gravità della condotta di essa società, ciò avrebbe dovuto indurre il giudice del merito ad escludere l’efficacia presuntiva del provvedimento stesso quanto al nesso di causalità tra intesa anticoncorrenziale e danno dell’assicurato.

A conclusione del motivo, la società ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, nell’azione risarcitoria proposta dall’assicurato ai sensi della L. n. 297 del 1990, art. 33, comma 2, nei confronti dell’assicuratore, l’efficacia presuntiva del provvedimento dell’A.G.C.M. che attesti uno scambio di informazioni anticoncorrenziali tra compagnie possa essere vinta dall’allegazione, da parte della Compagnia Assicuratrice, dell’esito del giudizio amministrativo relativo a tale provvedimento, che vede annullati per le società ricorrenti due capi del provvedimento stesso, diversificando la posizione di dette compagnie, e che accerta, nel merito, che l’Autorità non ha esteso la sua indagine agli effetti concreti della pratica contestata.

Dica conseguentemente la Corte se sia illegittima la sentenza della Corte d’appello che, non considerando la diversificazione delle posizioni a seguito del giudizio amministrativo, ed ignorando le valutazioni di merito del Giudice amministrativo, accerta un danno in riferimento al provvedimento come unica condotta preparatoria, tamquam non esset la sentenza del Consiglio di Stato, attribuendo in motivazione effetti contraddetti dai provvedimenti giudiziari indicati ed allegati”.

Il primo motivo dell’impugnazione non può essere accolto.

La sentenza n. 2305/2007 di questa Corte – di cui la ricorrente invoca l’autorità di precedente idoneo a giustificare la fondatezza delle sue ragioni – si svolge nelle seguenti proposizioni:

a) l’azione risarcitoria ad istanza dell’assicurato tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale, nonchè alla riparazione del danno ingiusto consistente nel pagamento di un premio di polizza superiore a quello che sarebbe stato corrisposto in condizioni di libero mercato;

b) per ottenere il risarcimento dei danni l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale manifestazione della condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, della partecipazione dell’assicuratore all’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria);

c) a fronte di tali adempimenti, il giudice può ravvisare l’esistenza del nesso causale tra l’illecito e il danno anche in base a criteri di alta probabilità logica, o per il tramite di presunzioni probabilistiche, fondate sul rapporto di sequenza costante tra un dato antecedente e l’effetto che vi si ricollega;

d) deve essere garantita all’assicuratore la possibilità di fornire la prova contraria, indicando le circostanze idonee a dimostrare l’interruzione del nesso causale.

Con successive decisioni (Cass., 10 maggio 2011, n. 10211; Cass., 10 maggio 2011, n. 10212) questa Corte ha, inoltre, chiarito, così esplicitando ciò che già era parte del suo precedente arresto, che, qualora l’assicuratore convenuto sia stato partecipe del giudizio svoltosi davanti all’Autorità garante e sia stato sanzionato, la prova dell’interruzione del nesso causale fra l’illecito e l’indebito aumento delle tariffe non può essere rimessa in discussione con un diverso apprezzamento delle medesime circostanze di fatto, il cui accertamento già risulti contenuto nel provvedimento sanzionatorio.

Al riguardo, inoltre, le suddette sentenze hanno svolto le considerazioni seguenti.

Seppure l’A.G.CM. aveva irrogato la sanzione solo ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, – ravvisando, cioè, un’intesa idonea a falsare il gioco della concorrenza, non invece un accordo di cartello sul livello dei premi – doveva ritenersi per certo che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze di r.c.a. nel periodo interessato dall’intesa, oltre che costituire il presupposto del giudizio di illiceità del comportamento, aveva determinato un sicuro pregiudizio per gli utenti dei servizi assicurativi.

L’A.G.C.M. aveva accertato che lo scambio di informazioni era andato ben oltre la finalità – lecita e fisiologica per le imprese del settore – della semplice comunicazione di dati rilevanti per la determinazione del cd. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), essendosi esso esteso a comprendere i cd. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa.

Il provvedimento sanzionatorio aveva accertato non solo il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori, ma anche il fatto che tale comportamento aveva prodotto un’ingente ed ingiustificata lievitazione dei premi sul mercato generale italiano delle polizze r.c.a., poichè lo scambio di informazioni aveva anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999, con la conseguenza che l’illecita intesa si era tradotta in un danno economico di rilevante importo per la massa generalizzata degli utenti dei servizi assicurativi.

Pur dovendosi ribadire il principio (Cass. civ. 2305/2007) per cui la compagnia assicuratrice, convenuta in risarcimento dei danni, deve essere sempre ammessa alla dimostrazione contraria alla suddetta presunzione di responsabilità – sia con riguardo alla sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno, sia per quel che concerne l’entità del danno medesimo -detta dimostrazione non poteva essere tratta da considerazioni di carattere generale attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma doveva riguardare situazioni e comportamenti specifici dell’impresa interessata.

La Corte d’appello, nella denunciata sentenza, si è del tutto adeguata alle regole di diritto indicate già da questo giudice di legittimità e, sotto tale profilo, è certamente da rigettare la censura di cui al primo motivo quanto alla pretesa violazione di legge, dato che la condanna della società di assicurazione è stata basata sul giudizio probabilistico di cui innanzi, desunto dalle stesse circostanze accertate dall’Autorità garante.

Quanto, invece, al preteso vizio di motivazione, il motivo deve, allo stesso modo, esser rigettato, poichè la Corte territoriale ha negato rilievo alle prove dedotte in contrario dalla ricorrente, all’uopo motivando che la convenuta società di assicurazione non aveva formulato specifiche istanze istruttorie a dimostrazione del fatto che l’entità del premio, nel caso di specie, non fosse, neppure in minima parte, ascrivibile causalmente all’accertata intesa anticoncorrenziale.

Quanto, poi, alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice del merito, in aderenza a principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, correttamente ha escluso, in difetto di specifica indicazione sia dei momenti e delle fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale, sia del riferimento della indagine tecnica ad atti ritualmente acquisiti o da acquisire al processo, l’ammissibilità del richiesto mezzo, non utilizzabile per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientrava nell’onere probatorio delle parti.

A fronte di siffatte conclusioni, quanto al dedotto vizio motivazionale, la censura di cui al primo mezzo di doglianza, difetta, anzitutto, del requisito dell’autosufficienza dal momento che la società ricorrente non riproduce i documenti a suo dire attestanti la lievitazione dei costi per il risarcimento danni, l’incremento della riserva dei sinistri a seguito della nuova disciplina di calcolo, l’ipervalutazione del danno biologico, l’aumento della sinistrosità, l’aumento delle truffe ai danni delle compagnie assicuratrici e non indica “gli altri fattori”, che avrebbero causato l’incremento dei prezzi assicurativi.

In ogni caso, è da dire che la ricorrente sollecita in questa sede un diverso ed inammissibile apprezzamento degli indicati elementi, che il giudice del merito ha reputato, nel loro insieme, inidonei a fornire la prova contraria alla presunzione a carico della società assicuratrice e del tutto generici anche per l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio.

Non può essere accolto neppure il secondo motivo dell’impugnazione, con il quale la società sostanzialmente assume che l’accertata sua minima partecipazione all’intesa anticoncorrenziale – secondo quanto era emerso dalla decisione del giudice amministrativo, che aveva ritenuta non grave la sua condotta – doveva essere ragione sufficiente ad escludere l’efficacia presuntiva del provvedimento sanzionatorio dell’A.G.C.M. quanto al nesso di causalità tra intesa anticoncorrenziale e danno dell’assicurato.

E’ sufficiente osservare, sul punto, che la misura del ridotto apporto causale all’intesa anticoncorrenziale non esclude, per il soggetto partecipante, l’illiceità della condotta ai fini della conseguente sua responsabilità per danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, tenuto conto che la stessa sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito, anche per la società ricorrente, la sussistenza della fattispecie sanzionata, costituita proprio dallo scambio di informazioni ritenuto, di per sè, restrittivo della concorrenza ed idoneo a fondare la prova presuntiva della sussistenza danno degli assicurati.

Il ricorso, pertanto, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui la parte intimata non ha svolto difese.

P.T.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA