Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17681 del 02/07/2019
Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 308/2017 proposto da:
D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI
PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Direttore
L.L. nella qualità di responsabile, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13016/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
Fatto
RILEVATO
che:
D.M.D. appellava una sentenza del giudice di pace che aveva rigettato un’opposizione avverso un’ordinanza di assegnazione pronunciata in un precedente pignoramento presso terzi;
a quanto risulta dalla sentenza indicata come oggetto di ricorso per cassazione e prodotta, il giudice di primo grado “rigettava la domanda dell’appellante” e il tribunale disattendeva l’appello, rilevando, in particolare, che era intervenuto pagamento da parte della banca nel termine di venti giorni fissato dalla stessa ordinanza notificata in uno al precetto;
avverso questa decisione ricorre per cassazione D.M.D. formulando a due motivi;
resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
Diritto
RILEVATO
che:
la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;
il ricorso è inammissibile;
infatti, come pure eccepito nel controricorso, difetta del tutto l’esposizione dei fatti oggetto della causa decisa con la sentenza impugnata;
nel ricorso si richiama e riporta testualmente lo svolgimento del processo che sarebbe stato riassunto nella sentenza oggetto del gravame odierno, ma il testo non corrisponde affatto a quello della sentenza qui impugnata;
peraltro, neppure nella sentenza del tribunale prodotta ex art. 369 c.p.c., è dato capire quali fossero esattamente i motivi di opposizione, e quali esattamente le ragioni decisorie di prime cure, e in una simile cornice non sarebbe neppure possibile escludere la novità delle questioni specificatamente coltivate dal ricorso;
il gravame non consente cioè alla Corte l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale, violando l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., in fattispecie contigua, Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00 Euro oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019