Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17680 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIBORI FRANCO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato

D’AGOSTINO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIUCCHIOLO

ALESSANDRO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/05/2009, R.G.N. 164/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO CHIUCCHIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

Chiamata ad esaminare il ricorso proposto da S.A. avverso la sentenza del 7 maggio 2009 della Corte di appello di Perugia;

vista l’istanza proposta dal difensore dello S. volta ad ottenere il rinvio della udienza perchè impegnato in procedimento penale “molto complesso con numerosi imputati di numerosi reati” fissato per lo stesso giorno avanti al Tribunale di Verona;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta, valida la ragione prospettata e, quindi, legittimo l’impedimento;

sentiti il difensore della resistente, presente, e il P.G., rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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