Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17680 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6294-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI CIARI;

– ricorrente –

contro

PUBLICASA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.G. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 57/17, del 13 gennaio 2017, della Corte di Appello di Firenze, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 299/10, del 27 settembre 2010, del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall’odierna ricorrente, nei confronti della società Publicasa S.p.a., in relazione ai danni subiti a seguito di una rovinosa caduta, il (OMISSIS), lungo le scale comuni dello stabile, nel quale ella risulta assegnataria di un appartamento di edilizia popolare, gestito dalla predetta società.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver convenuto in giudizio la società Publicasa, affinchè la stessa fosse condannata a risarcirle i danni alla persona conseguenti al sinistro sopra meglio descritto.

La domanda, tesa all’affermazione della responsabilità della convenuta, e alla condanna della stessa al risarcimento dei danni, veniva rigettata dall’adito Tribunale, dopo aver istruito la causa, tra l’altro, anche attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio volta a ricostruire le condizioni strutturali delle scale. Esperito gravame dalla B., lo stesso veniva respinto dal giudice d’appello, che condivideva i rilievi del primo giudice in ordine al fatto che la caduta era stata determinata – oltre che al comportamento imprudente della stessa danneggiata – dalla copiosa presenza di acqua sulle scale condominiali. Evento, quest’ultimo, da imputarsi, anche secondo il giudice d’appello, alla mancata installazione di grondaie sul ballatoio esterno allo stabile, ciò che costituiva, secondo quanto attestato dalla espletata consulenza tecnica, un vero e proprio difetto strutturale dell’immobile, al quale avrebbe dovuto porre rimedio, pertanto, il proprietario dello stesso, ovvero il Comune di Empoli. Difatti, secondo il giudice di appello, le opere necessarie a tale scopo presentavano natura innovativa, non potendo, quindi, essere definite di manutenzione straordinaria, e, come tali, di competenza della società – Publicasa – che ha la gestione dello stabile.

3. Avverso la decisione della Corte fiorentina ricorre per cassazione la B., sulla base – come detto – di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione della L.R. Toscana 3 novembre 1988, n. 77, artt. 3 e 4 degli artt. 13 e 14 del regolamento d’utenza approvato dalla Giunta regionale toscana con Delib. 15 giugno 1998, n. 608 ed infine degli artt. 2051 e 2043 c.c.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di imputare l’evento dannoso – la caduta della B. lungo le scale, in ragione della copiosa presenza di acqua piovana – “alla mancata installazione di grondaie sul ballatoio esterno”, evenienza qualificata alla stregua di un “difetto strutturale” al quale avrebbe dovuto porre rimedio il Comune proprietario dell’immobile, e non la società concessionaria dello stesso, cui risulta solo affidata la gestione.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, in base alle norme regionali citate ed al regolamento d’utenza, le funzioni di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica erano state affidate alla società Publicasa, la quale avrebbe, così, assunto il potere di “governo della cosa”, e con essa anche le funzioni di custode, con conseguente responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Difatti, le funzioni spettanti ai Comuni toscani – L.R. n. 77 del 1998, ex art. 4 – in relazione al patrimonio immobiliare già di proprietà delle A.T.E.R., sono state conferite, quanto al circondario Empolese e della Val d’Elsa, alla predetta società Publicasa, alla quale spetta (a mente dell’art. 4 del proprio statuto), tra l’altro, “il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa, l’incremento, anche attraverso nuove realizzazioni, del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) attribuito ai Comuni” ai sensi della già citata L.R. n. 77 del 1998, art. 3.

Inoltre, sempre in base all’art. 4 dello statuto societario (e, segnatamente, secondo quanto previsto dalle sue lettere d ed f), spettano a Publicasa, rispettivamente, in materia di edilizia residenziale pubblica, tutte le attività e le funzioni destinate all’assistenza abitativa, e precisamente: la progettazione, l’acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione ed in genere gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31 nonchè, l’attività di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo patrimonio edilizio di “Edilizia Residenziale Sociale” (E.R.S.), proprio della società, ovvero dei Comuni singoli o associati o dei soggetti operanti nel sistema dell’Edilizia Residenziale Sociale.

Si rileva, infine, come nell’esercizio 2004 (ovvero, il primo esercizio di gestione operativa della società), sempre nel rispetto della L.R. n. 77 del 1998, sia stato stipulato il primo “contratto di servizio”, avente ad oggetto l’affidamento, a Publicasa, del servizio pubblico locale di Edilizia Residenziale Pubblica da parte dei Comuni del predetto circondario Empolese e della Val d’Elsa, servizio comprensivo – tra l’altro – della “gestione delle attività di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova realizzazione di immobili”.

Alla stregua, dunque, di tale insieme di disposizioni non potrebbe dubitarsi della circostanza che il potere “di fatto” sulla cosa – l’edificio in cui ebbe a verificarsi il sinistro – sia stato trasferito dal Comune a Publicasa.

Peraltro, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse configurabile la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., Publicasa sarebbe comunque responsabile del danno, atteso che a seguito del reclamo inoltrato dagli assegnatari degli alloggi, ha omesso di avviare le procedure necessarie per la manutenzione straordinaria dell’edificio, pur avendo un preciso obbligo contrattuale e legale in tal senso.

3.2. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 3), – violazione degli artt. 1120,1121,1576,1577 e 1609 c.c.

Osserva la ricorrente che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che le opere necessarie alla realizzazione delle grondaie avessero natura innovativa, così da dover essere considerate di manutenzione straordinaria.

Difatti, la distinzione tra interventi di manutenzione straordinaria, di competenza di Publicasa, ed interventi innovativi (di competenza, invece, del Comune proprietario dell’immobile), costituirebbe un’affermazione non solo errata in diritto, in ragione delle deleghe funzionali conferite in favore dell’ente gestore, ma anche, nei confronti dei terzi, “una discussione priva di pregio”. Invero, rispetto agli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare, la responsabilità per i danni da essi subiti da beni comuni o impianti dell’edificio se di regola incombe, in via generale, sul proprietario (perchè si presume che sia il medesimo ad esercitare i poteri di controllo, vigilanza e custodia dell’immobile, delle parti comuni e degli impianti), nel caso di specie, invece, gravava su Publicasa proprio in forza delle funzioni ad essa conferite.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione degli artt. 91,189,190,283,291 e 293 c.p.c.

Secondo la ricorrente la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto costituita in appello la società Publicasa, la quale si era invece costituita solo nella fase di inibitoria. Da tale errore sarebbe derivata la condanna alle spese del grado di appello, che non potevano essere liquidate, dovendosi ritenere contumace la società appellata.

3.4. Infine, il quarto motivo di ricorso deduce – ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136.

Si censura la decisione della Corte territoriale di revocare, con la sentenza che ha respinto l’appello, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Assume, infatti, la ricorrente – sul presupposto di poter impugnare tale statuizione con il presente ricorso, e non con lo speciale mezzo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99 e 170 – che proprio i motivi di impugnazione illustrati con il presente ricorso per cassazione denotino come il gravame allora proposto dalla B. non potesse affatto ritenersi manifestamente infondato, e dunque giustificare l’adozione del suddetto provvedimento di revoca.

Inoltre, la sentenza d’appello non avrebbe neppure esplicitato quale sia stata la condotta difensiva tenuta dall’appellante tale da integrare gli estremi della “colpa grave”.

4. La società Publicasa è rimasta intimata.

5. Il Collegio preliminarmente rileva che la trattazione del presente ricorso – già rimessa a questa Sezione dalla Sesta Sezione, a norma dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, – era stata fissata per l’udienza pubblica dell’11 marzo 2020, la quale è stata, però, rinviata d’ufficio, in forza della legislazione emergenziale di contrasto dell’epidemia da “Covid-19”.

Osserva, altresì, che, secondo il decreto del Primo Presidente n. 76 del 2020 (che richiama il precedente decreto n. 55 del 2020) una nuova trattazione in pubblica udienza non avrebbe potuto fissarsi se non dopo il 31 luglio 2020. Rileva, pertanto, che la trattazione è stata fissata nell’odierna adunanza camerale al fine di assicurare una sollecita trattazione dopo la stasi determinata dalla suddetta emergenza e considera, infine, che – in assenza di rilievi formulati dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, sia adducendo l’esistenza del provvedimento del Primo Presidente come giustificativa della rinnovazione della trattazione solo in pubblica udienza, sia adducendo la rimessione da parte della Sesta Sezione – nulla osti alla presente trattazione camerale.

6. E’ intervenuto in giudizio il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rinvio della decisione, in attesa dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio, onde poter decidere il terzo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso è inammissibile.

8.1. A prescindere, infatti, dalle modalità di redazione dello stesso, che pure presentano profili di evidente criticità in relazione all’osservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), i motivi in cui esso si articola risultano, tutti, inammissibili.

8.1.1. Invero, quanto al primo – e generale – profilo di inammissibilità, deve rilevarsi come il presente atto di impugnazione risulti redatto attraverso la tecnica del cd. “assemblaggio”, riproducendo, pressochè integralmente, i precedenti atti del giudizio, in una stesura che si articola per oltre quaranta pagine.

Il ricorso, infatti, è da ritenere “assemblato” allorchè l’individuazione dei fatti di causa avvenga “attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2016, n. 3385, Rv. 638771-01), ovvero, tramite “l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa”, ivi compreso – come nel caso che occupa – “l’inserimento, tra virgolette, della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015, n. 22185, Rv. 637747-01).

Orbene, come sottolineato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, la “selezione di ciò che integralmente rileva in funzione della pedissequa riproduzione, nonchè la esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai motivi di ricorso, vanno (…) fatte dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale (…) ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile”, giacchè, “riproducendo il fatto come riportato nella sentenza impugnata, il ricorrente assume il rischio sia di una rappresentazione non sufficientemente chiara sia della sua inadeguatezza funzionale in relazione ai motivi per i quali la sentenza stessa è censurata” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2012, n. 5698, Rv. 621813-01).

8.2. In ogni caso, inammissibili risultano anche i quattro motivi di ricorso proposti dalla B..

8.2.1. I primi due motivi di ricorso – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – sono inammissibili per le ragioni di seguito meglio illustrate.

Al riguardo, infatti, va notato che è da escludere, innanzitutto, la possibilità di invocare l’art. 14 del regolamento di utenza, dal momento che, secondo la sentenza impugnata, il riferimento ad esso ha costituito, in appello, “un nuovo tema di indagine, in fatto e in diritto”. E’, questa, un’affermazione che la ricorrente non si fa carico, in alcuno modo, di contrastare con il presente atto di impugnazione, come avrebbe invece dovuto, giacchè – trattandosi di statuizione “in rito” con essa il giudice di appello ha esaurito la propria “potestas iudicandi”.

Al riguardo, dunque, va ribadito quanto già sancito da questa Corte nella sua più autorevole composizione, ovvero che, nel caso in cui il giudice, “dopo una statuizione di inammissibilità” (tale essendo anche quella che rilevi la violazione del divieto di “nova” in appello), “con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare” le stesse, sicchè “è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01).

Si tratta di principio, questo, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01), al quale anche questo collegio ritiene di dover dare continuità, non sussistendo valide ragioni per discostarsene.

Inammissibile è, d’altra parte, pure il richiamo, contenuto nell’odierno ricorso, all’art. 4 dello statuto societario.

Dello stesso, infatti, non vi è traccia nella decisione oggi impugnata, sicchè, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).

Orbene, l’odierna ricorrente ha riprodotto nel ricorso – tra l’altro, integralmente – l’atto di appello avverso la decisione del primo giudice. Tuttavia, dalla sua lettura (si vedano, in particolare, le pagg. da 30 a 33 dell’odierno ricorso) emerge come il secondo motivo di gravame, allora devoluto all’esame della Corte fiorentina, e concernente proprio il ritenuto difetto di legittimazione di Publicasa (per la ragione già illustrata, ovvero l’asserita impossibilità, per la stessa, di procedere ad un intervento di modifica di una parte strutturale dell’edifici), fosse integralmente basato sulle previsioni della L.R. n. 77 del 1998 e sul regolamento di utenza.

Anche sotto questo profilo, pertanto, va ribadita l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso.

8.2.2. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, quantunque per una diversa ragione.

L’inammissibilità va affermata ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto la censura si basa su atti processuali riguardo ai quali la ricorrente non fornisce la necessaria indicazione specifica, astenendosi dal riprodurli direttamente od indirettamente nel proprio atto di impugnazione e, comunque, dal “localizzarli”. Ciò che vale anche per i verbali di udienza, atteso che la ricorrente si astiene sia dal dirli prodotti in copia, sia, nel contempo, dal fare riferimento sebbene potesse utilizzare la facoltà riconosciuta da questa Corte di esentarsi dall’onere di produzione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2011, n. 22726, Rv. 619317-01; nello stesso senso Cass. Sez. Lav., sent. 11 gennaio 2016, n. 195, Rv. 638424-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 3 maggio 2019, n. 11599, Rv. 653800-01) – alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio, con ciò violando, dunque, l’onere di indicazione specifica di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6.

I rilievi svolti, peraltro, consentono di superare la richiesta del Procuratore Generale presso questa Corte di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

8.3. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Va data, infatti, continuità al principio secondo cui “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato” (così Cass. Sez. 2, sent. 26 dicembre 2017, n. 29228, Rv. 646597-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3028, Rv. 647941-01; Cass. Sez. 1, ord. 11 dicembre 2018, n. 32028, Rv. 651900-01).

9. Essendo rimasta intimata la società Publicasa S.p.a. non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio.

10. A carico della ricorrente ammessa al Grat. Patrocinio, non sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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