Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17682 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7840-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CALDERARA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE

FILIPPIS;

– controricorrente –

e contro

C.A., P.O., C.C., C.G.,

D.B.S., C.L.A., ASSICURAZIONI GENERALI SPA,

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, SIAT SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E

RIASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

e contro

S.V., FAGIOLI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARINO MONTANARI;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3686/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con sentenza 4.2.2015 n. 2345, accertava che il sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS) nel quale decedeva C.F., in esito allo scontro tra l’autovettura da quello condotta con il trattore-veicolo ingombrante adibito a trasporto eccezionale di proprietà della ditta Fu. Trasporti s.p.a. (attuale Fagioli s.p.a.), era da imputare a colpa di entrambi i conducenti, nonchè alla mancata idonea segnalazione del pericolo da parte del capo pattuglia della Polizia stradale, B.F.I., ed in conseguenza condannava i convenuti ed i terzi chiamati – tra cui le imprese coassicuratrici della r.c.a. del trattore – al risarcimento dei danni non patrimoniali “jure proprio” in favore dei genitori e del fratello della vittima.

La Corte d’appello di Milano, adita con impugnazione principale degli eredi C. ed appelli incidentali proposti dalle altre parti, con sentenza in data 18.8.2017 n. 3686, ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del B. nella causazione del sinistro, escludendo il concorso di colpa della vittima e di S.V. – conducente dell’auto di assistenza tecnica che precedeva il trattore stradale -; ha riliquidato il danno non patrimoniale, in misura prossima ai valori “massimi” indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano; ha condannato gli eredi alla restituzione delle somme ricevute dalle società coassicuratrici della r.c.a. della società proprietaria del trattore stradale; ha riconosciuto inoltre il diritto al ristoro del medesimo danno non patrimoniale “jure proprio” anche in favore degli zii – C.G. e D.B.S. – e del nonno – C.L.A. – tutti conviventi e collaboratori nella stessa azienda agricola; ha invece rigettato la pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale “jure hereditatis”, in quanto la vittima era rimasta incosciente nel breve periodo intercorso tra il sinistro e l’exitus, ed ha rigettato altresì la domanda del B. volta ad accertare la esclusiva titolarità della obbligazione risarcitoria in capo all’Amministrazione statale, rilevando al proposito che alcuna pretesa di rivalsa era stata azionata da quest’ultima.

Impugna la sentenza di appello il Ministero dell’Interno con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso B.F.I. – che aderisce al ricorso principale -, nonchè S.V. e FAGIOLI s.p.a. i quali propongono anche ricorso incidentale (condizionato) affidato ad un unico motivo.

Non hanno svolto difese gli altri intimati: eredi C., Assicurazioni Generali s.p.a., UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. e SIAT s.p.a., cui il ricorso è stato notificato in data 28.2.2018.

Ministero dell’Interno e B.F.I. hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale del Ministero dell’Interno Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2056,2059,2727,2729,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene l’Amministrazione statale che una variazione rispetto ai valori medi tabellari è consentita esclusivamente in caso di “personalizzazione” del danno, ossia laddove elementi eccezionali afferenti la persona del danneggiato impongano di derogare all’importo “standard” del risarcimento da riconoscere per la perdita del rapporto parentale. L’essersi discostata la Corte territoriale dai valori medi senza individuare le ragioni eccezionali che legittimavano tale aumento determinava la violazione delle norme di diritto indicate in rubrica.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il criterio cd. tabellare elaborato come tecnica di liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione di interessi non commensurabili rispetto a valori economici di mercato, ha avuto applicazione privilegiata nell’ambito delle lesioni arrecate alla integrità psicofisica della persona umana e della violazione del diritto alla salute avente fondamento costituzionale.

Il criterio basato, come noto, sul sistema del “valore-punto” ancorato al grado di invalidità ed alla aspettativa di vita residua del soggetto, con variazione incrementativa del valore, più che proporzionale rispetto all’aumento del grado percentuale di invalidità, e corretta dal decremento corrispondente all’aumento del coefficiente di riduzione legato alla progressione dell’età del danneggiato, è stato riconosciuto da questa Corte conforme ai principi di eguaglianza e proporzionalità sottesi alla applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno. E’ stato, infatti, affermato che la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata in base al criterio equitativo di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c., potendo il giudice ispirarsi anche a criteri standardizzati e predeterminati, assumendo quale parametro un determinato valore medio per punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari purchè ciò attui flessibilmente, deferendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico, essendo però necessario che egli motivi congruamente in ordine all’adeguamento della regola ponderale alle circostanze del caso concreto, ovvero alla gravità delle lesioni, agli eventuali postumi permanente, all’età, all’attività svolta, alle condizioni sociali e familiari del danneggiato, ossia fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'”iter” logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 484 del 15/01/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006).

La vasta diffusione negli Uffici giudiziari della predetta tecnica liquidatoria, che ha portato alla elaborazione di molteplici e discordanti Tabelle, ha indotto questa Corte ad intervenire per evitare il rischio attuale di ingiustificati risultati discriminatori delle liquidazioni del medesimo tipo e grado di invalidità biologica, effettuate nei diversi Uffici del territorio nazionale, così da operare una “reductio ad unum” attraverso la indicazione – quale comune parametro di riferimento di calcolo – delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che riscontravano una maggiore diffusione. Al riguardo è stato precisato che la regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari, sicchè, in applicazione dell’art. 3 Cost., alle predette Tabelle doveva riconoscersi la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, fatta salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Tale intervento nomofilattico, è venuto a “conformare giuridicamente” – e dunque a definire parzialmente – l’ambito di discrezionalità riconosciuto al Giudice di merito dalle norme del codice civile attributive del potere di liquidazione equitativa, così da consentire il sindacato di legittimità per “errores in judicando”, attraverso la deduzione della violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., le volte in cui il Giudice si fosse immotivatamente discostato (sostanzialmente e non solo formalmente: Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 913 del 17/01/2018) dalla applicazione di quei valori tabellari (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27562 del 21/11/2017), con l’ovvia – ma opportuna – precisazione che, venendo le tabelle milanesi ad integrare il “contenuto” della discrezionalità relativa alla scelta della tecnica liquidatoria, alle stesse andava riconosciuta la natura di mero criterio guida della equità giudiziale e non anche di norme di diritto (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019).

La necessaria standardizzazione dei criteri di determinazione del “valore-punto”, in quanto risultato della rilevazione statistica di decisione inerenti casi simili, esclude una cristallizzazione del risultato liquidatorio desunto dal calcolo tabellare, che non può evidentemente costituire un limite insuperabile laddove la complessiva valutazione della diminuzione della capacità biologica del soggetto leso non consenta – in relazione a specifiche eccezionali e comprovate circostanze attinenti alla esperienza di vita peculiare alla persona del danneggiato – di contenere la quantificazione del danno nell’ambito del “range” dei valori “minimo-massimo” individuati dalle Tabelle in riferimento alle “normali” limitazioni ai diversi aspetti della vita ordinaria inerenti l’essere, il fare e l’apparire, comunemente riscontrabili in una persona della stessa età ed affetta da quella medesima invalidità. In tal caso il Giudice, quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, bene può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle, attraverso quella che è stata appropriatamente definita la cd. “personalizzazione” del danno, dovendo in ogni caso dare adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 23/02/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019). La sintesi degli approdi giurisprudenziali indicati è stata riassunta nel seguente principio di diritto, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).

Se il risarcimento del danno biologico, in quanto ancorato a parametri predeterminati e verificabili oggettivamente (età, grado invalidità, tipo di lesione), può trovare adeguata soluzione nel criterio tecnico tabellare fondato sulla misura standard del valore-punto, ben diversa è la individuazione di un criterio di liquidazione in via equitativa di danni non patrimoniali non riconducibili a lesioni organiche e che non hanno, pertanto, fondamento medico-legale, quali – per quanto interessa il presente giudizio – i danni cd. “riflessi” arrecati ai singoli familiari e cioè alle persone che si trovano “accanto” alla vittima.

Il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito, in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost..

Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8828 del 31/05/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 03/02/2011. Vedi: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).

La obiettiva difficoltà di una individuazione di criteri oggettivi predeterminati, rendeva palesemente difficile una operazione di riconduzione ad unità a misure liquidatorie standard, ed è per tale ragione che questa Corte – anche in presenza di tentativi operati dagli Uffici di merito di inquadrare tale tipo di danno in valori “tabellari” – ha sempre fornito indicazioni non vincolanti ad una o ad un’altra Tabella, limitandosi a definire i requisiti di corrispondenza dell’esercizio del potere discrezionale ex art. 1226 e 2056 c.c. a parametri intesi a garantire la “ragionevolezza” della scelta del criterio adottato dal Giudice in relazione alla specifica situazione concreta esaminata, affermando che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (nella specie, per la morte del genitore) va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonchè l’intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, dovendosi tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 26505 del 17/12/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011).

E’ stato quindi ritenuto incongruo – in quanto inidoneo a realizzare una corretta compensazione della perdita subita – il metodo inteso ad agganciare in modo automatico il danno da sofferenza interiore del familiare al maggiore o minore grado percentuale di invalidità della vittima (soggetto diverso dal danneggiato), come del pari è stato ritenuto incoerente il medesimo automatismo liquidatorio del danno “morale” da riconoscere alla vittima, venendo ribadita invece la necessità di procedere ad una autonoma e separata valutazione di tale danno rispetto a quella compiuta per la liquidazione del danno biologico, dovendo procedersi caso per caso ad una liquidazione necessariamente personalizzata (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 26590 del 17/12/2014; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018).

Al proposito è stato chiarito che “la esigenza di applicazione delle Tabelle milanesi come concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale” ha trovato riconoscimento con riferimento esclusivamente al “danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica… in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 codice delle assicurazioni private…). E dunque tale principio non investe la determinazione del danno da lesione del rapporto parentale, danno che può (non essendo in re ipsa, ma dovendo esserne dimostrata l’esistenza, naturalmente anche per via presuntiva: v. da ultimo Cass. sez.3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212; e cfr. pure Cass. Sez. 3, 27 maggio 2019 n. 14392) subire il congiunto della persona che patisce la lesione al diritto alla salute o la perdita del diritto alla vita.” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 29495 del 14/11/2019 che aggiunge come il carattere non vincolante dell’utilizzo dei “range” minimo-massimo eventualmente previsti dalle Tabelle, non impedisce comunque al Giudice di merito di fare ad essi riferimento, in tal caso però dovendo esplicitare le ragioni per le quali si discosta da tali limiti).

Se dunque in relazione alla liquidazione del danno biologico la motivazione della sentenza può assolvere al requisito del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, con il riferimento al criterio tabellare, viceversa, nel caso di liquidazione del danno non patrimoniale non riconducibile a lesioni del “diritto alla salute” valutabili secondo criteri medico-legali, un eventuale semplice richiamo alle Tabelle non consente di ritenere assolto l’obbligo motivazionale, dovendo sempre il Giudice esplicitare le circostanze e gli elementi ritenuti provati – anche mediante lo schema logico della presunzione – in base ai quali ha commisurato la entità del danno non patrimoniale convertendolo in valore patrimoniale, essendo stato ribadito da ultimo il principio secondo cui “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).

Tanto premesso, la censura del Ministero si fonda semplicisticamente sulla estrapolazione della singola proposizione – certamente non appropriata – contenuta nella motivazione della sentenza, secondo cui l’incremento dell’importo risarcitorio spettante ai genitori “stante la gravità del pregiudizio subito…. non necessita di ulteriori precisazioni…”, mentre ad un più attento esame della sentenza impugnata è agevole ricondurre tale formula espressiva all’accoglimento del motivo di gravame dedotto dai genitori della vittima ed alla condivisione da parte del Giudice di appello delle ragioni che avevano fondato la loro richiesta, basate sulla giovanissima età del figlio “di appena venti anni”.

La Corte d’appello ha, peraltro, tenuto conto anche di ulteriori peculiari circostanze ritenute giustificative di un aumento prossimo ai valori tabellari “massimi” del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, evidenziando al proposito, non soltanto il fatto della comunità di vincoli affettivi desumibile dalla convivenza di tutti i predetti familiari con la vittima, ma anche, in particolare, la vicinanza di età con il fratello minore sopravvissuto (di appena tre anni più giovane), e soprattutto l’elemento qualificativo della peculiarità della fattispecie concreta, costituito dalla collaborazione continuativa di tutti i familiari nella medesima attività di conduzione dell’azienda agricola e di gestione dell’agriturismo, denotativo di una “condivisione di tempi di vita, di idee ed esperienze” che va oltre il mero legame parentale e la cui perdita, indipendentemente dai riflessi economici, viene ad assumere una profonda incidenza negativa sull’improvviso mutamento delle relazioni interfamiliari.

La motivazione del Giudice di appello risponde quindi al principio di adeguatezza e proporzionalità cui deve conformarsi l’esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, e la statuizione impugnata va, pertanto, esente dalle censure di diritto prospettate.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 652 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il Ministero ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale proposto dalla Amministrazione statale con il quale si chiedeva “in riforma della sentenza di primo grado, affermare la corresponsabilità di B.F.I. e di S.V. nella determinazione del sinistro, con conseguente riduzione del danno da risarcire in capo al Ministero” (così risulta dalle conclusioni rassegnate in grado di appello e trascritte nella sentenza impugnata), e di confermare, quindi, per il resto la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità concorsuale anche della vittima e della ditta Fu. Trasporti s.p.a. (attuale Fagioli s.p.a.) proprietaria del trattore stradale e – a quanto è dato comprendere dalla esposizione del motivo, anche – di Ba.Cl., conducente di quel mezzo, avendo il Giudice di appello erroneamente secondo il Ministero ricorrente – ritenuto precluso ogni ulteriore accertamento di fatto sul concorso causale, in conseguenza della efficacia del giudicato penale di condanna – che aveva stabilito la “rilevanza causale esclusiva nel sinistro per cui è causa ” del comportamento omissivo del B.: sentenza appello in motiv. pag. 10 -, atteso che il Ministero non aveva partecipato al giudizio penale, nè era stato citato od era intervenuto volontariamente in qualità di responsabile civile per il danno cagionato dall’autore del reato, sicchè nei confronti dell’Amministrazione pubblica il giudicato penale di condanna non poteva spiegare alcuna efficacia preclusiva ex art. 651 c.p.p..

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, con laconica proposizione richiamante l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno (sentenza in motiv. pag. 10), ha ritenuto che l’accertamento della esclusiva responsabilità del B. – dipendente dell’Amministrazione statale – compiuto nel giudizio penale, definito con sentenza di condanna alla pena prevista per il reato di cui all’art. 589 c.p., impedisse qualsiasi ulteriore accertamento da parte del giudice civile in ordine all’eventuale concorso di responsabilità di altri soggetti (nella specie del conducente del veicolo di “assistenza tecnica” che precedeva il trattore stradale, e del conducente e della società proprietaria di quest’ultimo mezzo).

Orbene l’art. 651 c.p.p., comma 1, dispone che “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.

Nella specie è incontestato che il Ministero dell’Interno non ha partecipato al processo penale, nè è stato evocato quale responsabile civile nel procedimento penale, non trovando pertanto applicazione nei confronti della Amministrazione statale la indicata norma processuale (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 12115 del 13/06/2016).

Il vincolo di giudicato non sussiste, peraltro, se non nei limiti dell’accertamento di responsabilità del B., nei confronti del quale soltanto è stato iniziato e condotto il procedimento penale, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte:

eventuali responsabilità o condotte concorrenti del danneggiato nella determinazione dell’evento lesivo non sono oggetto dell’accertamento compiuto dal Giudice penale, sicchè la decisione con cui il Giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato, non viola l’art. 651 c.p.p., a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11117 del 28/05/2015), e ciò anche se sia stato escluso – in relazione alla esistenza di causa di giustificazione – il disvalore penale della condotta tenuta dalla vittima (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016) e, comunque, in tutti i casi in cui il Giudice civile proceda all’accertamento dell’eventuale concorso di colpa della vittima, qualora tale indagine in sede penale non sia stata compiuta o non sia stato fissato il grado del concorso stesso (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15392 del 13/06/2018; id. Sez. L -, Sentenza n. 21563 del 03/09/2018) tanto più non incontrano alcuna preclusione dal giudicato penale di condanna gli accertamenti demandati al Giudice civile in ordine all’eventuale concorso di terzi, rimasti estranei al processo penale, nella produzione del danno.

Osserva il Collegio che il vizio di legittimità riscontrato non viene eliso dall’accertamento in fatto, che la Corte d’appello ha condotto, in ordine alla responsabilità del B., in base al materiale probatorio tratto dal giudizio penale. Occorre premettere al riguardo che, in considerazione della regolata separazione delle giurisdizioni e dell’autonomia strutturale e funzionale dei giudizi penale e civile, il Giudice civile, in via generale, non è in vincolato – fuori del caso di cui all’art. 651 c.p.p. – dalle regole di acquisizione e valutazione delle prove assunte nel corso del procedimento penale. Con la conseguenza che, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il Giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del Giudice penale: ciò che non gli preclude di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 25/03/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016).

Osserva tuttavia il Collegio che proprio tale valutazione di merito è risultata lacunosa nel caso di specie, atteso che la Corte territoriale ha proceduto ad un riesame dei fatti accertati in sede penale soltanto in relazione alla verifica dell’eventuale concorso causale della stessa vittima, che è stato escluso in base alle risultanze istruttorie tratte dalla sentenza del Tribunale di Sondrio e dalla perizia penale (vedi sentenza appello, in motiv. pag. 6), nonchè dalle indagini tecniche svolte dal CTU e dalle dichiarazioni del teste ba. assunto in primo grado (ibidem, pag. 7-8).

Difetta del tutto, invece, qualsiasi valutazione della condotta tenuta dagli altri soggetti coinvolti nel sinistro, tanto dello S. che conduceva il veicolo di assistenza tecnica che precedeva il convoglio ingombrante ed aveva anch’egli effettuato delle “segnalazioni” incrociando l’autovettura condotta dal B., quanto del conducente del trattore stradale che marciava senza i dispositivi di illuminazione previsti, essendo rimasta preclusa tale indagine dall’errato rilievo della preclusione del giudicato penale che, secondo il Giudice di appello, rendeva impossibile emettere alcuna condanna nei confronti dello S., avendo la Corte d’appello ritenuto valevoli tali considerazioni ostative anche “con riguardo agli appelli incidentali proposti dalle compagnie assicurative”, rimanendo “conseguentemente assorbita” ogni altra questione (così con formula criptica la sentenza impugnata, in motiv. pag. 10-11, che riforma la decisione di prime cure in punto di condanna solidale al risarcimento del danno di Fu. Trasporti s.p.a., delle Compagnie assicuratrici e, a quanto è dato desumere dalle conclusioni in grado di appello delle parti, anche di S.V., l’indicazione del nominativo del quale era stata omessa, per errore materiale, nella decisione di prime cure).

Errata in diritto è, pertanto, la statuizione della Corte d’appello secondo cui il giudicato penale di condanna impediva un nuovo accertamento in relazione a distinti titoli di responsabilità ascrivibili ad altri soggetti eventualmente concorrenti nella determinazione del sinistro, atteso che tale indagine non veniva affatto ad incidere sull’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e sulla riconducibilità del reato alla condotta dell’imputato, bene potendo estendersi l’accertamento del Giudice civile anche al concorso di altre condotte illecite – riferite a soggetti non assoggettati a procedimento penale e comunque non intervenuti come parti nel procedimento penale a carico del B. – nella causazione dell’evento lesivo.

All’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale consegue la cassazione in parte qua della sentenza di appello impugnata con rinvio della causa ad altro collegio della Corte d’appello di Milano perchè proceda a nuovo giudizio e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ricorso incidentale proposto da Fagioli s.p.a. e da S.V..

Il ricorso incidentale proposto da Fagioli s.p.a. e da S.V., con il quale si deduce come motivo l’omesso esame da parte della Corte d’appello della eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, reiterata in grado di appello (come emerge dalle conclusioni delle parti trascritte nella sentenza di appello) è inammissibile, essendo risultati totalmente vittoriosi Fagioli s.p.a. e lo S. in grado di appello e avendo omesso correttamente il Giudice di appello di pronunciare sulla eccezione di merito dichiarata assorbita.

Tanto alla stregua del principio consolidato per cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale per cassazione della parte vittoriosa in secondo grado per le questioni, domande o eccezioni, rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte, essendo in tal caso, invece, necessaria la soccombenza teorica, configurabile soltanto se, accolta la domanda sotto un profilo, gli altri siano stati esaminati e respinti. Nè tali questioni, domande, eccezioni, possono proporsi dalla parte vittoriosa con controricorso, non essendo applicabile l’art. 346 c.p.c. in Cassazione, mentre sono riproponibili, in caso di accoglimento del ricorso principale, purchè espressamente riproposte nel giudizio di appello e non travolte dalle questioni decise dalla sentenza di cassazione, nel giudizio di rinvio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11861 del 23/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 3908 del 30/03/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 4424 del 27/03/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 14/11/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 12153 del 23/05/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 25821 del 10/12/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 12728 del 25/05/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 27157 del 16/12/2011; id. Sez. 2 – , Sentenza n. 134 del 05/01/2017; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12466 del 21/05/2018).

In conclusione il ricorso principale deve essere accolto quanto al secondo motivo, infondato il primo; il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso principale e rigetta il primo motivo di ricorso principale; dichiara inammissibile il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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