Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17683 del 07/09/2019

Cassazione civile sez. I, 07/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 07/09/2016), n.17683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26556-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempere, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FIRS COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso l’avvocato VALENTINO FEDELI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4746/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato IANNELLI LORENZA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno chiesto di essere ammesse allo stato passivo della Liquidazione coatta amministrativa di Firs Assicurazioni S.p.A. per l’importo di Lire 238.758.000, dovute da quest’ultima in forza di una polizza fideiussoria emessa in favore di MA.CO. S.r.l. per la cancellazione di un’ipoteca legale iscritta su beni che la società aveva acquistato da tale G.A., debitore erariale per l’importo di Lire 288.448.000, successivamente ridotto Lire 283.758.000.

Il Commissario liquidatore ha negato l’ammissione con la motivazione: “documentazione probatoria non fornita”.

2. – Le Amministrazioni hanno proposto opposizione allo stato passivo che, nel contraddittorio con la procedura, il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 aprile 2004, ha accolto, ammettendo il credito inizialmente azionato.

3. – Contro la sentenza la Liquidazione coatta amministrativa di Firs Assicurazioni S.p.A. ha proposto appello per quattro motivi al quale l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito e che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre 2012, ha accolto, respingendo la domanda proposta in primo grado.

La Corte territoriale, dopo aver disatteso i primi tre motivi spiegati dalla liquidazione appellante, tutti rivolti a contrastare la qualificazione della polizza fideiussoria in termini di contratto autonomo di garanzia, ha in breve affermato:

-) che la garanzia prestata dall’assicuratore, nei limiti dell’importo massimo di Lire 283.758.000, concerneva l’importo, oggetto di contenzioso tributario, dovuto al fisco da G.A., venditore dei beni acquistati da MA.CO. S.r.l., non soltanto in forza della definitiva pronuncia tributaria, ma anche sulla base delle eventuali decisioni del giudice tributario suscettibili di impugnazione;

-) che, pertanto, la natura di garanzia autonoma prestata dall’assicuratore non escludeva che l’Amministrazione dovesse comunque dedurre che l’importo richiesto corrispondesse al carico tributario gravante sul G.A., determinato in sede di contenzioso tributario, con la precisazione che l’onere di deduzione non intaccava l’autonomia della garanzia, ma concorreva semplicemente a rendere determinato l’oggetto della prestazione, soltanto determinabile al momento della stipulazione del contratto poichè rimesso all’esito del contenzioso in atto con il G..

4. – L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da memoria.

La Liquidazione coatta amministrativa di Firs Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

S. – Il ricorso contiene tre motivi.

5.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Sostengono le Amministrazioni ricorrenti che la Liquidazione, con il quarto motivo di appello, lungi dal riproporre l’eccezione concernente il mancato deposito della documentazione relativa al contenzioso tributario con il G., ed in definitiva la genericita ed indeterminatezza dell’escussione della garanzia per mancanza della documentazione giustificativa, avrebbe viceversa dedotto l’incompatibilità del contratto autonomo di garanzia con la disciplina fallimentare.

5.2. – secondo motivo è rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostengono le Amministrazioni ricorrenti, attaccando nuovamente la motivazione della sentenza impugnata nella parte concernente la trattazione del quarto motivo di impugnazione proposto dalla Liquidazione, che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il contenuto della domanda di insinuazione al passivo, nella quale era chiarito che il carico tributario gravante sul G. all’esito del contenzioso in atto, originariamente ammontante a Lire 288.448.000, si era ridotto a Lire 283.758.000.

5.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis dell’art. 1322 c.c., dei principi generali in materia di negozio autonomo di garanzia, degli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria; dei canoni legali di ermeneutica contrattuale contenuti negli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Anche il terzo motivo di ricorso per cassazione è riferito alla lettura del quarto motivo di appello della Liquidazione ed alla conseguente decisione. Si sostiene, cioè:

-) che, non essendo consentito al garante, in forza del contratto autonomo di garanzia, opporre al creditore le eccezioni che traggano origine del rapporto principale, eccezion fatta per l’exceptio doli, la Corte d’appello non avrebbe potuto disattendere la domanda delle Amministrazioni in ragione della mancata documentazione del credito tributario nei confronti del G.;

-) che, d’altro canto, la Corte d’appello avrebbe malamente interpretato la clausola contrattuale, violando in particolare la regola di interpretazione complessiva, poichè avrebbe trascurato l’esame di clausole rilevanti al fine di definire le modalità di escussione della polizza.

6. — Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

6.1. – Il primo motivo è infondato.

A fronte della decisione inizialmente adottata dal Commissario liquidatore, che non ha ammesso il credito delle Amministrazioni poichè non supportato dalla necessaria “documentazione probatoria”, la Liquidazione, nel difendersi dall’opposizione dalle stesse Amministrazioni intentata, ha sostenuto di non essere stata posta in condizione di conoscere, “in mancanza di documentazione, se era stato definito il contenzioso tributario tra l’ufficio Iva e il proprietario originario dell’immobile, se era intervenuta, nel frattempo, una decisione e se questa era stata o meno appellata”, con l’ulteriore conseguenza che mancava la prova del credito fatto valere.

Tale argomento, disatteso dal Tribunale, è stato posto a sostegno del quarto motivo di appello proposto dalla Liquidazione, la quale ha denunciato la violazione della L. Fall., art. 93, secondo cui “per far valere un credito in una procedura concorsuale le domande devono contenere gli elementi idonei ad accertare l’effettiva sussistenza e l’entità del diritto che si vuole far valere. Nel caso di specie, invece, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sul presupposto di essere titolari di un diritto di garanzia a semplice richiesta, con la domanda tempestiva di ammissione al passivo della Liquidazione, in cui è semplicemente asserito il presunto credito, non hanno prodotto altro fuorchè la polizza”. Dopo di che la Liquidazione ha ulteriormente sostenuto che la normativa fallimentare impedisse di far valere la garanzia autonoma in sede di ammissione al passivo, la qual cosa “si presterebbe a facili abusi che incrinerebbero il principio della par condicio cui è ancorato il sistema fallimentare”.

Nel riassumere il motivo, poi, la Corte d’appello ha osservato che esso era volto a sostenere “che il giudice di primo grado non aveva valutato l’eccezione relativa alla violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 92 ai sensi del quale, per far valere un credito in una procedura concorsuale, la relativa domanda deve contenere gli elementi idonei ad accertare l’effettiva sussistenza e l’entità del diritto che si vuole far valere. Ne caso in esame il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate avevano asserito un presunto credito, limitandosi a produrre la polizza”.

E’ dunque evidente che la sintesi sopra trascritta riflette fedelmente la prima parte del motivo di impugnazione sottoposto all’esame della Corte d’appello, la quale, dopo averlo esaminato, ed aver ritenuto che le Amministrazioni dovessero dedurre l’entità del debito tributario del G., alla luce delle decisioni del giudice tributario intervenute al riguardo, così giudicando le pretese creditrici sottoposte ad un onere di rilievo inferiore rispetto a quello prospettato dalla Liquidazione appellante (dovendo le dette pretese creditrici non già provare l’entità del credito del fisco nei confronti del G., bensì semplicemente dedurne la misura come accertata in sede tributaria), ha giudicato fondata l’impugnazione, omettendo per conseguenza di scrutinare l’ulteriore segmento della doglianza, concernente la possibilità stessa di far valere una garanzia autonoma in sede di procedura concorsuale, essendo la parte del motivo accolta “assorbente di ogni altra censura impugnatoria proposta”.

Non è dunque riscontrabile, nella decisione adottata dalla Corte territoriale, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la stessa Corte deciso nell’ambito del motivo proposto, giacchè, come si è già accennato, l’aver ritenuto che le creditrici dovessero semplicemente dedurre l’entità del credito tributario accertato nei confronti del G. in sede tributaria costituisce all’evidenza un minus rispetto alla tesi svolta dalla Liquidazione, secondo cui detto credito andava non soltanto dedotto, ma altresì provato.

Quanto alla violazione dell’art. 0346 c.p.c., poi, è agevole osservare che la norma non è richiamata a proposito, dal momento che essa disciplina la riproposizione delle eccezioni non accolte da parte del vincitore, mentre, nel caso in esame, la Liquidazione non poteva avvalersi e non si è avvalsa – della mera riproposizione, avendo perso il giudizio di opposizione, ma doveva proporre, ed ha proposto, appello incidentale, con il quale la decisione del Tribunale è stata criticata, come si è visto in precedenza, per aver ammesso un credito del quale non risultava accertata l’effettiva sussistenza ed entità.

5 6.2. – Il secondo motivo è fondato.

La Corte d’appello è incorsa in un evidente errore nel ritenere che le amministrazioni creditrici non avessero indicato l’esatto importo del credito garantito, importo che era stato in realtà espressamente menzionato nella domanda di insinuazione al passivo.

Con essa, difatti, detto credito era stato indicato nell’importo di Lire 283.758.000, all’esito di una riduzione dell’importo inizialmente determinato in Lire 288.448.000, tant’è che l’ammissione al passivo era stata inizialmente negata non già per la mancata deduzione dell’importo richiesto, bensì con la motivazione “documentazione probatoria non fornita”.

Va da sè che la domanda d’insinuazione al passivo, alla stregua del documento n. 1 allegato al fascicolo di parte depositato dall’Amministrazione in primo grado, smentisce la motivazione addotta dalla Corte d’appello, giacchè detta domanda non si limitava a chiedere semplicemente l’escussione dell’importo massimo previsto dalla polizza, ma indicava il carico tributario gravante sul Calasse, ridotto nei termini poc’anzi indicati.

In tale frangente la Corte d’appello, lungi dal limitarsi alla constatazione di una inesistente genericità della domanda, avrebbe dovuto quindi procedere a verificare nel merito la fondatezza della pretesa spiegata dall’Amministrazione, ammettendo in tutto o in parte il credito, eventualmente con riserva ove ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 96, ovvero rigettando la domanda attrice.

5 6.3. – Il terzo motivo è anch’esso fondato.

Esso si articola in due segmenti: il primo con cui è dedotta violazione di legge in ordine al funzionamento della garanzia a prima richiesta; il secondo con cui è dedotta violazione di legge sotto specie di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in ordine al concreto contenuto della garanzia.

Quanto al primo aspetto, vale osservare che, secondo quanto stabilito da questa Corte, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale (Cass. 31 luglio 2015, n. 16213). Ne consegue che il creditore che intenda escutere una garanzia autonoma con clausola di pagamento a prima richiesta non ha l’onere di provare l’inadempimento del debitore; è, invece, onere del garante che intenda sottrarsi al pagamento dimostrare – attraverso una prova pronta e liquida – la nullità del contratto garantito o l’illiceità della sua causa (Cass. 24 aprile 2008, n. 10652, la quale, in un caso in cui l’Amministrazione delle finanze aveva domandato al fideiussore di un esportatore la restituzione delle somme erogate a quest’ultimo a titolo di restituzione dell’imposta assolta per l’ipotesi di esportazione in paesi extracomunitari, ed il giudice di merito aveva rigettato la domanda, osservando che l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia, enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza).

Ne discende che l’indicazione del credito vantato in sede tributaria era sufficiente ad innestare l’escussione della garanzia.

La seconda parte del motivo è assorbita.

7. – La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si adeguerà ai principi dianzi formulati.

PQM

rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e per quanto di ragione il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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