Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17681 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11886/2005 proposto da:

Q.P. (c.f. (OMISSIS)), Q.R. (C.F.

(OMISSIS)), Q.C.P. (C.F.

(OMISSIS)), Q.D. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MARCONI 57, presso

l’avvocato CAFORIO Francesco, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.N.A.S. S.P.A., già ANAS Ente Nazionale per le Strade, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

LEADRI S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 16658/2005 proposto da:

LEANDRI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 4 6, presso l’avvocato NANNI FRANCESCA ROMANA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARCUCCIO MARCELLO, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale ;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.N.A.S. S.P.A., già ANAS Ente Nazionale per le Strade, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Q.R., Q.P., Q.C.P.,

Q.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 264/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

MARCUCCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, rigetto o inammissibilità del secondo; assorbito il

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 23 aprile 1992, il Prefetto della Provincia di Taranto dispose l’occupazione a favore dell’ANAS di parte della proprietà dei Signori Q., odierni ricorrenti, per lavori di completamento di un tratto di strada statale. Avverso la determinazione, da parte dell’UTE di Taranto, della stima definitiva dell’indennità relativa alla superficie occupata, i proprietari proposero opposizione davanti alla Corte d’appello di Lecce, nei confronti dell’Anas e della società Leandri s.r.l., che era stata incaricata con decreto del Ministero dei lavori pubblici di svolgere per conto dell’ANAS tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie necessarie, eventualmente anche in sede contenziosa, per il perfezionamento delle espropriazioni, e lamentarono che l’area fosse stata qualificata come rurale, senza tener conto della specifica destinazione edificatoria fissata per la zona in questione dalla normativa urbanistica vigente al tempo nel Comune di Grottaglie.

La corte territoriale, con sentenza 23 aprile 2004, dichiarò che la sola società Leandri era passivamente legittimata all’azione, e che alla data d’imposizione del vincolo espropriativo era vigente il piano regolatore approvato nel 1978, che qualificava il fondo occupato in parte come zona di rispetto stradale e nel resto come area agricola. La variante deliberata dal Comune di Grottaglie il 12 marzo 1988, che includeva una parte del fondo in zona (OMISSIS), e destinava un’altra porzione a verde pubblico e la restante parte a sede viaria a scorrimento veloce non era applicabile perchè non ancora approvata al momento dell’apposizione del vincolo.

L’opposizione, vertente sull’errore della stima perchè basata sulla qualificazione agricola anzichè edificatoria dell’area, era pertanto infondata.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono i signori Q. con tre mezzi d’impugnazione.

Resistono l’ANAS con controricorso, e la Leandri s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale per due motivi. L’ANAS resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dall’ANAS, sotto il profilo che le censure formulate non sarebbero identificabili per la loro genericità e contraddittorietà, non può essere accolta, potendosi, desumere le ragioni del ricorso dal complesso dell’atto.

Con il primo motivo del ricorso principale, si censura l’esclusione, nell’impugnata sentenza, della legittimazione passiva dell’ANAS. Anche il primo motivo del ricorso incidentale della Leandri verte su questo punto.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione di norme e l’esistenza di vizi di motivazione della sentenza, laddove afferma che al momento dell’imposizione del vincolo, indicato nel decreto prefettizio 23 aprile 1992, era vigente il piano regolatore del 1978, e che non poteva tenersi conto della variante generale adottata con deliberazione comunale del 12 marzo 1988, che aveva funzione di norma di salvaguardia. Si deduce che il progetto di variante adottato, come norma di salvaguardia, ha efficacia per cinque anni successivi all’adozione, e che esso era operante al momento dell’apposizione del vincolo, sicchè, come accertato dal consulente, la particella 14 fg. 17 era in zona (OMISSIS)”, sottozona CEC (edilizia convenzionata).

Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per il quale deve prendersi in considerazione la vocazione originaria dell’area espropriata sotto il profilo legale, che in base alla variante di piano adottata era una vocazione edificatoria.

Il ricorso è infondato. La questione di merito sollevata dai ricorrenti verte sull’edificabilità legale che i terreni per cui è causa avrebbero acquisito in forza di varianti del piano regolatore generale, deliberate dal consiglio comunale ma non ancora approvate dagli organi regionali. I ricorrenti sostengono la loro tesi, in questa sede di legittimità, argomentando dalla vigenza, al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, delle norme di salvaguardia della variante deliberate.

La tesi è infondata in diritto. Premesso che le varianti al piano regolatore deliberate dal comune ma non ancora approvate dai competenti organi regionali non hanno efficacia conformativa, come questa corte ha già ripetutamente affermato (Cass. 26 maggio 2004 n. 10126; 17 dicembre 2003 n. 19314), deve escludersi che argomenti in senso contrario sarebbero offerti dalla previsione di norme di salvaguardia. Queste norme, infatti, non disciplinano l’assetto del territorio, ma, inibendo temporaneamente all’amministrazione l’emissione di provvedimenti incompatibili con la variante in corso di approvazione, hanno la funzione di impedire che nel tempo intermedio possa essere pregiudicata la concreta attuazione della variante medesima. E’ da escludere, di conseguenza, che dal temporaneo divieto di rilascio di concessioni o permessi di costruzione, contrastanti con la variante deliberata, possa derivare un vincolo conformativo del territorio, che inciderebbe sulla determinazione dell’indennità di espropriazione.

L’infondatezza del secondo e del terzo motivo, che discende dalle considerazioni svolte, priva di qualsiasi interesse la questione, posta dal primo motivo del ricorso principale e dal ricorso incidentale, della legittimazione passiva dell’ANAS ad una domanda che è stata respinta nel merito con la sentenza impugnata. Resta in tal modo assorbita altresì la questione, posta dal secondo motivo del ricorso incidentale, concernente l’omesso esame della domanda di manleva proposta nei confronti del comune.

Le spese del giudizio sono a carico dei ricorrenti, soccombenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ANAS, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito, e nei confronti di s.r.l. Leandri, liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA