Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1768 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 26/01/2011), n.1768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. ((OMISSIS)), M.A.,

nonchè D.S.F., D.S.M.P., D.M.

C., D.S.W., questi ultimi in proprio e nella

qualità di eredi di D.S.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SORA 47, presso lo studio dell’avvocato ROSSI SERGIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BATTAGLIA MARIA ROSARIA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.C.R.;

– intimata –

sul ricorso 25693-2005 proposto da:

L.C.R. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliatA in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio

dell’avvocato BUCCI COSTANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

POLITO GIUSEPPE, per delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.M.C., M.G., D.S.F., D.

S.W., M.A., D.S.M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3535/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

09/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Maria Rosaria BATTAGLIA, Giuseppe POLITO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di

quello incidentale.

Fatto

OSSERVA

1. – La vicenda processuale.

Nel 1981 la sig. D.S. muore di parto ed il ginecologo (che, come vedremo, non è più presente in questo processo) e l’ostetrica (la L.C.) che l’hanno seguita durante il travaglio vengono sottoposti a procedimento penale per il reato di omicidio colposo.

Il primo giudice penale condanna il solo medico ed assolve per insufficienza di prove l’ostetrica.

Il giudice d’appello penale ritiene, invece, che entrambi gli imputati abbiano concorso a cagionare il fatto: il medico nella misura del 60% e l’ostetrica nella misura del 40%. In questa sede, tuttavia, il giudice, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, per effetto di queste ultime dichiara prescritto il reato. Provvedendo, altresì, sulle domande delle parti civili (tra di esse v’è anche l’odierno ricorrente), condanna gli imputati al risarcimento del danno nella misura sopra indicata.

La 6^ sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 5665 del 1992, conferma la sentenza d’appello, eccezion fatta per la condanna al risarcimento del danno a carico dell’ostetrica, considerato che nei suoi confronti non era stata emessa condanna, neanche generica, in primo grado.

Essendo questo l’esito del giudizio penale, i congiunti della vittima, dopo avere transatto la lite con il ginecologo, convengono innanzi al giudice civile l’ostetrica L.C. per il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Latina ritiene la convenuta responsabile nella stessa misura già stabilita dal giudice penale (il 40%). La Corte d’appello di Roma, invece, con la sentenza ora impugnata per cassazione ritiene non vincolante la statuizione del giudice penale e contiene la colpa concorrente della L.C. nella misura del 10%. Il ricorso per cassazione dei M., della D.M. e dei D.S. è svolto in nove motivi. Risponde con controricorso la L. C., la quale propone ricorso incidentale a mezzo di due motivi.

Il ricorso principale censura la sentenza, tra l’altro: per aver violato il giudicato penale che si sostiene essersi formato per effetto del rigetto del ricorso degli imputati avverso la sentenza penale d’appello; per aver violato l’art. 652 c.p.c., il quale, si afferma, sancirebbe il principio dell’efficacia extrapenale anche della sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, quando sia stata pronunciata in esito ad un concreto accertamento dei fatti materiali ascritti all’imputato.

2. – L’ordinanza di rimessione alle S. U. La 3^ sezione civile di questa Corte, investita del ricorso, ha ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, concernente gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno, rimettendo gli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite. In particolare, si osserva nell’ordinanza di rimessione che:

(a) per un primo orientamento, la sentenza del giudice penale di proscioglimento, pronunciata all’esito di accertamenti di fatto, avrebbe efficacia vincolante per il giudice civile quanto alla materiale sussistenza dei fatti accertati dal giudice penale (si citano al riguardo Cass. 14328/00; 810/95);

(b) per un secondo orientamento, invece, la sentenza penale che dichiari il reato e-stinto per prescrizione non avrebbe alcuna efficacia vincolante nel successivo giudizio civile di risarcimento (si citano al riguardo Cass. 3084/97; 1319/96; 342/96; 10551/98).

Il primo presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite.

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

3. – Il quesito e le sue radici.

Il problema posto concerne l’efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio di risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui l’imputato sia prosciolto per una causa estintiva del reato.

Problema antico, che si nutre in radice del dibattito sviluppatosi a cavallo tra il 18^ ed il 19^ secolo tra la teoria che, in nome dell’unitarietà della funzione giurisdizionale, affermava la prevalenza della giurisdizione penale su quella civile e l’altra che, invece, sosteneva l’autonomia dell’una rispetto all’altra.

La prima, ritenendo che la giurisdizione penale fosse funzione di governo e quella civile funzione di giustizia, fondava sul fatto che, quando si esercita l’azione penale, è l’intera collettività che accusa insieme al pubblico ministero ed è parte ideale del processo penale, la cui sentenza conclusiva è efficace erga omnes. Si considerava, dunque, socialmente scandaloso che la sentenza civile contraddicesse con quella penale (in cui, peraltro, T accertamento della verità è più accurato rispetto a quello civile), laddove, soprattutto, il principio di unitarietà della funzione giurisdizionale comporta che, una volta espressasi, essa non può essere duplicata.

La seconda guardava principalmente alla sentenza penale assolutoria, rilevando che essa non fa altro che accertare la mancanza di prove del reato, che è assurdo ritenere che il PM rappresenti tutti i cittadini relativamente alle loro azioni civili e che il giudicato penale può ma non deve necessariamente influenzare la decisione civile. Da allora il dibattito tra chi ritiene che la sentenza penale prevalga comunque su quella civile e chi, all’opposto, sostiene l’autonomia dei giudizi non s’è mai sopito, tant’è che ancor’oggi il contrasto viene all’esame delle S.U..

Il principio di unitarietà delle giurisdizione ed il conseguente corollario della prevalenza della sentenza penale su quella civile finirono per affermarsi sull’opposta tesi, tanto da essere tradotti in legge già nel codice di procedura penale sabaudo del 1859, per poi essere traslati nei codici di rito penale italiani del 1865, del 1913 e del 1930, senza essere più posti in discussione nè in dottrina, nè in giurisprudenza. Può dirsi, insomma, che s’era persa pure la memoria della genesi storica di siffatto traguardo. Solo con l’entrata in vigore della costituzione repubblicana alcuni autori accesero il dubbio intorno alla compatibilità del principio di unitarietà della giurisdizione con la nuova legge fondamentale. Uno dei più illustri processualisti pensò che il principio dovesse essere mitigato, in quanto l’art. 27 c.p.p. del 1930 stabiliva l’efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile risarcitorio soltanto per quanto concerne l’accertamento del fatto, dell’illiceità, e della responsabilità del condannato; tutti e tre questi accertamenti possono essere contenuti soltanto in una sentenza di condanna o di proscioglimento per difetto di imputabilità (infermità di mente o minore età); sicchè, ogni altra sentenza (e soprattutto quelle di proscioglimento per cause diverse dalla non imputabilità) non ha alcun effetto vincolante nel giudizio civile di risarcimento. Sforzi interpretativi che rimasero sterili nel perdurante vigore di un sistema processuale inquisitorio, che della prevalenza della sentenza penale su quella civile faceva il suo stesso senso.

4. – L’avvento del codice di procedura penale del 1989.

Il quadro cambia radicalmente con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il quale elimina la cd. pregiudiziale penale (già sancita dall’art. 3 del codice del 1930), cancella l’efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento nei giudizi civili diversi da quelli di risarcimento (prevista dall’art. 28 del codice del 1930) e, con l’art. 75, introduce la pressochè totale autonomia tra azione civile e penale. Tuttavia, sul piano letterale le nuove previsioni dell’art. 651 (efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) e art. 652 (efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno) finiscono con il ricalcare il testo degli artt. 27 e 25 del vecchio codice, nel senso che in quei giudizi l’efficacia di giudicato è esplicitamente attribuita alla sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato adempiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. Nessun riferimento è fatto alle sentenze di proscioglimento per amnistia, per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del nuove codice, ha riacceso il dibattito intorno all’efficacia vincolante della sentenza penale, benchè, questa volta, sia prevalsa (soprattutto in dottrina) la tesi che sostiene l’inefficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, pur se fondata su un accertamento concreto dei fatti materiali.

5. – Il contrasto di giurisprudenza.

Nell’interpretare il disposto degli artt. 651 e 652 del nuovo c.p.p., un primo orientamento (Cass. n. 9798/96; n. 1319/96) ha negato qualsiasi efficacia vincolante alla sentenza di proscioglimento, come nel caso già visto della declaratoria di estinzione del reato per amnistia. Tale sentenza infatti, anche se emessa a seguito di dibattimento, non può essere equiparata alla sentenza di condanna od a quella di assoluzione, le uni che cui le norme appena citate attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile di danno: ciò sia in conformità dei criteri mirati a ridurre l’efficacia extrapenale del giudicato contenuti nella Legge-Delega 16 febbraio 1987 n. 81 (art. 2, nn. 22-25, e 53), sia perchè nel nuovo c.p.p. gli artt. 651-654, sull’efficacia extrapenale della sentenza, fanno riferimento alle sole sentenze dibattimentali irrevocabili di condanna o di assoluzione, sicchè non è più possibile equiparare a queste gli altri tipi di decisione, come la sentenza di non doversi procedere.

Se ne è perciò tratta la conclusione che nel giudizio civile o amministrativo promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno contro l’imputato, il giudice, dopo il proscioglimento dell’imputato in applicazione dell’amnistia, deve interamente rivalutare il fatto, a nulla rilevando che questo sia stato già accertato in sede penale, ai fini dell’applicazione dell’amnistia o della declaratoria di prescrizione (Cass. n. 342/96; n. 3084/97; n. 10551/98; n. 10122/00; n. 3132/01; n. 2297/04 (Rv. 569935). In applicazione di questo orientamento si è ritenuto, dunque, che l’accertamento della speciale tenuità del danno cagionato dal reato, compiuto dal giudice penale al fine di applicare un provvedimento di amnistia, costituisce “una valutazione sommaria, con la conseguenza che essa non vincola il giudice civile, successivamente adito con l’azione di risarcimento, nella determinazione del quantum debeatur” (Cass. n. 5887/00), Conseguentemente, l’orientamento in esame, negando efficacia vincolante alla sentenza di improcedibilità per sopravvenuta estinzione del reato nel vigore del nuovo codice di procedura penale, è stato applicato non solo nei casi di proscioglimento per amnistia, ma anche di prescrizione del reato (Cass. n. 5945/00). Sicchè, nel giudizio promosso contro l’imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pure tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, e pur potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente e autonomamente rivalutare il fatto (nello stesso senso, cfr. anche Cass. n. 16559/05).

Queste conclusioni non sono condivise da altra parte della giurisprudenza, la quale ritiene che il principio di autonomia della giurisdizione civile e penale non vuoi dire dicotomia di giurisdizioni. In altri termini, la possibilità di giudizi differenziati in sede civile ed in sede penale, consentita dall’art. 75 c.p.p. e dall’abrogazione della pregiudiziale penale di cui all’art. 3 c.p.p. del 1930, non toglie che la giurisdizione resti sempre una ed una sola, ed è contrario alla logica dell’unità della giurisdizione imporre a due giudici diversi di accertare due volte i medesimi fatti.

Questo orientamento ammette che la sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, anche ritenendo prevalente una determinata attenuante, non ha autorità di cosa giudicata in ordine alla commissione del fatto, ma tale effetto si produce soltanto quando il giudice civile abbia accertato, nell’ambito dei suoi poteri interpretativi, incensurabili in sede di legittimità in mancanza di vizi logico giuridici e di motivazione incongrua, che il beneficio dell’amnistia fu concesso in ragione di un giudizio di prevalenza formulato in via astratta, con esclusivo riferimento al capo di imputazione, o che il giudice penale dichiarò estinto il reato senza valutare la fondatezza della notitia criminis (Cass. n. 3002/94).

A conclusioni diverse invece l’orientamento in esame perviene allorchè il giudice penale abbia concretamente accertato i fatti materiali posti a fondamento della derubricazione del reato o del giudizio di comparazione tra circostanze. E’ stato, infatti, affermato che l’art. 654 del nuovo c.p.p. non ha fatto che riprodurre il vecchio art. 28 c.p.p. del 1930, e pertanto i principi sostenuti dalla giurisprudenza con riferimento a quest’ultima norma debbono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito. Pertanto “la sentenza dibattimentale di proscioglimento per prescrizione (…) può .spiegare effetti nel giudizio civile instaurato nei confronti dell’imputato in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati dal giudice penale” (Cass. n. 13939/99).

Conclusione giustificata dal fatto che: l’art. 654 c.p.p., là dove attribuisce efficacia vincolante alle sole sentenze di assoluzione e non anche a quelle di proscioglimento, va interpretato secondo la sua ratio e non secondo la sua lettera; la ratio dell’art. 654 c.p.p. è di istituire un rapporto di dipendenza giuridica tra l’accertamento penale e quello civile, che non nasce dalla sentenza, ma dall’effettivo accertamento di fatti storici accertati nella loro oggettività; sotto questo profilo, le sentenze di assoluzione non costituiscono che una species del più ampio genus delle sentenze di proscioglimento, posto che anche nelle seconde può essere necessario l’accertamenti di fatti materiali, ai fini ad esempio della valutazione delle attenuanti o della derubricazione del reato;

pertanto, quando il giudice penale, al fine di accertare l’estinzione del reato per prescrizione, accerta la sussistenza di circostanze attenuanti e le compara con le aggravanti, compie un vero e proprio giudizio di merito, come tale vincolante nel giudizio civile al pari di quello contenuto nella sentenza di assoluzione.

S’è pure aggiunto che tale interpretazione non è affatto contrastata dalle previsioni della legge delega (L. 16 febbraio 1987 n. 81), la quale nulla dice in merito all’efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, ed osserva che l’opposta opinione condurrebbe ad effetti irrazionali ed incostituzionali, discriminando tra “fattispecie processuali in cui l’accertamento di determinati fatti si tradurrebbe in una sentenza formalmente di merito vincolante agli effetti civili e quelle in cui lo stesso accertamento sarebbe destinato a restare confinato all’interno della dinamica del giudizio penale” (Cass. n. 3937 /98; n. 14328/00; n. 810/95; n. 6906/93 (Rv.

482867).

E’ per queste ragioni che è stato ritenuto vincolante, nel processo civile di opposizione ad ingiunzione fiscale, l’accertamento dei fatti materiali commessi dal debitore-opponente (l’importazione di beni in evasione del dazio), contenuto nella sentenza penale di proscioglimento per prescrizione del reato di evasione dei diritti doganali, pronunciata dal giudice penale previo accertamento della sussistenza di circostanze attenuanti, reputate equivalenti alle contestate aggravanti (Cass. n. 13939/99). E’ stato ritenuto vincolante, nel processo civile di opposizione ad ingiunzione fiscale, l’accertamento dei fatti materiali commessi dal debitore- opponente (l’evasione dell’imposta sugli olii minerali), contenuto nella sentenza penale di proscioglimento per prescrizione del reato di evasione della suddetta imposta, pronunciata dal giudice penale previo accertamento della sussistenza di circostanze attenuanti, reputate equivalenti alle contestate aggravanti Cass. n. 3937/98).

Di recente Cass. n. 3903/10 ha stabilito che il principio secondo cui, nel caso di sentenza di estinzione del reato per amnistia, il giudice civile, adito per il risarcimento del danno, conserva la piena facoltà di ricostruire il fatto e di accertare, ai fini dell’art. 2059 cod. civ., se in esso ricorrano gli elementi costitutivi del reato, incontra un limite quando nel giudizio penale sia stato necessario un accertamento di merito per l’applicazione della amnistia, come nell’ipotesi in cui questa è la conseguenza dell’esclusione di circostanze aggravanti o del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.

6. – I precedenti delle Sezioni Unite civili e penali.

Queste S.U. sono già intervenute sul tema, benchè (si badi) con una sentenza (la n. 12243/09) non resa in sede di composizione di contrasto, ma in sede d’impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Va pure avvisato che nella decisione di cui si discorre le S.U. si sono pronunciate sull’interpretazione dell’art. 654 c.p.p., e cioè della norma che disciplina l’efficacia della sentenza penale nei giudizi civili ed amministrativi diversi da quello di danno. Tuttavia, i principi affermati sono suscettibili di applicazione anche con riferimento ai giudizi puramente risarcitoli, posto che sia gli artt. 651 e 652 c.p.p. (disciplinanti gli effetti della sentenza penale di condanna od assoluzione nel giudizio civile di danno), sia l’art. 654 c.p.p. (disciplinante gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile diverso da quello di danno), fanno tutti riferimento alla “sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) pronunciata in seguito a dibattimento”.

Il Collegio, come si vedrà anche in seguito, intende far proprie le seguenti argomentazioni ed apportare continuità all’indirizzo già espresso.

La vicenda aveva ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla pubblica amministrazione nei confronti di persona imputata di furto continuato di acqua pubblica e successivamente prosciolta per sopravvenuta amnistia. Per applicare l’amnistia, tuttavia, il giudice penale aveva accertato in concreto la sussistenza dell’attenuante della speciale tenuità del fatto:

sicchè, era sorta questione se tale accertamento bastasse a vincolare il giudice civile in merito all’accertamento della responsabilità del convenuto, ovvero se fosse possibile nel giudizio risarcitorio un autonomo accertamento dei fatti.

Nell’occasione le S.U. hanno affermato che la sentenza di proscioglimento è priva di efficacia vincolante nel giudizio civile, anche quando fondata sul concreto accertamento dei fatti materiali ascritti all’imputato, perchè: gli artt. 651-654 c.p.p. attribuiscono l’efficacia di giudicato alla sola sentenza penale di condanna o di assoluzione, e tale non è la sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.; nulla rileva che la sentenza di proscioglimento sia “omogenea” rispetto alla sentenza di assoluzione (per questa affermazione si veda Cass. 14328/00 menzionata nel precedente paragrafo), come si desumerebbe dalla rubrica del Libro 7^ titolo 3^, Capo 2^, Sezione Prima del c.p.p., proprio perchè il legislatore nell’art. 654 c.p.c., ha esplicitamente richiamato le sole sentenze di assoluzione e perciò la specie anzichè il genere;

è desumibile l’argumentum a contrario dal fatto che il previgente art. 28 c.p.p. prevedeva espressamente l’efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, al contrario dell’attuale c.p.p.; la legge delega per la emanazione del c.p.p. prevedeva tra la linee direttrici la riduzione dell’efficacia extrapenale del giudicato (L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, nn. 22, 25 e 53). Queste conclusioni, hanno osservato le S.U., non vengono meno nell’ipotesi in cui il giudice penale, per pervenire alla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione od amnistia, abbia accertato in fatto la sussistenza di circostanze aggravanti od attenuanti, ovvero abbia proceduto alla loro comparazione, e ciò per due ragioni: perchè tale accertamento “ha carattere di mera delibazione, essendo sufficiente al riguardo una valutazione sommaria”, e quindi non può avere l’efficacia extrapenale tipica del giudicato; perchè, se davvero fosse possibile distinguere tra sentenze di proscioglimento fondate su accertamenti in concreto e sentenze di proscioglimento fondate su valutazioni astratte, il medesimo atto processuale (la sentenza di proscioglimento) verrebbe ad avere effetti diversi (vincolanti nel primo caso, non vincolanti nel secondo caso) in base al contenuto, in contrasto col tradizionale principio secondo cui gli effetti dell’atto processuale dipendono dalle regole che lo disciplinano, non dai contenuti che esso in concreto assume. Da ciò la conclusione che “non rileva quanto la declaratoria di una causa di estinzione del reato possa esser stata preceduta da ponderata e specifica valutazione della insussistenza di ipotesi di proscioglimento immediato (…) dovendosi escludere l’efficacia di giudicato per qualsiasi statuizione della sentenza di proscioglimento”. Alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza penale, più volte chiamata ad occuparsi di un problema affine: quello della sussistenza di un interesse ad impugnare, in capo alla parte civile od all’imputato, al fine di ottenere un mutamento della formula assolutoria. La questione, in passato anch’essa fonte di vari contrasti, è stata recentemente risolta dall’intervento delle Sezioni Unite penali, con una decisione (resa, si badi, da questo consesso non a composizione di un contrasto, ma perchè avente ad oggetto un giudizio di responsabilità disciplinare del magistrato) dalla quale si traggono utilissime indicazioni anche per quanto concerne il problema oggi in esame. In particolare, Cass. penale S.U. n. 40049 del 29/05/2008 (dep. il 28/10/2008), chiamata a stabilire “se la parte civile abbia o meno interesse a proporre ricorso per Cassazione contro una sentenza che abbia prosciolto l’imputato dalla imputazione di diffamazione a mezzo stampa con la formula “perchè il fatto non sussiste a norma dell’art. 51 c.p.”, allo scopo di ottenere la formula “perchè il fatto non costituisce reato”, ha dato risposta negativa al quesito, offrendo una approfondita esegesi dell’art. 652 c.p.p. Ne risultano i seguenti corollari: il codice di procedura penale del 1988 ha fatto venir meno il principio dell’unitarietà della funzione giurisdizionale, introducendo il diverso principio della autonomia, parità ed originarietà degli ordini giurisdizionali; l’art. 652 c.p.p., nella parte in cui ancora prevede un limitato vincolo del giudice civile rispetto alla sentenza penale, è perciò norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva od analogica; la stessa disposizione assegna l’efficacia di vincolo alla sola sentenza penale dibattimentale di assoluzione, sicchè “è (…) esclusa l’efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 c.p.p.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 c.p.p.)”.

7. – La questione in dottrina, Traendo ragione dalle circostanze già prima poste in evidenza (il venir meno della cd. “pregiudiziale penale”, la cancellazione dell’efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento nei giudizi civili diversi da quello di risarcimento e l’introduzione della pressochè totale autonomia tra azione civile e penale), la dottrina processualista attuale è pervenuta alle stesse conclusioni, rilevando: che il principio di unitarietà della funzione giurisdizionale non è un dogma ineliminabile, ma una opinione avente una matrice ideologica (“la giustizia penale è funzione di governo, quella civile di giustizia”) e giuridica (la giustificazione del sistema inquisitorio e della prevalenza della giurisdizione penale) ormai tramontate; il c.p.p. del 1988 ha definitivamente abbandonato quel principio, conservando solo deroghe eccezionali ad esso negli artt. 651-654 c.p.p.; di conseguenza, l’attuale sistema dei rapporti tra giurisdizione civile e penale è improntato al principio della separazione e della equiordinazione, con le sole e limitate eccezioni previste dagli artt. 651-654 c.p.p., secondo la logica del favor separationis.

8. – La soluzione del contrasto.

Le Sezioni Unite, come s’è detto, intendono aderire ai principi esposti nei due paragrafi precedenti, accogliendo l’interpretazione normativa secondo cui l’efficacia del vincolo è attribuibile alla sola sentenza penale dibattimentale di assoluzione. Infatti, la tesi che sostiene l’interpretazione estensiva dell’art. 652 c.p.p. è errata in quanto contrasto con la lettera e la ratio della disposizione, oltre che con i principi generali e con la volontà del legislatore. Essa, in estrema sintesi, perpetua l’interpretazione che era stata data all’art. 25 dell’abrogato codice, senza tener conto che è venuto meno il presupposto sul quale essa fondava, ossia i principi di unitarietà della giurisdizione e di prevalenza della sentenza penale su quella civile.

Anche a seguito di reiterati interventi della Corte Costituzionale sugli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. del 1930, la legge di delegazione per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987, n. 81 conteneva criteri direttivi (art. 2, nn. 22-25 e 53) miranti a ridurre l’efficacia extrapenale del giudicato. Il legislatore delegato in conformità di questi criteri ha previsto una drastica riduzione degli effetti extrapenali della decisione penale, coerentemente, del resto, con la logica complessiva del nuovo codice in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, i quali ormai non sono più improntati al principio, in precedenza imperante nel sistema inquisitorio, della unitarietà della funzione giurisdizionale e quindi della priorità e del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità rispetto agli altri processi.

Nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, il precedente principio generale è venuto meno e vige invece il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi. Ciò si desume anche dal fatto che nel nuovo codice di procedura non è stata riprodotta la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del codice abrogato (sulla sospensione necessaria della controversia civile in pendenza del processo penale) nè diverse altre disposizioni alla stessa collegate (parte dell’art. 24 c.p.p. e ss.), e, conseguentemente, con la sua riformulazione ad opera della legge n. 353 del 1990, è stato eliminato ogni riferimento alla cd.

pregiudiziale penale dal testo dell’art. 295 c.p.c..

Il legislatore, dunque, con il codice di procedura del 1988 ha introdotto il diverso principio della (pressochè) completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio.

Del resto, il “principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e di quella civile” a cui è ispirato il nuovo codice di procedura, vige anche nell’ambito dello stesso processo penale, ove, qualora una sentenza di assoluzione dell’imputato venga impugnata dalla sola parte civile può aversi un giudicato di assoluzione agli effetti penali ed una decisione di condanna agli effetti civili.

Questo nuovo principio generale è peraltro attenuato dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo negli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, e precisamente in quelle disciplinate dall’art. 651 c.p.p., con riferimento al giudicato di condanna e dall’art. 652 c.p.p., con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi di danno, dall’art. 653 c.p.p., con riferimento al giudizio disciplinare e dall’art. 654 c.p.p., con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli “altri” (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi.

Tutte queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale e fatto proprio dalla Legge Delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad un’interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti. Più in particolare, l’art. 652 c.p.p., in attuazione di una specifica direttiva della legge di delega (L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 23), ha previsto che la sentenza di proscioglimento produca effetti nel giudizio di danno quando ricorrano queste condizioni: a) che si tratti di sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento (o a seguito di rito abbreviato se la parte civile ha accettato il rito); b) che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e che comunque il danneggiato dal reato non abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75 c.p.p., comma 2.

Ricorrendo questi due presupposti, l’art. 652 c.p.p., dispone poi che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato (o nell’interesse dello stesso, come da precisazione introdotta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 9 con riferimento alle azioni risarcitorie esercitate nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti), “quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”.

Ai sensi dell’art. 652 c.p.p., dunque, la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio civile di danni solo relativamente a questi accertamenti. La sentenza dibattimentale di assoluzione può essere pronunciata anche per altre ragioni, come per mancanza dell’elemento psicologico, doloso o colposo, o per l’esistenza di una causa di giustificazione (reale o putativa) diversa da quella di cui all’art. 51 c.p., o per l’esistenza di una causa di non punibilità o per non imputabilità del soggetto. Però il legislatore, con una sua scelta discrezionale, peraltro coerente con il nuovo principio introdotto, ha limitato l’efficacia del giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno, solo agli elementi relativi all’insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso, ed alla non illiceità per l’esistenza dell’esimente di cui all’art. 51 c.p..

E’ quindi esclusa l’efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 c.p.p.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 c.p.p.).

Questa limitazione degli effetti di giudicato risultante dal testo dell’art. 652 c.p.p., è, del resto, conforme alla volontà del legislatore, come risulta dai lavori preparatori del nuovo codice di rito.

Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice (in Gazz.

Uff. n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl. ord. n. 2) si desume che è stata seguita “la linea tracciata nel 1978” (nel progetto di codice redatto sulla base della precedente delega del 1974) nei punti in cui la nuova delega non era diversa dalla precedente, e in questa linea il legislatore delegato ha incluso “il preciso intento di limitare l’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunziata in esito a giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all’imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l’accertamento della colpa” (pag. 141 della citata relazione). Si tratta del resto di disciplina del tutto coerente con il nuovo principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e di quella civile cui si ispira il vigente codice di procedura penale.

L’art. 652 c.p.p., dunque, stabilisce che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuirlo all’imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono l’illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l’ingiustizia del danno). La formula utilizzata di per sè è perciò non decisiva perchè, al di là di essa, l’effetto di giudicato è collegato al concreto effettivo accertamento dell’esistenza di una di queste ipotesi (per questi ultimi concetti, cfr. soprattutto la già citata Cass. penale S.U. n. 40049/08).

9. – Altre considerazioni e l’enunciazione del principio di diritto.

A corredo di quanto finora argomentato vanno aggiunte le seguenti considerazioni. Il giudizio civile di danno, soprattutto per l’impulso giurisprudenziale dell’ultimo decennio, ha concretamente assunto configurazione, carattere ed ambiti che ne hanno esaltato, appunto, la totale originarietà ed autonomia rispetto a quello penale. Come mero accenno alla vasta opera di rielaborazione, basti pensare al decisivo passo effettuato dalla fondamentale Cass. S.U. n. 500/99 nell’affermare definitivamente (in sintonia con le indicazioni da tempo inviate dalla dottrina) che la disposizione dell’art. 2043 c.c. non costituisce norma secondaria (di sanzione) rispetto a norme primarie (di divieto), ma racchiude in sè una clausola generale primaria, espressa dalla formula “danno ingiusto”, in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l’ordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili (esulanti dalle tematiche del risarcimento), attribuisce rilevanza.

Di qui la conseguenza che, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dalla citata disposizione, non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela ma spetta al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria all’interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, un’esigenza di protezione.

A distanza di qualche anno è sopravvenuto il complessivo riassetto del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. (soprattutto ad opera di Cass. nn. 8827 ed 8828 del 2003 e poi di Cass. S.U. n. 26972/08), sulla base della fondamentale considerazione che esso, con riferimento al precetto costituzionale dell’art. 2, deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi nel danno morale soggettivo e non essendo soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen.. Siffatto danno non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, in essa, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

A rafforzare l’autonomia dei giudizi ha, poi, contribuito quella giurisprudenza che ha chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (tra le varie, cfr. Cass. n. 329/01, n. 7695/08).

Per altro verso, la giurisprudenza ha inciso sulle peculiari incombenze probatorie del giudizio civile di danno, ponendo in evidenza che mentre il giudizio penale pone al centro dell’osservazione la figura dell’imputato ed il suo status libertatis, quello civile ri-sarcitorio guarda al danneggiato ed alle sue posizioni giuridicamente protette. Di qui l’affermazione che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è pur sempre regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. (per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo), nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, ferma restando, però, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. n. 576/08).

Sulla base di tutte le argomentazioni finora svolte può concludersi nel senso che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, devono ritenersi definitivamente espunti dall’ordinamento i principi di unitarietà delle giurisdizioni civile e penale e della conseguente prevalenza del giudizio penale sul giudizio civile, vigendo, piuttosto il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi, ad eccezione di determinati tipi formali di pronuncia per ipotesi tassativamente prescritte. Deve essere, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:

“La disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomìa e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia e-xtrapenale, benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell’applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); b) che, in quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)”.

10. – L’esame dei ricorsi.

I primi tre motivi del ricorso principale, che discutono della questione finora trattata tendendo a negare l’autonomia valutativa del giudice civile, devono essere, dunque, respinti. Tutti gli altri motivi, dal quarto al nono, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove tendono ad ottenere dal giudice di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia e delle prove assunte; sono infondati laddove denunziano omesse pronunzie, violazioni di leggi e vizi della motivazione che nella sentenza impugnata non è dato riscontrare.

Quanto al ricorso incidentale, nel primo motivo si sostiene che la domanda proposta contro la L.C. sarebbe “improponibile ed inammissibile” in quanto la transazione sottoscritta nel 1992 avrebbe riguardato l’intero credito risarcitorio. Il secondo motivo sostiene la mancanza di responsabilità della ricorrente nella produzione dell’evento.

Per questo ricorso (i cui motivi sono, peraltro, generici e privi di autosufficienza quanto al riferimento a documenti e prove dei quali non è neppure riprodotto il tenore) occorre fare la medesima considerazione fatta riguardo al ricorso principale. Anche in questo caso deve essere, infatti, riscontrata l’introduzione di questioni di merito inammissibili in cassazione e la generica doglianza di censure di legittimità delle quali la sentenza impugnata, motivata in maniera congrua e logica, non appare affetta.

Il contrasto giurisprudenziale a fondamento della materia trattata, la particolarità della questione e la reciproca soccombenza comportano l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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