Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17680 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29044/2015 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI

18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta

e difende;

ROMA CAPITALE, in persona del Commissario straordinario pro tempore

T.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO MURRA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 21239/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

L.E. proponeva opposizione a un’intimazione di pagamento cui era sottesa una cartella esattoriale conseguente a violazioni del codice stradale, deducendo la carenza di titolo esecutivo per non essere stato notificato il prodromico verbale di accertamento, la prescrizione e l’indebita maggiorazione della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6;

il giudice di pace dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, essendo stata proposta oltre i termini decadenziali dalla notifica della cartella di cui era stata data prova da parte dell’esattore, dovendo ritenersi l’opposizione recuperatoria perchè fondata sulla mancata notifica del verbale di accertamento sotteso; escludeva, al contempo, la legittimità della maggiorazione;

in ragione della reciproca soccombenza il giudice di primo grado compensava le spese;

il tribunale rigettava l’appello confermando la natura recuperatoria e rilevando che la prescrizione era stata interrotta durante il lasso quinquennale applicabile;

il giudice di secondo grado liquidava le spese per le varie fasi processuali secondo soccombenza;

avverso questa decisione ricorre per cassazione L.E. proponendo due motivi;

resistono con controricorso il Comune di Roma ed Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

il primo motivo è infondato;

questa Corte ha chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, vigente art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, comunque, entro i termini decadenziali dalla notificazione della cartella (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080);

non vi è invece adeguata censura alla statuizione, e correlativo accertamento in fatto, per cui la prescrizione era stata interrotta; il secondo motivo è infondato;

il tribunale ha liquidato le spese per le varie “fasi processuali” e non per i vari “gradi”, in coerenza con il rigetto dell’appello, mentre non risulta specificatamente censurata la misura del liquidato rispetto ai parametri applicabili al gravame di merito;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, che liquida per ciascuno in complessivi Euro 600,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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