Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17683 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17683
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.C.L. (OMISSIS), C.S.
(OMISSIS), quali eredi del defunto G.B.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo
studio dell’avvocato COSTANZO MAURIZIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALENTINI CRISTINA giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli
uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 674/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 13/07/2007, depositata il 18/02/2008
R.G.N. 11300/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato BIGI MAURO (per delega dell’Avv. VALENTINI
CRISTINA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
C.S. e G.C., in qualità di eredi di G.B., ricorrono dinanzi a questa corte per la cassazione della sentenza della corte di appello di Roma che, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero della salute avverso la pronuncia con la quale il tribunale capitolino lo aveva condannato al risarcimento dei danni da trasfusione in favore del G., aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto della imprevedibilità del contagio da HCV in epoca anteriore al 1988, in ossequio, ratione temporis, ad una giurisprudenza di questa corte (Cass. 11609/05) predicativa di tale principio di diritto.
Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di questa corte di legittimità che, a sezioni unite (Cass. ss.uu. 581/08) ha chiarito come, nella specie, unico fosse a dirsi l’evento lesivo, e cioè la lesione dell’integrità fisica, ed unico il nesso causale, a prescindere dalla data di scoperta del virus.
Il ricorso va pertanto accolto.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del processo alla corte di appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011