Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17682 del 17/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20591-2015 proposto da:

T.R., quale erede di T.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO FALCO, TIZIANA

FIORINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/06/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 10/02/2015;

viste le memorie del 7 febbraio e 29 marzo 2017 depositate da parte

ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a tre avvisi di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni emessi dal Comune di Pomezia a carico di T.M. per l’ICI relativa agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, il giudice a quo, nel confermare la sentenza di prime cure che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente per “tardività degli atti impugnati poichè emessi tardivamente dal pagamento dell’imposta principale”, ne ha respinto anche l’appello, con cui questi aveva contestato l’applicabilità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 (“facendo presente inoltre che trattasi d’immobile demaniale non soggetto all’imposta ICI”), poichè, avendo “eseguito versamenti insufficienti, legittimamente il Comune di Pomezia aveva provveduto a notificare gli atti impugnati”;

2. il ricorrente T.R. – nella dichiarata qualità di erede del contribuente, deceduto in data (OMISSIS) – impugna la sentenza d’appello per: A) “violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 20001 ed in relazione alla L. n. 241 del 1990, secondo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/15”, stante l’asserita nullità degli avvisi in quanto non “sottoscritti da funzionario validamente insediato”; B) “cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti: decesso del Contribuente”, “almeno per quanto concerne le sanzioni” in quanto non trasmissibili agli eredi D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8″con ogni conseguenza sugli avvisi impugnati che non sono stati rettificati da parte del Comune nonostante la conoscenza da parte sua dell’avvenuto decesso, e che pertanto continuano ad essere pretesi dal Comune nella sua interezza”; C) “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’omessa considerazione dell’inerzia del Comune”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. occorre preliminarmente dare atto – per quanto risulti del tutto evidente – che la frase “valutazione di merito (categoria catastale)” posta subito dopo la giurisprudenza citata nella proposta del relatore a supporto della prospettata inammissibilità del primo motivo di ricorso costituisce un mero refuso di stampa;

5. nel merito, il primo motivo di ricorso è manifestamene infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte in punto di applicazione della sentenza della Corte cost. n. 37/15, come consolidatosi a far tempo dalle pronunce già richiamate nella proposta del relatore (Cass. sez. 5, nn. 22810, 22800 e 22803 del 2015);

6. il terzo motivo di ricorso (impropriamente indicato a pag. 2 delle memorie difensive come “terzo motivo di appello”) è invece affetto da plurimi profili di inammissibilità, non solo perchè include confusamente anche contestazioni astrattamente configurabili come errores in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3) (con riguardo alla quantificazione della rendita catastale prospettata a pag. 8 del ricorso) ed in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4) (omessa pronuncia sulle domande indicate a pag. 9 del ricorso), ma anche e soprattutto perchè, con riguardo alla censura motivazionale formulata ex art. 360 c.p.c., n. 5), prospetta questioni di merito apparentemente nuove, peraltro con un vistoso difetto di autosufficienza che non consente nemmeno di comprenderne appieno il tenore (si veda a pag. 7 del ricorso, testualmente: “nell’atto di appello si era eccepita la circostanza che il Comune era decaduto dalla potestà impositiva in quanto ha emesso gli atti di accertamento chiedendo “una maggiore imposta su di un presupposto che non è affatto coevo ai cari anni di imposta” (pag. 3 dell’atto di appello), in quanto “nessun fatto modificativo, infatti, si è verificato in concomitanza con l’emissione degli avvisi di accertamento” (medesima pagina dell’atto di appello)”;

7. quanto al secondo motivo, può darsi seguito alla cessazione della materia del contendere invocata a pag. 6 del ricorso, cui l’amministrazione ha prestato piena adesione (v. pag. 9 del controricorso), stante la regola di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi, fissata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 8 che costituisce un principio di ordine generale – quale corollario del principio della responsabilità personale codificato nel precedente art. 2 – applicabile, a norma del successivo art. 25, ai giudizi in corso alla data (1 aprile 1998) di entrata in vigore della nuova notinativa (Cass. nn. 18862/05, 5979/06, 15067/08), con il solo limite della eventuale definitività della sanzione irrogata (Cass. n. 21326/06);

8. nè risulta fondata la successiva rimostranza per cui “il Comune non ha annullato, nemmeno per la parte che riguarda le sanzioni, l’atto impugnato, nè ha fatto seguire alcun atto con il quale dichiarava di non aver più nulla a pretendere a titolo di sanzionì (v. pag. 5 delle memorie difensive), in quanto dalla ingiunzione di pagamento prot. n. 44830 del 25/05/2015 allegata alle stesse memorie del 29 marzo 2017 (doc. 6) emerge al contrario che il Comune di Pomezia ha già operato lo sgravio delle sanzioni, tanto che la voce “Sanzioni/maggiorazioni (ove previste)” reca un importo pari a “Euro 0,00”;

9. l’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali oltre che l’esonero del ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il primo motivo di ricorso.

Dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al secondo motivo di ricorso e cassa conseguentemente la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al punto delle sanzioni.

Compensa integralmente le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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