Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17684 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 21302-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,

presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO;

– ricorrente –

contro

DEL VECCHIO MARIA LORENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato ALDO MONTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA BONASIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 22/04/2015;

viste le memorie depositate da parte ricorrente ai sensi dell’art.

380-bis c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad impugnazione di avvisi di iscrizione ipotecaria, la C.T.R., nel rigettare l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza di prime cure, ha confermato l’annullamento dell’avvenuta iscrizione ipotecaria (con conseguente cancellazione) “stante la non contestata mancanza della previa comunicazione alla contribuente”, la quale aveva in primo grado eccepito anche la mancata notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nonostante il decorso di un anno dalla asserita (ma parimenti contestata) notifica delle relative cartelle di pagamento;

2. con un unico motivo, la ricorrente deduce la “nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per plurime violazione dell’art. 112 c.p.c.”, segnatamente per essere la decisione impugnata “fondata su un argomento giuridico diverso da quello del giudizio di primo grado, non coerente con i motivi di appello”, così in sintesi descritti: “a) omessa pronuncia:… sulla questione della irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali”; “b) violazione del principio del contraddittorio – limiti del potete del Giudice di Appello”, per avere il Giudice d’appello “introdotto nel giudizio un “fatto” giuridico nuovo individuabile nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19668 del 18 settembre 2014… questione non rilevata nella sentenza di primo grado, in quanto ritenuta assorbita in primo grado dalla mancata dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. non sussiste il vizio di omessa pronuncia di cui sub a), avendo il giudice d’appello legittimamente optato per la questione assorbente ritenuta più liquida ai fini della decisione (Cass., Sez. Un. n. 9936/14);

5. anche la censura sub b) non coglie nel segno, essendosi ampiamente consolidato l’orientamento di questa Corte, originato dalle sentenze delle Sez. Un. nn. 19667 e 19668 del 2014 – e rispetto al quale non vengano prospettate argomentazioni atte a superarlo – per cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, firmo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”, con l’ulteriore precisazione che “la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (cfr. Cass. nn. 6072/15, 2879/16), con la conseguenza che l’iscrizione di ipoteca non preceduta, come nel caso di specie, dalla comunicazione al contribuente “è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (v. Cass. sez. 5, ord. n. 8417-8420 del 2017; conf. Cass. sez. 5, ord. 8061-8063 del 2017; cent. 4591/17; Cass. sez. 5, nn. 17838/16, 14884/16, 13115/16; Cass. sez. 6-5 nn. 27231/16, 18349/16, 11185/16, 23875/15).

6. alla conseguente declaratoria di inammissibilità sostanziale del ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1), (cfr. Cass. Sez. Un. 21 marzo 2017, n. 7155), segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi per Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 131, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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