Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17680 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15826/2005 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (c.f. e P.I. (OMISSIS)), in proprio e

nella qualità di procuratore di ENEL Spa, in persona del dirigente

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 44, presso gli avvocati DE VERGOTTINI Giuseppe, CATURANI

CESARE, che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PIVA S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 19244-2005 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA F.LLI PIVA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’Avvocato MICHIELAN PRIMO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANZI LUIGI, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44,

presso gli avvocati DE VERGOTTINI GIUSEPPE, CATURANI CESARE, che la

rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 716/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GRECO MASSIMO (delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati

MICHIELAN E CARLO ALBINI (delega) che hanno chiesto il rigetto del

ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale;

dopo le conclusioni del P.G., l’Avv. MICHIELAN deposita note

d’udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6 ottobre 1992, l’Azienda Agricola Fratelli Piva s.r.l. espose che: con decreto della Giunta Regionale in data (OMISSIS) erano stati autorizzati la costituzione e l’esercizio di un tratto di linea elettrica nel Comune di (OMISSIS);

con decreto 21 ottobre 1985 il sindaco di quel comune aveva disposto l’occupazione d’urgenza di parte del fondo di sua proprietà; e con decreto 1 novembre 1990 il Presidente della Provincia di Venezia aveva costituito la servitù di elettrodotto. Ritenendo irrisoria l’indennità di asservimento determinata dalla Commissione provinciale in L. 15.026.868, e non adeguata in relazione al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, e L. n. 2365 del 1865, art. 40, l’azienda chiese alla Corte d’appello di Venezia di determinare la giusta indennità di asservimento e l’indennità di occupazione, oltre agli accessori, da porre a carico dell’ENEL. La corte territoriale, assunta una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza 28 aprile 2004 determinò l’indennità di asservimento in Euro 21.053,09, comprensiva del deprezzamento del 4% – metà della percentuale a questo proposito indicata dal consulente tecnico – di un’area di mq 260.000 per l’incidenza negativa, sui potenziali acquirenti, del timore degli effetti del campo elettrico e di quello magnetico.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, l’ENEL ricorre con atto notificato il 10 giugno 2005, con due mezzi d’impugnazione.

Resiste l’azienda con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo d’impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, l’Enel denuncia la violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, e L.R. Veneto 6 settembre 1991, n. 24, art. 15. Deduce che in forza della normativa richiamata l’indennità di elettrodotto è determinata compiutamente nelle sue diverse componenti indennitarie, le quali esauriscono i pregiudizi connessi all’imposizione della servitù, sicchè null’altro è dovuto al proprietario, se non il risarcimento dell’eventuale danno di cui al comma 5 dell’art. 123 t.u., con esclusione di ogni pregiudizio connesso all’imposizione della servitù. I criteri di stima definiti dal legislatore tengono conto, infatti, dei pregiudizi normalmente connessi alla costituzione della servitù e quindi alla presenza dell’elettrodotto.

Con il secondo motivo l’ente denuncia vizi di motivazione nell’accertamento di un supposto deprezzamento del valore di mercato del fondo, in conseguenza dell’esistenza nell’opinione pubblica di correnti di pensiero che alimenterebbero un dibattito sulla possibile nocività dei campi elettromagnetici generati da un elettrodotto per la salute delle persone. Trattandosi di area agricola, non poteva assumere alcun rilievo il valore di mercato dell’area.

Con il ricorso incidentale, l’azienda agricola lamenta la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, perchè il deprezzamento del fondo, per le possibili conseguenze nocive sulla salute dei campi elettromagnetici ed elettrici, era stato limitato ad una fascia di terreno dell’ampiezza di mt. 52 dall’asse della linea elettrica, laddove doveva essere esteso all’intero fondo.

I ricorsi pongono delle questioni di diritto intrinsecamente collegate, e devono essere esaminati insieme. Essi vertono sulla corretta applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1115, art. 123 (disposizione poi abrogata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 58, comma 1, n. 59), vigente al momento dell’imposizione della servitù di elettrodotto, mentre non può trovare applicazione nella fattispecie la L.R. Veneta 6 settembre 1991, n. 24, la cui emanazione è posteriore all’imposizione della servitù.

Il giudice di merito ha determinato l’indennità spettante al proprietario del fondo asservito, e non si fa questione in ordine alla liquidazione delle somme spettanti a norma dell’art. 123, comma 3 del citato Decreto (un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e il valore totale per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto). Oggetto della controversia è invece la liquidazione della riduzione di valore determinata dall’incidenza negativa, sui potenziali acquirenti, del timore degli effetti del campo elettrico e di quello magnetico. La corte territoriale, dimezzando la percentuale di riduzione indicata dal consulente, ha liquidato tale danno nella misura del 4% del valore di una fascia di cinquantadue metri avente per asse la linea elettrica. L’ente sostiene che il danno in questione è estraneo alle previsioni della norma applicabile alla fattispecie (primo motivo), e che esso è incompatibile con la qualificazione agricola del terreno, accertata in causa non contestata (secondo motivo). L’azienda agricola, a sua volta, censura la limitazione del danno ad un’area particolare, laddove il calcolo doveva essere eseguito in relazione all’intero fondo.

Entrambi i ricorsi sono fondati, nei termini appresso precisati.

Occorre muovere dai seguenti principi, già affermati da questa corte: – la liquidazione dell’indennità di asservimento di un’area per la realizzazione di un elettrodotto va compiuta avendo riguardo ai criteri di cui al R.D. n. 1175 del 1933, art. 123, costituente, nella materia, lex specialis rispetto alla regola generale contenuta nella L. n. 2359 del 1865, art. 46; – tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per la determinazione dell’indennità per servitù di elettrodotto, che venga costituita mediante un procedimento ablativo su dette aree, il parametro del valore contemplato dal citato art. 123, alla cui diminuzione deve essere commisurata l’indennità, deve essere calcolato sulla base dei criteri indicati dal sopravvenuto art. 5 bis per tutte e tre le componenti individuate dalla norma speciale, vale a dire sia per la diminuzione di valore dell’immobile a causa dell’imposizione della servitù, sia per la determinazione del valore del quarto del valore concernente la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture (Cass. 14 giugno 2000 n. 8097; 9 gennaio 2003 n. 112; 11 febbraio 2003 n. 1978; 15 luglio 2004 n. 13129). Conseguentemente, laddove si tratti, come nella specie, di area agricola, il valore del suolo deve essere determinato in applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15 (come modificato dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14), vale a dire “sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola”.

Il valore agricolo medio è di regola determinato nel modo indicato dalla citata L. n. 865 del 1971, art. 16. Nella specie, tuttavia, assume rilievo il riferimento all’azienda agricola, giacchè a questa appunto appartiene il fondo asservito. Al riguardo è da considerare che la L. n. 865 del 1971, art. 15, inducendo eccezionalmente a tener conto anche del pregiudizio subito dall’azienda nel suo insieme per effetto della vicenda ablativa, costituisce una norma speciale rispetto alla L. n. 2359 del 1865, art. 40, di cui ripropone il modello indennitario per differenza tra valore anteriore del fondo e valore del relitto; criterio differenziale, del resto, coincidente con quello enunciato nel Decreto n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1.

In questi casi, pertanto, il criterio indennitario deve prendere in considerazione l’intero fondo agricolo, e tener conto della riduzione del suo valore di mercato, senza il limite posto dalle tabelle redatte annualmente dall’apposita commissione. Anche in tal caso, peraltro, il pregiudizio indennizzabile è pur sempre e solo quello all’azienda, per l’incidenza del passaggio dell’elettrodotto sulla produttività del terreno agricolo; e l’incidenza acquista rilievo non soltanto in relazione alla riduzione dell’area utilizzabile, bensì anche per gli effetti che si dimostrino provocati dall’elettrodotto sul tipo o sulla qualità delle culture praticate.

Si tratta invero di fattori che, se accertati, sono direttamente incidenti sul valore venale di un’area utilizzata da un’azienda agricola.

I principi appena enunciati non hanno trovato applicazione nella sentenza impugnata. Da un lato, infatti, la corte territoriale ha mostrato di tener conto di pregiudizi, quali i danni alla salute dei residenti, collegati ad un’utilizzazione edificatoria del fondo, in contrasto con l’accertata natura agricola di esso; e per questa parte il ricorso principale merita accoglimento. D’altro lato la corte ha valutato la riduzione di valore di una parte del fondo, senza tener conto che doveva procedersi al calcolo differenziale del valore – ante e post asservimento – del fondo unitariamente considerato, nel patrimonio dell’azienda agricola; e per questa parte deve essere accolto anche il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla medesima corte la quale, in altra composizione, deciderà sulla domanda proposta in causa, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:

In tema di servitù di elettrodotto e di determinazione della relativa indennità di asservimento, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, comma 1 – per il quale l’indennità deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subisce il suolo – deve essere coordinato con il sistema introdotto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis (aggiunto dalla Legge di Conversione 8 agosto 1992, n. 359), con la conseguenza che la determinazione del valore del suolo deve essere condotta, laddove si tratti di terreno agricolo, in applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15 (come modificato dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14), senza tener conto di danni riferibili ad un’utilizzazione incompatibile con la qualificazione urbanistica del suolo medesimo.

Ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento, la diminuzione di valore che il suolo subisce per l’imposizione della servitù di elettrodotto, a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, comma 1, deve tener conto, laddove si tratti di suolo appartenente ad un’azienda agricola, della riduzione del valore venale del fondo, per l’eventuale riduzione quantitativa e qualitativa della produttività agricola, che si dimostri prodotta dal passaggio dell’elettrodotto.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li accoglie come in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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