Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17682 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25143/2017 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore P.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17475/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

Intesa San Paolo s.p.a. si opponeva a un’esecuzione presso terzi avviata nei suoi confronti da T.G.;

il giudice di pace adito la riteneva fondata e il tribunale, pronunciando sul gravame di T.G., lo accoglieva;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Intesa San Paolo s.p.a. affidandosi a due motivi;

resiste con controricorso T.G. che ha depositato anche memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

deve darsi seguito all’approdo nomofilattico di questa Corte (Cass., 13/04/2018, n. 9246);

infatti, nel caso, il pagamento in discussione è stato accertato come tempestivo ma parziale, stante la debenza degli interessi legali, sicchè erano legittimi, sotto questo profilo, precetto ed esecuzione conseguenti;

inoltre, essendo stata rimessa al giudice dell’esecuzione l’effettiva liquidazione di tutti gli importi dovuti a titolo di oneri successivi alla formazione del titolo e di precetto ed esecuzione, con statuizione non impugnata, nella presente sede non sono deducibili tutte le questioni di cui al secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto specifiche contestazioni in ordine alla concreta determinazione dei suddetti importi;

infine, la questione della prescrizione o non debenza ex art. 1227 c.c., comma 2, degli interessi – che avrebbe integrato, in tesi, non un omesso esame ma un errore in diritto, restando quindi fuori dal perimetro della censura quale formulata – risulta inoltre nuova, non essendo stato adeguatamente allegato e dimostrato in ricorso quando e in che termini sia stata proposta e coltivata tale difesa nelle fasi di merito;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrenteI’ liquidate in Euro 2.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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