Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17683 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23715-2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTELLO 30, presso SRL LEGALCOMTELEMATICA, rappresentato e difeso

dagli avvocati ELISABETTA DELL’AVVOCATO, DONATO ARMENIO;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 165/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 6.6.2017 n. 165, ha rigettato l’appello proposto da D.G., confermando la decisione di prime cure che aveva ritenuta infondata la pretesa volta ad ottenere da RAS Assicurazione s.p.a. n. q. di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale asseritamente cagionato da un veicolo rimasto non identificato, essendosi il conducente dello stesso allontanato dopo aver improvvisamente invaso la corsia sulla quale sopraggiungeva il motoveicolo condotto dal D., così causandone la caduta e poi lo scontro con altra autovettura che percorreva la carreggiata nell’opposto senso di marcia.

Il Giudice di appello riteneva che, correttamente, il Tribunale avesse disposto “ex officio” ai sensi dell’art. 421 c.p.c. l’acquisizione della prova orale con il teste De.An. – conducente della vettura contro la quale era terminato il motoveicolo -, dovendo escludersi la incapacità della stessa ex art. 246 c.p.c., in quanto anteriormente indennizzata del danno materiale subito, e non incontrando il potere officioso limitazioni nelle intervenute decadenze e preclusioni per le parti. Nel merito la domanda doveva essere rigettata, attesa la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla De., nella immediatezza, agli agenti di PG – secondo cui la moto, per sorpassare le auto incolonnate, aveva invaso l’opposta carreggiata -, rispetto alle dichiarazioni rese nel corso della istruttoria dai testi indotti dal danneggiato.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da D.G. con cinque motivi.

Resiste con controricorso ALLIANZ Assicurazioni s.p.a., subentrata n. q. di impresa designata FGVS a RAS Assicurazioni s.p.a..

Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., la società assicurativa eccependo anche la inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto spedito per la notifica a mezzo posta in data 9.7.2018, asseritamente oltre il termine di decadenza annuale ex art. 327 c.p.c. scaduto il 6.7.2018, è infondato.

Il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), tenuto conto della sospensione di giorni 31 del periodo feriale previsto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 – come sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162 – veniva a scadere il giorno sabato 6.7.2018, dovendo ritenersi prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (comma quest’ultimo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 comma 1, lett. f), al primo giorno utile successivo a quello festivo. Pertanto, avuto riguardo al sistema plurifasico della notifica degli atti processuali – dovendo tenersi distinte le attività del procedimento di pertinenza del notificante e quelle invece imputabili all’organo della notifica o, come nel caso di specie, al servizio postale -, la notifica del ricorso a mezzo posta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, eseguita con atto consegnato all’ufficio postale in data 9.7.2018 (velina ricevuta accettazione atto giudiziario), deve ritenersi effettuata tempestivamente.

Con il primo motivo la sentenza di appello viene impugnata per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 5) omessa esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

Con il terzo motivo si deduce la “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli art. 281 ter c.p.c.; art. 421 c.p.c., comma 2 e art. 156 c.p.c., comma 2)”.

I motivi sono entrambi inammissibili.

Il ricorrente viene a censurare, nella prima parte della esposizione del primo motivo e nel terzo motivo, il vizio per “error in procedendo”, non avendo la Corte d’appello rilevato la incapacità del teste De.An. – e conseguentemente dichiarato affetta da nullità la prova orale – in quanto conducente dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro stradale ed avente interesse giuridico che la legittimava a partecipare od intervenire nel giudizio, essendo proprietaria del veicolo danneggiato. Aggiunge il ricorrente che debbono, peraltro, ritenersi irrilevanti, ai fini della valutazione della incapacità ex art. 246 c.p.c., i fatti sopravvenuti intesi a paralizzare od estinguere il diritto che la De. avrebbe potuto far valere in causa (nella specie assume il ricorrente che la teste avrebbe riferito di essere stata indennizzata dalla società assicurativa per il danno all’autovettura).

La censura è inammissibile in quanto il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, ha omesso di allegare e di fornire idonea indicazione degli atti del processo in cui rinvenire la tempestiva formulazione della eccezione di incapacità del teste indicato.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’ammissione ed assunzione del teste incapace si traduce in una nullità processuale relativa che la parte interessata – ove non abbia data causa alla invalidità – è tenuta a far valere nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell’atto istruttorio ex art. 157 c.p.c., commi 2 e 3, nonchè a reiterala alla udienza di precisazione delle conclusioni e dedurla ancora come specifico motivo di gravame (ovvero riproporla ex art. 346 c.p.c.), dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23054 del 30/10/2009; id. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013; id. Sez. L, Sentenza n. 18036 del 19/08/2014; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 23896 del 23/11/2016; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019). Orbene emerge dalla lettura della sentenza di appello che, con il primo motivo di gravame, il D. aveva impugnato la decisione di prime cure in punto di erronea valutazione della attendibilità della teste De., sull’assunto dell’interesse di questa a partecipare al giudizio, ma nulla è dato rilevare, nè emerge dal ricorso, se, nel giudizio in primo grado, il D. avesse tempestivamente eccepito tale incapacità alla udienza riservata all’assunzione della teste, ed avesse poi riproposto la eccezione di nullità della prova anche nelle conclusioni precisate avanti il Tribunale. Dal ricorso per cassazione sembra emergere, piuttosto, che l’unica contestazione mossa in primo grado attenesse alla nullità della prova, eccepita peraltro limitatamente alla sola “tardività e violazione delle preclusioni istruttorie”, dunque in relazione alla differente questione della asserita violazione dei limiti imposti dalla chiusura della fase processuale all’esercizio del potere istruttorio officioso ex art. 421 c.p.c., comma 2, e solo tale eccezione trova, infatti, riscontro nei motivi di gravame dedotti con l’atto di appello, come riassunti dalla parte ricorrente nelle premesse del ricorso per cassazione (pag. 7).

Il primo motivo è, poi, inammissibile anche in relazione alla seconda parte della esposizione, concernente il vizio di “error facti”, ove il ricorrente viene a richiedere una inammissibile rivalutazione della efficacia probatoria delle risultanze istruttorie alla luce dell’assunto della inattendibilità della De. – vantando quella un interesse che la legittimava ad essere parte nel giudizio – e della preferibile diversa ricostruzione della dinamica del sinistro secondo la prospettazione attorea (nella esposizione del motivo non vengono indicati fatti storici decisiva omessi dalla Corte territoriale, ma vengono riprodotte soltanto le dichiarazioni rese dai testi e le risultanze del verbale di PG, già oggetto di disamina da parte della Corte territoriale: questione di mera valutazione, sottratta al sindacato di legittimità, è anche quella della – contestata – “immediatezza” delle dichiarazioni della De., in relazione all’orario in cui sono state raccolte e trascritte nel verbale di PG). E’ appena il caso di osservare, al proposito, che la censura viene a contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Giudice di merito, investendo quindi accertamenti in fatto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 applicabile “ratione temporis”, come interpretato da questa Corte consente di sindacare in sede di legittimità esclusivamente in relazione all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, infatti, nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), non accedendo alla verifica di legittimità la critica alla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione condotta alla stregua di elementi istruttori extratestuali, residuando oltre alla ipotesi omissiva indicata soltanto la verifica della esistenza del requisito essenziale di validità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 281 ter, art. 421 c.p.c., comma 2 e art. 156 c.p.c., comma 2)”; con il quarto motivo “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 421 c.p.c., comma 2, art. 420 c.p.c., comma 6, art. 281 ter, art. 183 c.p.c., comma 8 e art. 101 c.p.c., comma 2)”; con il quinto motivo “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2; art. 281 ter c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, art. 1883, comma 6, art. 414 c.p.c., n. 5, art. 416 c.p.c., comma 3, art. 115 c.p.c.)”.

Sostiene il ricorrente che l’esercizio dei poteri officiosi del Tribunale era stato illegittimamente disposto dopo che si erano formate le preclusioni istruttorie per le parti, e dunque la prova era stata assunta in violazione del contraddittorio, non essendo stato concessa alle parti neppure l’assegnazione di termine perentorio per dedurre capitoli in prova contraria, come previsto dall’art. 421 c.p.c., comma 2, c.p.c. mediante il rinvio all’art. 420 c.p.c., comma 6. Aggiunge che il potere officioso era stato altresì esercitato oltre i limiti consentiti dalla norma processuale, in quanto difettava nella specie quella incertezza delle risultanze istruttorie o quella esigenza di completamento ed approfondimento dei fatti allegati, che soltanto avrebbe potuto legittimare l’intervento del Giudice di merito, nelle specie trasmodato in una sostanziale sostituzione dell’onere di prova gravante sulla parte interessata.

I motivi, che richiedono una trattazione congiunta, debbono ritenersi in parte infondati ed in parte inammissibili.

Occorre premettere che, sebbene entrambe le parti abbiano fatto espresso riferimento anche alle norme del giudizio ordinario di cognizione, nel caso di specie viene in rilevo esclusivamente la disciplina del rito speciale del lavoro. Il giudizio di merito è infatti iniziato con atto di citazione notificato in data 28.3.2006, nella vigenza quindi della L. 21 febbraio 2006, n. 102 che, all’art. 3, disponeva che “alle cause relative al risarcimento del danno per marte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile”. Ed infatti, correttamente, il Tribunale alla prima udienza ha provveduto alla trasformazione del rito ex art. 426 c.p.c., assegnando i termini alle parti per la integrazione degli atti di costituzione in giudizio.

Tanto premesso, le critiche svolte dalla parte ricorrente debbono essere esaminate in relazione alla norma processuale applicata dal Giudice, nella specie l’art. 421 c.p.c., come interpretata nella logica propria dello speciale rito processuale del lavoro.

Al riguardo è acquisita da tempo la nozione secondo cui nella disciplina processuale del rito del lavoro, introdotto dalla L. n. 533 del 1973, il Legislatore ha inteso contemperare il principio dispositivo, il principio di speditezza del processo e la esigenza di accertamento della verità materiale, in funzione e della particolare rilevanza sociale delle controversie, e della necessità di apprestare strumenti idonei a garantire la piena effettività della tutela giudiziaria in una materia caratterizzata dalla sensibile asimmetria delle posizioni rivestite dalle parti del rapporto.

Le censure di illegittimità costituzionale immediatamente formulate alla normativa processuale, in relazione all’asserita violazione del principio di eguale trattamento delle parti del processo e del diritto di difesa a favore del lavoratore, sono state dichiarate infondate dal Giudice delle Leggi che, nella disamina delle varie fasi processuali, ha osservato come “la retta interpretazione delle norme consente, invero, di pervenire alla conclusione che si realizza, invece, nella concreta dialettica del nuovo processo del lavoro, una perfetta simmetria di posizione tra le parti. Tale simmetria già sottolineata nella Relazione alle Commissioni riunite della Camera nel corso della V legislatura (ove, con suggestione di immagine, si contrappone all’obbligo del convenuto di “vuotare il sacco” fin dal principio, quello analogo dell’attore di “dire, senza riserva alcuna, fin dall’atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa e fornire il materiale su cui si basa la pretesa”) – è ancora, tra l’altro, ribadita nella Relazione alla Commissione Giustizia e Lavoro del Senato nella VI legislatura, venendo additata come una componente essenziale di quella reciproca collaborazione che, nello spirito della buona fede processuale informativo del codice del 1942 (alla cui formulazione originaria si è inteso riportarsi), condiziona, in pratica, lo svolgimento del nuovo rito, nei suoi caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità. La lettura sistematica del dato normativo conferma, del resto, senza margine alcuno di dubbio, il carattere paritario della disciplina dell’attività defensionale delle parti.” (cfr. Corte costituzionale, sentenza 14.1.1977, n. 13. Vedi Corte Cost., sentenza n. 10/1979, che conferma la precedente). Pur se le norme che contemplano l’esercizio del potere istruttorio officioso (art. 421 c.p.c., comma 2 e 4; art. 425 c.p.c., comma 4; art. 437 c.p.c., comma 2; art. 424 c.p.c., comma 1; art. 441 c.p.c. – in relazione alla c.t.u. cd. percipiente -) non ha costituito espresso esame delle questioni incidentali di costituzionalità, questa Corte da tempo è pervenuta a ritenere manifestamente infondati analoghi dubbi di illegittimità costituzionale prospettabili in relazione alla fase istruttoria del rito del lavoro, in quanto se “l’esigenza di un accertamento pieno dell’esistenza o inesistenza dei fatti controversi in ragione del carattere indisponibile o semindisponibile delle situazioni soggettive coinvolte” giustifica l’introduzione di elementi inquisitori in un processo pur sempre prevalentemente informato al principio dispositivo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004), i poteri assegnati al Giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. non sono lasciati all'”arbitrium merum”, ma sono funzionalmente conformati alla emersione della verità materiale al fine di conseguire la massima corrispondenza possibile tra la realtà giuridica e la realtà effettuale, rimanendo in ogni caso circoscritta la ricerca “officiosa” della verità nell’ambito dei fatti materiali allegati dalle parti e comunque emersi dalla istruttoria, anche se non esplicitamente valorizzati nelle difese delle stesse parti, rimanendo escluso un generale potere sostitutivo del Giudice volto a sopperire alle negligenze imputabili alla parte nella propria condotta difensiva (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17102 del 22/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 20/07/2011).

Pertanto, pure essendo il disposto dell’art. 421 c.p.c., comma 2 (il giudice può “disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile”) espressione del “contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002), ciò tuttavia non comporta anche il potere del Giudice di estendere il thema probandum “sulla base del proprio sapere privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, che non siano cioè emersi nel processo nel contraddittorio delle parti come avviene, ad esempio, in sede di interrogatorio libero delle parti stesse (cfr. in tali sensi: Cass. 23 maggio 2003 n. 8220 cit.)”; o di superare il principio della legalità della prova, dando “ingresso nel giudizio alle c.d. prove atipiche”; o di disporre “una prova contro la volontà già espressa in modo chiaro delle parti di non servirsi di detta prova (cfr. al riguardo: Cass. 24 marzo 1993 n. 3537)”; od ancora, nonostante il già avvenuto espletamento di una prova su punti decisivi della controversia, che non presenta alcun margine di dubbio cognitivo sui fatti rappresentati, di ammettere d’ufficio “una prova diretta a sminuirne l’efficacia e la portata, specialmente nei casi in cui – come avviene per la prova per testi – un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale (cfr. sul punto: Cass. 19 agosto 2000 n. 11002)….” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004).

La giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, individuato il confine massimo di estensione del potere istruttorio del Giudice, nell’accertamento, mediante disposizione di nuovi mezzi prova (anche oltre le preclusioni della fase istruttoria, come espressamente previsto dalla norma degli artt. 421 e 437 c.p.c.: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 29006 del 10/12/2008), di tutti quegli elementi circostanziali allegati dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. L -, Sentenza n. 28439 del 05/11/2019) od emersi dalla istruttoria – anche se allegati in modo impreciso o non valorizzati nelle proprie difese dalle parti in funzione probatoria dei fatti costitutivi od impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa oggetto della controversia – che appaiano indispensabili a risolvere dubbi ed incertezze od integrare lacune nella corretta ricostruzione della fattispecie concreta. Ne segue che lacune o difetti nella strategia processuale delle parti, non impediscono al Giudice di verificare probatoriamente ex officio elementi fattuali da quelle introdotti od emersi dagli atti di causa, ove ritenuti rilevanti ai fini della decisione (cfr. Corte cass. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019), diversamente invece dalla ipotesi in cui emergano totali carenze allegatorie di fatti o dalla ipotesi in cui le parti siano incorse in eventuali decadenze o preclusioni per condotta negligente ad esse esclusivamente imputabile (come ad esempio nel caso in cui la parte sia decaduta dalla assunzione della prova ammessa; o non abbia prodotto, incorrendo nella decadenza di cui all’art. 414 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 416 c.p.c., comma 3, documenti precostituiti individuati come decisivi dalla stessa parte nei propri atti difensivi introduttivi: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 16781 del 29/07/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 10102 d el 18/05/2015 – che fa salva la facoltà della controparte di non opporsi alla ammissione dei documenti disposta dal Giudice ex officio -; in generale: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17572 del 01/09/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 154 del 10/01/2006).

Tanto premesso, dalla esposizione dei fatti nel ricorso, emerge che nella comparsa di risposta in primo grado la società assicurativa aveva allegato la esclusiva responsabilità del D. nella produzione del sinistro, indicando tra l’altro che il motoveicolo era andato a collidere l’auto condotta dalla De. il Giudice di prime cure, alla udienza di ammissione delle prove dedotte dalle parti, aveva disposto l’acquisizione di ufficio del rapporto di PG redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, al quale risultavano allegate le sommarie informazioni rese dalla De., da cui emergeva una ricostruzione della dinamica dello scontro antitetica a quella dedotta con l’atto introduttivo del giudizio dal D..

Tali le indicazioni che risultano dagli atti regolamentari, ed in difetto di differenti allegazioni e di trascrizione del contenuto della comparsa di risposta dai quali possa desumersi che la società assicurativa avesse 1 – fornito una dettagliata descrizione della cinematica confliggente con quella del danneggiato, ed 2 – avesse indicato la De. quale teste da chiamare a deporre su specifici fatti anche in prova contraria, omettendo poi di formulare i capitali di prova o di citare il teste incorrendo così nelle previste decadenze, ne segue che gli elementi di incertezza sulla effettiva ricostruzione del sinistro sono stati indotti nel Giudice di prime cure soltanto nel corso della fase istruttoria, in seguito alla lettura del rapporto di PG – del quale era stata disposta l’acquisizione su sollecitazione dello stesso attore: ricorso pag. 2 – recante in allegato il verbale di sommarie informazioni assunte in occasione del sopralluogo dalla De., dalle quali emergeva una differente cinematica dello scontro, non compatibile con quella riferita dai testi indotti dall’attore, e che avevano reso dichiarazioni peraltro neppure coincidenti, essendo stati ritenuti non affidabili dalla Corte d’appello, in quanto non palesatisi ai verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro (sentenza appello, in motivazione, pag. 4).

Ed allora appare del tutto infondata la contestazione della illegittimità dell’esercizio del potere officioso:

– sia in relazione alla ammissione della nuova prova orale “successivamente alle preclusioni istruttorie” (quinto motivo), stante l’inequivoco disposto dell’art. 421 c.p.c., comma 2, norma che, anche in relazione alla specifica previsione del superamento di tali preclusioni, viene nettamente a distinguersi rispetto tanto alla disposizione di cui all’art. 281 ter c.p.c. (inserita nel Capo III del Tit. I del Libro II del processo di cognizione, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 68 a seguito della istituzione del Tribunale in composizione monocratica) pacificamente applicabile “non oltre” le preclusioni della fase istruttoria (cfr. Corte Cost. ordinanza 14.3.2003 n. 69 che rileva come “in nessun caso il potere officioso di cui all’art. 281-ter c.p.c. potrebbe senza attribuire al giudice un arbitrario (più che discrezionale) potere di disporre, per lasciarle o non definitivamente maturare, delle decadenze istruttorie nelle quali una parte fosse incorsa – essere esercitato oltre i limiti della fase istruttoria, ferma l’applicabilità del disposto dell’art. 184 c.p.c., u.c.” diversamente l’esercizio del potere di cui all’art. 281 ter c.p.c., vulnererebbe il principio di parità delle armi delle parti in causa, mai potendo il potere officioso del giudice risolversi in un mezzo per aggirare, in favore di una parte ed in danno dell’altra, gli effetti del maturarsi delle preclusioni”: conclusione che trova fondamento nella acquisizione da parte del Giudice della conoscenza del fatto rilevante, attraverso le allegazioni delle parti, e quindi nel corso della fase di trattazione che definisce il “thema decidendum”: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18324 del 18/09/2015), quanto della disposizione di cui all’art. 257 c.p.c. che per la sua stessa ragione comporta necessariamente il superamento della preclusione formatasi con la definizione del “thema probandum”, pur rimanendo comunque circoscritto il potere officioso nell’ambito dei fatti già capitolati, sui quali, solo a seguito della assunzione delle prove orali ammesse, risulta essere a conoscenza anche altra persona (teste de relato) indicata per la prima volta da uno dei testimoni, e della quale può quindi disporsi la escussione in qualità di teste (non venendo invece a derogare alla preclusione istruttoria, nè l’assunzione della prova orale ritenuta superflua o del teste ammesso e poi rinunciato, nè la riconvocazione a chiarimenti dei testi già escussi);

– sia in relazione ai presupposti funzionali dell’esercizio del potere officioso (secondo motivo), venendo in questione le esigenze di accertamento della verità materiale, insorte in conseguenza della emersione delle incertezze sulla effettiva ricostruzione del sinistro a seguito alla acquisizione del rapporto di PG e dei verbali allegati (e dunque dopo il formarsi delle preclusioni di cui all’art. 420 c.p.c.)

– sia ancora in relazione alla dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti (quarto motivo), in quanto, se non vi è dubbio che la esigenza da parte del Giudice di merito di estendere all’accertamento di ulteriori fatti – sia pure desunti dal materiale istruttorio già acquisito – il “thema probandum”, comporta la esigenza di garantire alle parti la possibilità di controdedurre sui capitoli di prova formulati “ex officio”, e di indicare altri testi in prova contraria, è altrettanto vero che tale esigenza, assicurata dall’esplicito rinvio all’art. 420 c.p.c., comma 6, contenuto nell’art. 421 c.p.c., comma 2 (così rettificato il rinvio all'”articolo precedente” reso non più attuale dalla introduzione dell’art. 420 bis c.p.c.: la rettifica è stata formalmente disposta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, non essendo tuttavia dubbio, anche prima della rettifica, che il rinvio dovesse riferirsi all’art. 420 c.p.c.), si estrinseca nella facoltà processuale di (contro)deduzione probatoria riservata alla parte, quale espressione del principio dispositivo (le parti, infatti, qualora il Giudice disponga di ufficio nuove prove, “possono” dedurre i mezzi di prova “che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni”), con la conseguenza che il ricorso per cassazione con il quale si denuncia il vizio di nullità processuale in cui sarebbe incorso il Giudice, per violazione della prescrizione dell’art. 420 c.p.c., comma 6, implica, ai fini della completezza espositiva del “fatto processuale” cui è subordinata ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 la ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, la allegazione e dimostrazione che la parte interessata aveva inteso avvalersi del diritto di controdedurre, richiedendo al Giudice l’assegnazione del termine perentorio per la formulazione della prova contraria.

Alcuna violazione del contraddittorio risulta, pertanto, imputabile al Giudice di merito, per mancata assegnazione del termine indicato dall’art. 420 c.p.c., comma 6, atteso che, in difetto di richiesta del termine a difesa o di formulazione di prova contraria, o di istanza di revoca – depositata fuori udienza – della ordinanza ammissiva della prova “ex officio”, per omessa assegnazione del termine perentorio, deve ritenersi che la parte non abbia inteso avvalersi della facoltà ad essa riservata (si veda, analogamente, Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 16781 del 29/07/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 10102 de 118/05/2015, secondo cui, qualora il Giudice disponga di ufficio la acquisizione di documenti, la produzione dei quali rimane preclusa alla parte incorsa in decadenza, deve ritenersi che il silenzio della controparte a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie – comporti l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione).

Orbene il ricorrente afferma che la prova orale venne assunta “nonostante le contestazioni…. relative anche alla tardività della indicazione della teste, avendo il Giudice violato il regime delle preclusioni istruttorie, oltre alla violazione del principio del contraddittorio per l’omessa concessione del termine per articolazione di prova contraria” (ricorso per cassazione pag. 5), ma non specifica se e quando sia stata formulata, a verbale di udienza o in separata memoria o in altra istanza depositata in Cancelleria, la richiesta di assegnazione del termine perentorio ex art. 420 c.p.c., comma 6, difettando, pertanto, il necessario presupposto della dedotta violazione processuale.

Il motivo si palesa dunque inammissibile alla stregua del principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6330 del 19/03/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 26831 del 18/12/2014).

In conseguenza il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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