Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1768 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Euro Marmi s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 65/2007/17 depositata il 23/4/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Euro Marmi s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 407/36/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di classamento notificato il 26/7/2004. La CTR riteneva inesistente la notifica dell’atto di appello, non risultando, in calce allo stesso, alcuna relata di notifica che consenta di individuare la data di notifica della stessa nè il numero della raccomandata che si afferma spedita a mezzo posta.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 18/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume l’Agenzia del Territorio la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla notifica dell’atto di appello il disposto della L. 890 del 1982, artt. 3 e 4.

La censura è fondata. Nel processo tributario, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; in tal caso non risulta applicabile il disposto di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1. Va ancora rilevato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 3 – comporta, non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (Sez. 5^, Sentenza n. 9493 del 22/04/2009).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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