Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17684 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27422-2018 proposto da:

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N (OMISSIS) SERENISSIMA DEL

VENETO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso

lo studio dell’avvocato MARCO PALANDRI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO MIRATE;

– ricorrenti –

contro

LABORATORIO 3C CENTRO CLINICO CHIMICO SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato RITA

FERA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABRINA

DEI ROSSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1681/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 14.6.2018 n. 1681, in totale riforma della decisione di prime cure, ha condannato l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) di Mirano, a corrispondere in favore di Laboratorio 3C Centro Clinico Chimico s.r.l. gli interessi di mora, calcolati in misura pari al saggio d’interesse stabilito dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, art. 5 spettanti, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data delle singole fatture, sull’importo dei corrispettivi pagati in ritardo per prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario regionale, nel periodo settembre 2002 – dicembre 2007.

Il Giudice di appello ha rilevato, quanto alla mancanza di un termine convenzionale previsto per il pagamento, che il decreto legislativo all’art. 7 attribuiva al Giudice di merito il potere ex officio di integrazione ad equità del contenuto contratto secondo la prassi commerciale; e che infondate apparivano le contestazioni della Azienda sanitaria, in quanto, da un lato, il medesimo decreto legislativo prevedeva la decorrenza automatica degli interessi di mora, escludendo la necessità della preventiva messa in mora, e dall’altro non era stata fornita prova di un accordo espresso relativo ad un più ampio termine di pagamento.

La sentenza di appello notificata a mezzo PEC in data 19.6.2018 è stata impugnata per cassazione dall’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (AULSS) n. (OMISSIS) Serenissima del Veneto (che, in virtù della L.R. Veneto 25 ottobre 2016, art. 14 ha incorporato la soppressa Azienda ULSS (OMISSIS) di Mirano) che ha dedotto un unico motivo.

Resiste con controricorso il Laboratorio 3C Centro Clinico Chimico s.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Manifestamente infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto non avrebbe idoneamente investito la “ratio decidendi”.

E’ appena il caso rilevare che l’argomento giuridico sviluppato dalla sentenza di appello si articola secondo il seguente percorso logico: 1-) al rapporto obbligatorio tra “Pubblica amministrazione” e soggetto imprenditoriale (implicitamente ricondotto nell’alveo della transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, lett. a) trova applicazione la disciplina speciale degli interessi moratori previsti dalla direttiva comunitaria 2000/35/CE, vigente ratione temporis; 2-) infondate sono le contestazioni della Azienda sanitaria relative alla mancata comunicazione della intimazione in mora (decorrendo “ipso jure” gli interessi) e relative alla pattuizione di un termine di adempimento dei singoli pagamenti (per difetto di prova di accordo espresso); 3-) avendo prodotto la società le fatture emesse ed i prospetti contabili con indicazione delle date dei pagamenti, gli interessi dovuti al saggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 decorrono dal trentunesimo giorno dalla data delle fatture.

Orbene l’Azienda sanitaria investe con l’unico motivo di ricorso la statuizione di cui al punto n. 3, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, comma 2.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe travisato del tutto la interpretazione della norma indicata in rubrica in quanto, incontestata la mancanza di una determinazione convenzionale del termine di esecuzione dei pagamenti dei corrispettivi, il Giudice, al fine di accertare la entità del ritardo e determinare l’importo accessorio per interessi moratori, avrebbe dovuto applicare la disposizione sussidiaria che individua la data di scadenza della obbligazione ed il “dies a quo” di decorrenza automatica degli interessi di mora: a) nel trentesimo giorno successivo alla data di ricezione delle fatture, ovvero b) in mancanza di prova o di incertezza della stessa, nel trentesimo giorno successivo alla data di esecuzione della prestazione dei servizi. Errata, secondo la ricorrente, deve ritenersi pertanto la pronuncia impugnata che aveva fatto riferimento ad una inesistente data di scadenza prevista nel contratto, applicando poi gli interessi dal “giorno successivo il trentesimo giorno dalla data della fattura fino all’effettivo pagamento”.

Osserva il Collegio che tanto sarebbe sufficiente, ove il motivo dovesse essere accolto, a privare la sentenza impugnata della unica e fondamentale “ratio decidendi” che la sostiene, risultando manifestamente infondato l’assunto della resistente secondo cui verrebbero in rilievo nella sentenza di appello altre ed autonome “rationes decidendi” – asseritamente – non investite dal ricorso: al contrario non emergendo alcun altro fondamento giuridico posto a sostegno della decisione assunta dalla Corte territoriale. Del tutto illogica va ritenuta, altresì, l’affermazione della resistente secondo cui sarebbe passato in giudicato interno l’accertamento della debenza degli interessi moratori speciali: altro è, infatti, la individuazione della disciplina normativa nell’ambito della quale il rapporto, come accertato in relazione alla fattispecie concreta, deve essere sussunto; altro è, invece, ritenere accertati i fatti costitutivi della pretesa in esito alla operazione di sussunzione nella fattispecie legale astratta. E non pare dubbio che è proprio e soltanto in relazione a tale ultima attività del Giudice che si incentra la critica della ricorrente, in tal modo venendo prospettato un vizio di legittimità in tesi idoneo a privare la sentenza della sua unica ragione giustificativa.

Tanto premesso, il motivo di ricorso è infondato, alla stregua della seguenti considerazioni, parzialmente correttive ed integrative dell’argomentazione motivazionale della sentenza impugnata.

In mancanza di predeterminazione convenzionale del termine per il pagamento, il Legislatore, nelle transazioni commerciali tra enti pubblici non economici e soggetti imprenditoriali, onde disincentivare comportamenti dilatori del debitore pubblico (ingenerati dalla asimmetria delle posizioni dei contraenti) nell’adempimento delle prestazioni aventi ad oggetto i pagamenti dei corrispettivi per la fornitura di beni o servizi (con conseguenze deteriori sulla capacità di autofinanziamento delle imprese private ed effetti distorsivi del mercato interno rispetto a quello transfrontaliero), ha previsto nel caso di ritardo colpevole l’obbligo di corrispondere interessi di mora al saggio del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale Europea, più elevato di quello legale, integrando a tal fine il contenuto contrattuale, e disponendo in via sussidiaria (“se il termine per il pagamento non è stato stabilito nel contratto”) che alla data di scadenza della prestazione deve essere individuato il termine a far data dal quale iniziano a decorrere gli interessi moratori speciali.

Esclusa la ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui il termine del pagamento dovuto da una Pubblica Amministrazione deve essere correlato alla previa accettazione o verifica della prestazione eseguita dalla impresa, il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4 (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 in attuazione della direttiva 2011/7/UE) contempla al comma 2, lett. a) – c), differenti riferimenti cronologici, collocati secondo una relazione di subordinazione condizionata, che prevedono il decorso degli interessi dal trentesimo giorno successivo: a) alla data di ricezione della fattura o di altra richiesta di pagamento analoga, o, in mancanza, b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, trovando applicazione quest’ultima soluzione in tutti i casi in cui la fattura o la analoga richiesta di pagamento siano state trasmesse e ricevute anteriormente alla esecuzione della prestazione.

Orbene essendo incontestato che le prestazioni sono state regolarmente eseguite dal Laboratorio 3C s.r.l., e che i corrispettivi sono stati saldati, assume l’Azienda sanitaria che, in mancanza della prova della “data di ricezione” delle fatture o della data di esecuzione delle prestazioni, rimarrebbe sfornita di prova la pretesa per interessi moratori speciali.

Tuttavia la Corte d’appello ha ritenuto egualmente provato il diritto sulla scorta dei documenti prodotti dalla impresa, da cui risultava la “data di emissione” delle fatture ed il riepilogo delle “date dei pagamenti” dei corrispettivi a saldo.

Tale soluzione appare corretta in diritto, alla stregua della interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e b) decreto legislativo, in combinato disposto dalla disposizione di cui alla lett. c) medesimo articolo del decreto legislativo.

Non è dubbio, infatti, che in assenza della prova della data di ricezione della fattura debba trovare applicazione il criterio cronologico fondato sulla data di esecuzione della prestazione. Fatto costitutivo della pretesa è dunque l’elemento cronologico (“dies a quo”) del momento iniziale di decorrenza degli interessi, individuato in relazione alla “data della esecuzione prestazione”, ponendosi come fatto derogatorio della sequenza di subordinazione istituita ex lege tra la disposizione di cui alla lett. a) e quella della lett. b), la differente ipotesi, prevista dalla lett. c), in cui la fattura sia stata trasmessa e ricevuta in data anteriore alla esecuzione della prestazione. Pertanto la “data di emissione” del documento-fattura (così come la data di ricezione di detto documento) può risultare anteriore o posteriore alla esecuzione della prestazione, ma se posteriore, la data di emissione (o di ricezione) viene al più a coincidere ovvero ad essere necessariamente successiva a quella di esecuzione della prestazione di beni o servizi, potendo in tal modo assolvere in ogni caso alla esigenza di individuazione dell’elemento cronologico, richiesto dalla norma, e cioè del “dies a quo” dal quale far decorrere gli interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5. Ed infatti, nel caso in cui la data di emissione delle fatture – non trasmesse nè ricevute dal debitore – fosse coincidente con quella di adempimento delle prestazioni, verrebbe pur sempre in questione il criterio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, comma 2, lett. b; nel caso in cui, invece, la fattura – non trasmessa nè ricevuta dal debitore – risultasse emessa in data successiva a quella di esecuzione della prestazione, alcuna contestazione, in ordine alla violazione della regola stabilita dal medesimo art. 4, potrebbe allegare il debitore il quale neppure avrebbe interesse ad agire in giudizio, atteso che vedrebbe ridotto l’importo del debito da mora, iniziando a decorrere gli interessi in tempo addirittura successivo a quello della data di esecuzione della prestazione previsto dalla norma indicata.

In sostanza, in difetto di una predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, la disciplina normativa dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4 salva la ipotesi sopra indicata di cui al comma 2 lett. d), riconduce, in via prioritaria (comma 2, lett. a), alla iniziativa del contraente-creditore, che abbia adempiuto alla propria obbligazione, la individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi da ritardo, ritenendo equiparabile a tal fine – con valutazione presuntiva ex lege – la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente: ma in tal modo il Legislatore intende presumere che la prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo sia da ritenere certa, liquida ed esigibile nel momento in cui il creditore invia al debitore la fattura, ed allora, vertendosi in tema di contratto sinallagmatico, intende altresì ritenere (in base al principio generale del diritto delle obbligazioni “quod sine die debetur statim debetur”: art. 1183, comma 1, art. 1498, comma 2, art. 1562 in relazione all’art. 1677 c.c.) che la prestazione di fornitura o di servizio sia stata già eseguita al momento della richiesta di pagamento (come peraltro posto in chiara evidenza dal 17 considerando della direttiva 2011/7/UE, che ha abrogato dal 13.3.2013, sostituendola, la precedente direttiva 2000/35/CE), venendo quindi in rilievo ai fini che ne occupa – in mancanza di trasmissione e ricezione della fattura – il criterio subordinato (comma 2, lett. b) di decorrenza degli interessi di mora dal trentunesimo giorno successivo alla data di esecuzione della prestazione, che bene può trovare applicazione (in assenza di altre prove) anche facendo riferimento alla “data di emissione” della fattura, in quanto documento equiparato alla richiesta di pagamento e che viene formato, di regola, secondo la comune prassi commerciale, “successivamente” alla effettuazione della prestazione di beni o servizi (sintomatiche al proposito, con riferimento agli adempimenti fiscali, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, art. 21, comma 4, art. 23).

La regolarità della sequenza “esecuzione prestazione – richiesta di pagamento” che, in assenza di diverse pattuizione tra le parti, trova riscontro nella comune prassi commerciale e fiscale, e per cui la fattura viene emessa dopo la esecuzione della cessione di beni o della prestazione di servizi, è stata assunta dal Legislatore a base della indicata presunzione, e consente pertanto di ritenere utilizzabile anche l’elemento cronologico della “data di emissione” della fattura, in funzione integrativa-accertativa del “dies a quo”, previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, comma 2, lett. b), (data di ricevimento della prestazione), ai fini della decorrenza automatica degli interessi moratori speciali.

E’ ben vero che il decreto legislativo prevede espressamente anche la ipotesi, di cui al medesimo art. 4, lett. c secondo cui la emissione e/o ricezione – della fattura o della richiesta di pagamento potrebbe precedere cronologicamente la esecuzione della prestazione, ma trattasi di eccezione alla norma, confermando ulteriormente tale disposizione la esigenza sottesa alla sopradescritta sequenza cronologica, venendo a prescrivere che, in ogni caso, la data di emissione e/o ricezione della fattura non può mai anticipare il “dies a quo” di decorrenza della mora rispetto alla data in cui è stata effettivamente adempiuta la obbligazione del prestatore di beni o servizi.

La ricostruzione della connessione logica tra le disposizioni della norma del decreto legislativo, viene a riflettersi direttamente sul piano del riparto dell’onere della prova e consente in tal modo di individuare anche la “regula juris” per risolvere la presente controversia.

Ed infatti, avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, sarà onere del debitore, secondo l’ordinario criterio di riparto previsto dall’art. 2697 c.c., dimostrare il fatto modificativo di tale pretesa, e cioè che, alla data di emissione o ricezione della fattura, la prestazione di fornitura di beni o servizi non era stata ancora eseguita, potendo incorrere il debitore nella mora soltanto dal trentesimo giorno successivo all’adempimento di tale obbligazione.

Non essendo stata fornita dalla Azienda sanitaria alcuna prova, e neppure essendo stato allegato il fatto contrario modificativo della pretesa, correttamente il Giudice di appello ha ritenuto applicabile il criterio aritmetico di computo degli interessi moratori D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5 sulla scorta degli elementi fattuali – incontestati comprovanti il ritardo, costituiti dalle date di emissione delle singole fatture successive ai corrispondenti importi dei pagamenti a saldo dei corrispettivi.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l’Azienda sanitaria soccombente va condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre nessuna modifica del regolamento delle spese relativo ai gradi di merito deve essere disposta dal Collegio in difetto di impugnazione incidentale proposta da Laboratorio 3C Centro Clinico Chimico s.r.l..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA